Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Modalità estensive dell’ISEE corrente di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 5 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 203 del 25 agosto 2021), attuativo del comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
1. Premessa
L’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come sostituito dall’articolo 7 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha previsto la possibilità di aggiornare i redditi e i patrimoni presenti nella DSU prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell’ISEE corrente.
La medesima norma ha rinviato a un successivo decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, l’individuazione delle modalità estensive dell’ISEE corrente per permettere l’aggiornamento dei redditi e del patrimonio all’anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
In particolare, con il decreto interministeriale 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, è stata disciplinata la possibilità, a determinate condizioni, di aggiornare all’anno precedente il patrimonio riportato nella DSU ordinaria, che invece fa riferimento al secondo anno precedente. Lo stesso decreto non ha modificato l’aggiornamento dei redditi, dal momento che l’attuale disciplina dell’ISEE corrente già permette l’aggiornamento dei dati reddituali con riferimento ai redditi degli ultimi dodici mesi o due mesi (nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, la sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa ovvero nel caso si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).
2. Aggiornamento del patrimonio all’anno precedente
L’articolo 2 del citato decreto interministeriale, come premesso, ha ampliato le fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente (cfr. il paragrafo 2 del messaggio n. 3835/2019 per le fattispecie in cui attualmente era già possibile presentare l’ISEE corrente).
In particolare, l’articolo 2 del decreto interministeriale stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno in presenza di un ISEE in corso di validità, l’ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. In tale ipotesi, è possibile effettuare l’aggiornamento del solo dato patrimoniale, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza, sostituendo all’indicatore della situazione patrimoniale, calcolato in via ordinaria, il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, secondo le modalità di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, l’ISEE corrente aggiornato, calcolato secondo quanto indicato al periodo precedente, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
Conseguentemente, dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell’ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni.
Dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare:
– solo i patrimoni;
– solo i redditi;
– contestualmente i patrimoni e i redditi.
3. Periodo di validità dell’ISEE corrente
Riguardo alla validità dell’ISEE corrente nelle suddette ipotesi di aggiornamento dei dati, il decreto interministeriale 5 luglio 2021, all’articolo 2, stabilisce quanto segue.
Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, come anticipato, l’ISEE corrente, calcolato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale suddetto, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
Anche nel caso di aggiornamento di entrambe le componenti, reddituale e patrimoniale, l’articolo 2, comma 3, del decreto prevede che l’ISEE corrente abbia validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l’attuale data di scadenza dell’ISEE corrente stabilita, dal vigente comma 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 147/2017, in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Peraltro, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 5 luglio 2021, sussiste il vincolo nello stesso anno, laddove sia stato già presentato un ISEE corrente per aggiornare solo i redditi o solo i patrimoni, di aggiornare entrambe le componenti in caso di ulteriori variazioni rilevanti. Infatti, nell’ipotesi di presentazione di una nuova DSU finalizzata ad aggiornare i redditi o i patrimoni, che segua l’aggiornamento già effettuato di una sola di esse, le componenti vanno aggiornate entrambe e non è più possibile considerarle disgiuntamente le une dalle altre.
4. Nuovi modelli tipo della DSU e relative istruzioni per la compilazione
Tenuto conto delle novità intervenute che, da ultimo, riguardano la disciplina dell’ISEE corrente, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del 7 settembre 2021, n. 314, pubblicato, in data 9 settembre 2021, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati approvati i nuovi modelli tipo della DSU e le relative istruzioni per la compilazione. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 10 settembre 2021, i precedenti modelli e istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto direttoriale del 7 novembre 2014.
Siriepilogano, di seguito, le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni per la compilazione, allegate al suddetto decreto direttoriale:
- sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti in ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2019;
- è stata integrata, nei modelli per il calcolo dell’ISEE, l’informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento al riconoscimento automatico dei bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas naturale, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente;
- al fine di comprendere anche i redditi da pensione di fonte estera, tassati esclusivamente all’estero, è stata modificata la denominazione del campo “Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero” del “Quadro FC4” della DSU Mini e Integrale, ora denominato “Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero o redditi da pensione di fonte estera tassati esclusivamente all’estero”;
- per tenere conto della norma di cui all’articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha mutato il termine iniziale di decorrenza di uno dei requisiti (residenza da almeno due anni in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia di origine) per essere considerato studente autonomo ai fini dell’ISEE Università, sono stati modificati il “Quadro C” della DSU Integrale e le relative istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 3, par. 2.1.3). In particolare, a seguito della modifica normativa, il predetto termine decorre dalla data di presentazione della DSU e non più dalla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi;
- in conformità alle disposizioni del disciplinare tecnico approvato in data 20 dicembre 2019, sono stati integrati alcuni paragrafi relativi alla DSU precompilata (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, parr. 3.1, 3.2 e 3.5);
- relativamente ai neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo, è stato precisato nelle istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 2, par. 1.1.10) che la possibilità di costituire un nucleo a sé, qualora il ragazzo/la ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita, afferisce al caso in cui l’interessato non risulti residente anagraficamente presso il nucleo familiare di origine, ovvero sia in procinto di spostare la residenza al di fuori di tale nucleo, avendo presentato la relativa richiesta;
- sono state integrate le istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 2, par. 5), per tenere conto della norma che ha stabilito che, per le DSU presentate negli anni 2021 e 2022, non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (cfr. l’art. 17-quater del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21);
- è stato precisato nelle istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 3, par. 1.2) che nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone minorenni con disabilità o non autosufficienza non si ha facoltà di indicare un nucleo familiare ristretto, perché si applica in ogni caso l’ISEE minorenni (art. 6, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013);
- è stato chiarito nelle istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 3, par. 3.1) che il “Quadro D”, relativo al genitore non coniugato e non convivente con l’altro genitore, non deve essere compilato in presenza di genitore separato legalmente con l’altro genitore, in quanto la separazione non fa venire meno il rapporto di coniugio;
- sono stati rivisti il modello sostitutivo e le istruzioni relative all’ISEE corrente (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, par. 2, e parte 5), in conseguenza dell’introduzione della possibilità di aggiornare il patrimonio all’anno precedente a quello di presentazione della DSU, di cui al sopra citato decreto interministeriale emanato in data 5 luglio 2021. Al riguardo, in fase di compilazione dell’apposita modulistica, si rappresenta che nel caso di aggiornamento del patrimonio ISEE devono essere indicati nel “Quadro S2” del modello sostitutivo per il calcolo dell’ISEE corrente tutti i componenti (anche quelli per i quali non sia intervenuta una variazione) del nucleo familiare indicati nella DSU ordinaria di riferimento, barrando per ciascuno la variazione patrimoniale (lettera D) e deve essere compilato il “Quadro S5”, indicando per ciascun componente del nucleo familiare il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Come già anticipato, si ricorda, ai fini della compilazione del “Quadro S2”, che la variazione del patrimonio, posta a fondamento della presentazione del modello sostitutivo per il rilascio dell’ISEE corrente, può essere alternativa alle altre variazioni di cui al “Quadro S2” (perdita del posto di lavoro, interruzione di un trattamento, variazione del reddito complessivo del nucleo superiore al 25%) oppure può cumularsi con queste ultime.
5. Controlli sull’ISEE corrente
Gli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 5 luglio 2021 prevedono le modalità di rilevazione di eventuali omissioni e difformità, nonché l’implementazione di un sistema di controlli svolti dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dagli Enti erogatori.
In particolare, già in fase di attestazione dell’ISEE corrente, con riferimento agli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e dalle comunicazioni obbligatorie, l’INPS potrà rilevare eventuali omissioni o difformità rispetto a quanto autodichiarato dal dichiarante.
Eventuali difformità attinenti ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare e l’esistenza non dichiarata di rapporti finanziari sono rese disponibili all’INPS dall’Agenzia delle Entrate sulla base di appositi controlli automatici, che evidenziano le omissioni o difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Per i criteri e le modalità del controllo sul patrimonio mobiliare, si rinvia al paragrafo 6 del messaggio n. 96/2020.
Qualora siano rilevate omissioni o difformità nei dati autodichiarati ai fini dell’ISEE corrente, il richiedente la prestazione può agire analogamente a quanto avviene già oggi per il caso in cui siano rilevate omissioni o difformità della DSU ordinaria. Ovvero potrà:
presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione dell’ISEE corrente recante le omissioni o difformità. In tale ipotesi, l’Ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
presentare un nuovo modello sostitutivo, comprensivo delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
richiedere al CAF la rettifica del modello sostitutivo, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione del modello sostitutivo che si intende rettificare.
È prevista altresì la possibilità di sottoporre a un controllo successivo i dati autodichiarati (cfr. l’articolo 5 del decreto interministeriale 5 luglio 2021), nel momento in cui gli stessi risultino disponibili, utilizzando i dati dell’Anagrafe tributaria, le comunicazioni obbligatorie e gli archivi INPS. Tali dati sono scambiati mediante servizi anche di cooperazione applicativa, sulla base di accordi convenzionali.
A tal fine, viene predisposto un Piano annuale dei controlli dall’Istituto e presentato a un tavolo tecnico composto dall’INPS, dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che può chiederne modificazioni e/o integrazioni.
Nel caso in cui venga rilasciata un’attestazione dell’ISEE corrente priva di omissioni o difformità ma, a seguito della disponibilità di tali dati, risulti la presenza di omissioni o difformità, l’attestazione dell’ISEE corrente a suo tempo rilasciata viene sostituita dall’attestazione riportante tali omissioni o difformità. In questo caso l’interessato viene avvertito all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria ovvero per il tramite dell’intermediario indicato nel modello sostitutivo.
Gli Enti erogatori, incluso l’INPS, anche ai fini dei controlli di propria competenza effettuati ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.P.C.M. n. 159/2013, accedono al “Sistema informativo ISEE” e in presenza di omissioni o difformità possono, anche in corso di erogazione della prestazione, richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, in assenza della quale provvedono a ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci effettuata ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del suddetto D.P.C.M.
Nel caso in cui risulti accertata l’indebita fruizione di prestazioni agevolate derivante dalla presentazione di una dichiarazione mendace, il dichiarante non potrà più ottenere il rilascio dell’ISEE corrente per un periodo di due anni, così come previsto dall’articolo 75, comma 1-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, applicandosi le sanzioni penali e di decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |
1. Premessa
L’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come sostituito dall’articolo 7 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha previsto la possibilità di aggiornare i redditi e i patrimoni presenti nella DSU prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell’ISEE corrente.
La medesima norma ha rinviato a un successivo decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, l’individuazione delle modalità estensive dell’ISEE corrente per permettere l’aggiornamento dei redditi e del patrimonio all’anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
In particolare, con il decreto interministeriale 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, è stata disciplinata la possibilità, a determinate condizioni, di aggiornare all’anno precedente il patrimonio riportato nella DSU ordinaria, che invece fa riferimento al secondo anno precedente. Lo stesso decreto non ha modificato l’aggiornamento dei redditi, dal momento che l’attuale disciplina dell’ISEE corrente già permette l’aggiornamento dei dati reddituali con riferimento ai redditi degli ultimi dodici mesi o due mesi (nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, la sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa ovvero nel caso si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).
2. Aggiornamento del patrimonio all’anno precedente
L’articolo 2 del citato decreto interministeriale, come premesso, ha ampliato le fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente (cfr. il paragrafo 2 del messaggio n. 3835/2019 per le fattispecie in cui attualmente era già possibile presentare l’ISEE corrente).
In particolare, l’articolo 2 del decreto interministeriale stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno in presenza di un ISEE in corso di validità, l’ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. In tale ipotesi, è possibile effettuare l’aggiornamento del solo dato patrimoniale, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza, sostituendo all’indicatore della situazione patrimoniale, calcolato in via ordinaria, il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, secondo le modalità di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, l’ISEE corrente aggiornato, calcolato secondo quanto indicato al periodo precedente, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
Conseguentemente, dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell’ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni.
Dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare:
– solo i patrimoni;
– solo i redditi;
– contestualmente i patrimoni e i redditi.
3. Periodo di validità dell’ISEE corrente
Riguardo alla validità dell’ISEE corrente nelle suddette ipotesi di aggiornamento dei dati, il decreto interministeriale 5 luglio 2021, all’articolo 2, stabilisce quanto segue.
Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, come anticipato, l’ISEE corrente, calcolato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale suddetto, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
Anche nel caso di aggiornamento di entrambe le componenti, reddituale e patrimoniale, l’articolo 2, comma 3, del decreto prevede che l’ISEE corrente abbia validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l’attuale data di scadenza dell’ISEE corrente stabilita, dal vigente comma 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 147/2017, in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Peraltro, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 5 luglio 2021, sussiste il vincolo nello stesso anno, laddove sia stato già presentato un ISEE corrente per aggiornare solo i redditi o solo i patrimoni, di aggiornare entrambe le componenti in caso di ulteriori variazioni rilevanti. Infatti, nell’ipotesi di presentazione di una nuova DSU finalizzata ad aggiornare i redditi o i patrimoni, che segua l’aggiornamento già effettuato di una sola di esse, le componenti vanno aggiornate entrambe e non è più possibile considerarle disgiuntamente le une dalle altre.
4. Nuovi modelli tipo della DSU e relative istruzioni per la compilazione
Tenuto conto delle novità intervenute che, da ultimo, riguardano la disciplina dell’ISEE corrente, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del 7 settembre 2021, n. 314, pubblicato, in data 9 settembre 2021, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati approvati i nuovi modelli tipo della DSU e le relative istruzioni per la compilazione. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 10 settembre 2021, i precedenti modelli e istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto direttoriale del 7 novembre 2014.
Siriepilogano, di seguito, le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni per la compilazione, allegate al suddetto decreto direttoriale:
- sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti in ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2019;
- è stata integrata, nei modelli per il calcolo dell’ISEE, l’informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento al riconoscimento automatico dei bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas naturale, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente;
- al fine di comprendere anche i redditi da pensione di fonte estera, tassati esclusivamente all’estero, è stata modificata la denominazione del campo “Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero” del “Quadro FC4” della DSU Mini e Integrale, ora denominato “Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero o redditi da pensione di fonte estera tassati esclusivamente all’estero”;
- per tenere conto della norma di cui all’articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha mutato il termine iniziale di decorrenza di uno dei requisiti (residenza da almeno due anni in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia di origine) per essere considerato studente autonomo ai fini dell’ISEE Università, sono stati modificati il “Quadro C” della DSU Integrale e le relative istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 3, par. 2.1.3). In particolare, a seguito della modifica normativa, il predetto termine decorre dalla data di presentazione della DSU e non più dalla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi;
- in conformità alle disposizioni del disciplinare tecnico approvato in data 20 dicembre 2019, sono stati integrati alcuni paragrafi relativi alla DSU precompilata (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, parr. 3.1, 3.2 e 3.5);
- relativamente ai neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo, è stato precisato nelle istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 2, par. 1.1.10) che la possibilità di costituire un nucleo a sé, qualora il ragazzo/la ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita, afferisce al caso in cui l’interessato non risulti residente anagraficamente presso il nucleo familiare di origine, ovvero sia in procinto di spostare la residenza al di fuori di tale nucleo, avendo presentato la relativa richiesta;
- sono state integrate le istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 2, par. 5), per tenere conto della norma che ha stabilito che, per le DSU presentate negli anni 2021 e 2022, non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (cfr. l’art. 17-quater del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21);
- è stato precisato nelle istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 3, par. 1.2) che nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone minorenni con disabilità o non autosufficienza non si ha facoltà di indicare un nucleo familiare ristretto, perché si applica in ogni caso l’ISEE minorenni (art. 6, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013);
- è stato chiarito nelle istruzioni per la compilazione (cfr. la parte 3, par. 3.1) che il “Quadro D”, relativo al genitore non coniugato e non convivente con l’altro genitore, non deve essere compilato in presenza di genitore separato legalmente con l’altro genitore, in quanto la separazione non fa venire meno il rapporto di coniugio;
- sono stati rivisti il modello sostitutivo e le istruzioni relative all’ISEE corrente (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, par. 2, e parte 5), in conseguenza dell’introduzione della possibilità di aggiornare il patrimonio all’anno precedente a quello di presentazione della DSU, di cui al sopra citato decreto interministeriale emanato in data 5 luglio 2021. Al riguardo, in fase di compilazione dell’apposita modulistica, si rappresenta che nel caso di aggiornamento del patrimonio ISEE devono essere indicati nel “Quadro S2” del modello sostitutivo per il calcolo dell’ISEE corrente tutti i componenti (anche quelli per i quali non sia intervenuta una variazione) del nucleo familiare indicati nella DSU ordinaria di riferimento, barrando per ciascuno la variazione patrimoniale (lettera D) e deve essere compilato il “Quadro S5”, indicando per ciascun componente del nucleo familiare il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Come già anticipato, si ricorda, ai fini della compilazione del “Quadro S2”, che la variazione del patrimonio, posta a fondamento della presentazione del modello sostitutivo per il rilascio dell’ISEE corrente, può essere alternativa alle altre variazioni di cui al “Quadro S2” (perdita del posto di lavoro, interruzione di un trattamento, variazione del reddito complessivo del nucleo superiore al 25%) oppure può cumularsi con queste ultime.
5. Controlli sull’ISEE corrente
Gli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 5 luglio 2021 prevedono le modalità di rilevazione di eventuali omissioni e difformità, nonché l’implementazione di un sistema di controlli svolti dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dagli Enti erogatori.
In particolare, già in fase di attestazione dell’ISEE corrente, con riferimento agli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e dalle comunicazioni obbligatorie, l’INPS potrà rilevare eventuali omissioni o difformità rispetto a quanto autodichiarato dal dichiarante.
Eventuali difformità attinenti ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare e l’esistenza non dichiarata di rapporti finanziari sono rese disponibili all’INPS dall’Agenzia delle Entrate sulla base di appositi controlli automatici, che evidenziano le omissioni o difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Per i criteri e le modalità del controllo sul patrimonio mobiliare, si rinvia al paragrafo 6 del messaggio n. 96/2020.
Qualora siano rilevate omissioni o difformità nei dati autodichiarati ai fini dell’ISEE corrente, il richiedente la prestazione può agire analogamente a quanto avviene già oggi per il caso in cui siano rilevate omissioni o difformità della DSU ordinaria. Ovvero potrà:
presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione dell’ISEE corrente recante le omissioni o difformità. In tale ipotesi, l’Ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
presentare un nuovo modello sostitutivo, comprensivo delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
richiedere al CAF la rettifica del modello sostitutivo, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione del modello sostitutivo che si intende rettificare.
È prevista altresì la possibilità di sottoporre a un controllo successivo i dati autodichiarati (cfr. l’articolo 5 del decreto interministeriale 5 luglio 2021), nel momento in cui gli stessi risultino disponibili, utilizzando i dati dell’Anagrafe tributaria, le comunicazioni obbligatorie e gli archivi INPS. Tali dati sono scambiati mediante servizi anche di cooperazione applicativa, sulla base di accordi convenzionali.
A tal fine, viene predisposto un Piano annuale dei controlli dall’Istituto e presentato a un tavolo tecnico composto dall’INPS, dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che può chiederne modificazioni e/o integrazioni.
Nel caso in cui venga rilasciata un’attestazione dell’ISEE corrente priva di omissioni o difformità ma, a seguito della disponibilità di tali dati, risulti la presenza di omissioni o difformità, l’attestazione dell’ISEE corrente a suo tempo rilasciata viene sostituita dall’attestazione riportante tali omissioni o difformità. In questo caso l’interessato viene avvertito all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria ovvero per il tramite dell’intermediario indicato nel modello sostitutivo.
Gli Enti erogatori, incluso l’INPS, anche ai fini dei controlli di propria competenza effettuati ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.P.C.M. n. 159/2013, accedono al “Sistema informativo ISEE” e in presenza di omissioni o difformità possono, anche in corso di erogazione della prestazione, richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, in assenza della quale provvedono a ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci effettuata ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del suddetto D.P.C.M.
Nel caso in cui risulti accertata l’indebita fruizione di prestazioni agevolate derivante dalla presentazione di una dichiarazione mendace, il dichiarante non potrà più ottenere il rilascio dell’ISEE corrente per un periodo di due anni, così come previsto dall’articolo 75, comma 1-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, applicandosi le sanzioni penali e di decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R.
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Gabriella Di Michele |