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Messaggio numero 3187 del 22-09-2021


Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione

Recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni. Recupero crediti per danno erariale a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti

1. Recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni. Principi generali

Nell’ambito delle attività finalizzate al pagamento mensile delle pensioni, l’INPS deve gestire, tra le altre, quelle correlate ai rapporti obbligatori a carico dei titolari dei trattamenti pensionistici.

Tali attività, in presenza di situazioni debitorie di diversa natura a carico dei pensionati, possono concretizzarsi nel recupero dei relativi crediti da parte dell’Istituto, mediante il prelievo diretto di quote di pensione e il versamento delle stesse ai rispettivi creditori.

Posto che titolari del credito possono essere l’INPS o soggetti terzi, in entrambi i casi l’attribuzione all’Istituto del potere impositivo, per effetto del quale viene eseguito il prelievo su pensione, deve sempre trovare la propria fonte in disposizioni di legge o deve essere effettuato in attuazione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Inoltre, in ragione della disciplina peculiare dei diversi rapporti obbligatori dai quali deriva il recupero su pensione, le rispettive normative vigenti pongono precisi limiti all’importo delle trattenute applicabili.

Per quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti vantati da soggetti terzi, l’Istituto svolge tale attività, in via di principio, assumendo una posizione di terzietà rispetto al rapporto principale sussistente tra il pensionato debitore e il soggetto titolare del credito.

Detto ruolo di terzietà è connesso al rapporto di provvista con il pensionato/debitore e permane fino all’estinzione del debito ovvero fino alla eliminazione della pensione per decesso del titolare o per altre cause di estinzione (ad esempio, la salvaguardia del trattamento minimo).

Il prelievo può derivare da rapporti fondati su un atto negoziale posto in essere dal titolare della pensione. È il caso dei contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero della concessione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontario), di cui all’articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’obbligazione pecuniaria a carico del pensionato è di natura volontaria anche nel caso di iscrizione a un’Organizzazione sindacale, ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, che comporti il pagamento delle quote associative.

Il prelievo può altresì essere conseguente a fatti giuridici non di natura negoziale, come nei casi di:

  • rapporto di sostituzione tra l’Amministrazione finanziaria e l’Istituto per il prelievo delle imposte a carico del pensionato nella sua qualità di contribuente;
  • sentenza di condanna dell’Autorità giudiziaria ovvero ordinanza di assegnazione giudiziale conseguente ai processi di esecuzione forzata presso terzi, in virtù dei quali l’Istituto è chiamato ad adempiere nella qualità di terzo pignorato;
  • provvedimento di assegnazione giudiziale di quote di pensione (ad esempio, per corresponsione degli assegni divorzili).

1.1 Processi di recupero crediti c.d. extra ordinem

Come sopra evidenziato, in assenza degli istituti giuridici che conferiscano espressamente il potere impositivo, l’Istituto non è in alcun modo legittimato a effettuare trattenute su pensioni, né pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari.

Le richieste di recupero c.d. extra ordinem – ivi comprese quelle provenienti da Pubbliche amministrazioni per il recupero di eccedenze stipendiali erogate a lavoratori dipendenti, collocati poi in quiescenza – mancano, pertanto, dei presupposti legali per la relativa applicazione, anche qualora sussista il consenso espresso del pensionato.

Coerentemente a quanto suesposto, devono ritenersi superate tutte le diverse indicazioni a suo tempo emanate anche dagli Enti confluiti nell’Istituto (cfr., ad esempio, l’informativa n. 6 del 24 gennaio 2000 del soppresso INPDAP che autorizzava le Sedi provinciali“a dare esecuzione alle richieste di proseguire sui rispettivi trattamenti di quiescenza le ritenute già disposte dalle competenti Direzioni provinciali dei servizi vari del Tesoro per il recupero di crediti erariali accertati sulle partite di stipendio del personale amministrato, chiuse per collocamento a riposo dei titolari, purché corredate di apposita autorizzazione degli interessati”).

In via del tutto eccezionale, le trattenute relative a crediti c.d. extra ordinem già in corso su pensione continueranno a essere gestite secondo le prassi a suo tempo adottate, fino all’estinzione del debito ovvero fino alla cessazione del rapporto di provvista per decesso del titolare della pensione o per qualsiasi altra causa di estinzione del diritto a pensione. La sussistenza di tali trattenute non potrà in ogni caso prescindere dal rispetto delle salvaguardie di legge previste e dovrà soggiacere ad eventuale concorso con altre ritenute, anche successive da considerarsi prioritarie rispetto a quelle operate a tale titolo.

Resta ferma, comunque, la possibilità per gli Organismi pubblici, eventualmente interessati, di ricorrere alla proposta di atti convenzionali con l’Istituto, da stipulare esclusivamente a livello centrale, aventi ad oggetto servizi di pagamento a beneficio di specifiche platee di potenziali fruitori, nel rispetto dei principi di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa.

In tali termini i processi di recupero c.d. convenzionali devono prevedere espressamente obblighi a carico dell’Organismo interessato, delineare un impianto procedimentale che presupponga l’acquisizione del consenso esplicito da parte del pensionato il cui trattamento di pensione sia oggetto di prelievo, nonché stabilire gli oneri a ristoro dei costi che l’Istituto è tenuto a sostenere ai fini dell’azione amministrativa e della realizzazione delle procedure informatiche ad essa specificatamente dedicate.

2. Recupero crediti erariali su sentenze di condanna della Corte dei Conti

Fermi restando i molteplici processi di recupero su pensione attivati in applicazione delle diverse normative di settore, per i quali si richiamano le circolari e i messaggi già emanati dall’Istituto in materia, si forniscono chiarimenti relativamente al recupero dei crediti erariali a seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

L’esecuzione delle sentenze esecutive di condanna per danno erariale emanate dalla Corte dei Conti trova la sua disciplina nel Codice di giustizia contabile, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.

Ai sensi dell’articolo 214 del citato Codice, alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti nei confronti dei responsabili per danno erariale provvede l’Amministrazione o l’Ente titolare del credito – attraverso l’Ufficio designato – a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, avviando l’azione di recupero del credito mediante una delle seguenti modalità di riscossione:

a) recupero in via amministrativa;

b) esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile;

c) iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.

L’Ufficio designato effettua la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell’entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.

Il comma 8 dell’articolo 214 dispone che: “Decorsi tre mesi dalla chiusura dell’esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell’attività svolta”.

Ai sensi del successivo articolo 215 del Codice di giustizia contabile, il recupero del credito erariale in via amministrativa “è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all’agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati”.

Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell’Ufficio che ha in carico il credito, alla quale l’Ufficio o l’Ente erogatore della prestazione dà esecuzione immediata.

Il debitore può chiedere, tuttavia, di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all’apposita voce di entrata del bilancio indicata dall’Ufficio procedente.

A richiesta del debitore, il recupero o il pagamento possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall’Ufficio designato, tenuto conto dell’ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del Pubblico Ministero territorialmente competente.

L’articolo 216 del Codice di giustizia contabile detta, inoltre, disposizioni in merito all’esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del Codice di procedura civile. L’Amministrazione o Ente che esercita l’azione di recupero del credito erariale tiene informato il Pubblico Ministero dell’andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.

Infine, il richiamato articolo 216 prevede espressamente al comma 3 che il credito erariale sia assistito da privilegio ai sensi dell’articolo 2750 del Codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell’ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del Codice civile.

2.1 Recupero crediti per danno all’erario azionato dall’Amministrazione o Ente creditore da parte dell’INPS

L’INPS può essere chiamato al recupero del credito per danno erariale azionato dall’Amministrazione o Ente creditore in via amministrativa o con esecuzione forzata nel caso di pignoramento presso terzi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2. Come anticipato, l’Istituto svolge tale attività in posizione di terzietà.

Per quanto attiene alle procedure esecutive mobiliari presso terzi, si rinvia a quanto stabilito al Libro III del Codice di procedura civile.

In caso di recupero in via amministrativa, l’Istituto, ove ne ricorrano i presupposti di legge, dispone le ritenute sul trattamento pensionistico del debitore e su quanto a questi spetti a titolo di arretrati di pensione o di trattamento di fine servizio/rapporto, in favore del creditore.

L’Amministrazione o l’Ente pubblico che vanti nei confronti dei pensionati debitori uno o più crediti azionabili mediante tale modalità dovrà trasmettere, esclusivamente a mezzo PEC, una richiesta alle Direzioni regionali e/o di coordinamento metropolitano competenti per territorio e per materia, allegando la documentazione comprovante il diritto a ottenere, per il tramite dell’Istituto, la soddisfazione, anche parziale, della pretesa creditoria.

In particolare, è necessario trasmettere i seguenti elementi informativi:

  • dati anagrafici del pensionato debitore;
  • codice fiscale del pensionato debitore;
  • ogni altra informazione utile a individuare il pensionato debitore;
  • importo complessivo da recuperare;
  • coordinate bancarie/postali di versamento e relativo codice fiscale/partita IVA dell’intestatario del conto;
  • copia della sentenza di condanna munita di formula esecutiva;
  • atto dell’Amministrazione procedente indicante la volontà di agire in via amministrativa;
  • eventuale piano di rateizzazione del debito, concordato con il debitore e approvato dal Pubblico Ministero competente.

Le richieste sprovviste degli elementi suddetti, indispensabili a individuare il soggetto debitore e a confermare la natura del credito vantato, non potranno essere prese in considerazione da parte dell’INPS, con conseguente esonero di qualsivoglia responsabilità da parte dello stesso.

Ove ricorrano, invece, i presupposti sopra individuati, il recupero sarà disposto a cura delle Strutture territorialmente competenti sul trattamento pensionistico intestato al debitore, tenuto conto anche di quanto recuperato a titolo di arretrati, ovvero sul trattamento di fine servizio/fine rapporto, nel rispetto della normativa vigente e delle salvaguardie ivi previste. Con separato messaggio verranno fornite alle Strutture territoriali le istruzioni operative per la gestione dei recuperi.

In particolare, riguardo all’importo mensile da recuperare sul trattamento pensionistico del debitore, sugli arretrati di pensione e sul trattamento di fine servizio/fine rapporto, ai fini delle modalità di calcolo è applicabile l’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui dispone che “le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all’articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n . 1115, possono essere ceduti, sequestrati o pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare”,con salvaguardia, per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, dell’importo corrispondente al trattamento minimo.

Fissati i limiti e le salvaguardie legali, il recupero potrà subire variazioni in corso di ammortamento qualora sopraggiungano eventi modificativi che possano ridurre o anche azzerare la capienza della prestazione pensionistica dell’interessato o potrà cessare in caso di decesso dello stesso o per effetto di altre cause di eliminazione della prestazione.

Per quanto concerne, inoltre, l’avvio del piano di ammortamento del debito con prelievo su pensione si precisa che, per ragioni di natura tecnico-procedurale correlate ai tempi di lavorazione di tale processo, la trattenuta verrà applicata sul rateo mensile in pagamento compatibilmente con la prima elaborazione utile rispetto alla data di notifica all’INPS della citata istanza, corredata dai documenti comprovanti il diritto al recupero da parte dell’Amministrazione o dell’Ente creditori. Come sopra specificato, ciò avverrà a condizione che siano stati forniti tutti gli elementi utili all’individuazione del soggetto debitore, nonché le modalità di pagamento delle quote creditizie, affinché possano essere correttamente acquisite.

A tale riguardo, come già precisato in altri messaggi in materia, si rammenta che non è possibile disporre mandati di pagamento in favore di Amministrazioni ed Enti pubblici su coordinate IBAN intestate alla Banca d’Italia con codice ABI 01000.

Il pagamento tramite il conto corrente postale della Tesoreria dello Stato, previa comunicazione all’INPS del capo, capitolo e articolo (elementi identificativi indispensabili a ottenere da parte della Tesoreria stessa il giroconto delle quote creditizie di propria spettanza) è attualmente in uso solo per i pensionati della Gestione pubblica.

Pertanto, le Amministrazioni e gli Enti che si rivolgono all’INPS per la riscossione delle quote creditizie di propria spettanza devono fornire le coordinate di pagamento intestate agli stessi, al fine di consentire una puntuale e diretta gestione di tutti i pagamenti emessi in favore delle medesime, ivi comprese le eventuali riemissioni di quote non andate a buon fine.

Si sottolinea che la disposizione di pagamento su coordinate intestate direttamente alle Amministrazioni e agli Enti pubblici permette all’Istituto di estendere il processo di rendicontazione automatizzata dei mandati di pagamento cumulativi, emessi in favore delle persone giuridiche, a tutte le Amministrazioni ed Enti creditori, mediante l’invio a un indirizzo di posta elettronica ordinaria/PEC, con cadenza mensile, di una reportistica in ordine alle quote creditizie complessivamente vantate per ciascuna Gestione (privata/pubblica).

La citata reportistica contiene una serie di informazioni volte ad agevolare il creditore nell’individuazione di ogni singola posizione, come il nome del debitore, la motivazione del recupero e la singola quota versata. Essa consente altresì alle Amministrazioni e agli Enti pubblici di prendere visione di eventuali scarti – come nell’ipotesi di decesso del debitore – o compensazioni effettuate per recupero delle quote eccedenti o non dovute.

In ragione della natura privilegiata del credito, si invitano le Amministrazioni e gli Enti creditori ad avviare un colloquio puntuale con le Strutture INPS chiamate alla gestione di tale attività, astenendosi dall’invio di richieste incomplete e provvedendo periodicamente alla trasmissione dei piani di ammortamento dei debiti aggiornati. Sarà cura delle Strutture INPS competenti confermare l’attivazione del recupero e fornire, con cadenza annuale, aggiornamenti sullo stato e sulle modalità di prelievo effettuate.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

1. Recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni. Principi generali

Nell’ambito delle attività finalizzate al pagamento mensile delle pensioni, l’INPS deve gestire, tra le altre, quelle correlate ai rapporti obbligatori a carico dei titolari dei trattamenti pensionistici.

Tali attività, in presenza di situazioni debitorie di diversa natura a carico dei pensionati, possono concretizzarsi nel recupero dei relativi crediti da parte dell’Istituto, mediante il prelievo diretto di quote di pensione e il versamento delle stesse ai rispettivi creditori.

Posto che titolari del credito possono essere l’INPS o soggetti terzi, in entrambi i casi l’attribuzione all’Istituto del potere impositivo, per effetto del quale viene eseguito il prelievo su pensione, deve sempre trovare la propria fonte in disposizioni di legge o deve essere effettuato in attuazione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Inoltre, in ragione della disciplina peculiare dei diversi rapporti obbligatori dai quali deriva il recupero su pensione, le rispettive normative vigenti pongono precisi limiti all’importo delle trattenute applicabili.

Per quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti vantati da soggetti terzi, l’Istituto svolge tale attività, in via di principio, assumendo una posizione di terzietà rispetto al rapporto principale sussistente tra il pensionato debitore e il soggetto titolare del credito.

Detto ruolo di terzietà è connesso al rapporto di provvista con il pensionato/debitore e permane fino all’estinzione del debito ovvero fino alla eliminazione della pensione per decesso del titolare o per altre cause di estinzione (ad esempio, la salvaguardia del trattamento minimo).

Il prelievo può derivare da rapporti fondati su un atto negoziale posto in essere dal titolare della pensione. È il caso dei contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero della concessione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontario), di cui all’articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’obbligazione pecuniaria a carico del pensionato è di natura volontaria anche nel caso di iscrizione a un’Organizzazione sindacale, ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, che comporti il pagamento delle quote associative.

Il prelievo può altresì essere conseguente a fatti giuridici non di natura negoziale, come nei casi di:

  • rapporto di sostituzione tra l’Amministrazione finanziaria e l’Istituto per il prelievo delle imposte a carico del pensionato nella sua qualità di contribuente;
  • sentenza di condanna dell’Autorità giudiziaria ovvero ordinanza di assegnazione giudiziale conseguente ai processi di esecuzione forzata presso terzi, in virtù dei quali l’Istituto è chiamato ad adempiere nella qualità di terzo pignorato;
  • provvedimento di assegnazione giudiziale di quote di pensione (ad esempio, per corresponsione degli assegni divorzili).

1.1 Processi di recupero crediti c.d. extra ordinem

Come sopra evidenziato, in assenza degli istituti giuridici che conferiscano espressamente il potere impositivo, l’Istituto non è in alcun modo legittimato a effettuare trattenute su pensioni, né pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari.

Le richieste di recupero c.d. extra ordinem – ivi comprese quelle provenienti da Pubbliche amministrazioni per il recupero di eccedenze stipendiali erogate a lavoratori dipendenti, collocati poi in quiescenza – mancano, pertanto, dei presupposti legali per la relativa applicazione, anche qualora sussista il consenso espresso del pensionato.

Coerentemente a quanto suesposto, devono ritenersi superate tutte le diverse indicazioni a suo tempo emanate anche dagli Enti confluiti nell’Istituto (cfr., ad esempio, l’informativa n. 6 del 24 gennaio 2000 del soppresso INPDAP che autorizzava le Sedi provinciali“a dare esecuzione alle richieste di proseguire sui rispettivi trattamenti di quiescenza le ritenute già disposte dalle competenti Direzioni provinciali dei servizi vari del Tesoro per il recupero di crediti erariali accertati sulle partite di stipendio del personale amministrato, chiuse per collocamento a riposo dei titolari, purché corredate di apposita autorizzazione degli interessati”).

In via del tutto eccezionale, le trattenute relative a crediti c.d. extra ordinem già in corso su pensione continueranno a essere gestite secondo le prassi a suo tempo adottate, fino all’estinzione del debito ovvero fino alla cessazione del rapporto di provvista per decesso del titolare della pensione o per qualsiasi altra causa di estinzione del diritto a pensione. La sussistenza di tali trattenute non potrà in ogni caso prescindere dal rispetto delle salvaguardie di legge previste e dovrà soggiacere ad eventuale concorso con altre ritenute, anche successive da considerarsi prioritarie rispetto a quelle operate a tale titolo.

Resta ferma, comunque, la possibilità per gli Organismi pubblici, eventualmente interessati, di ricorrere alla proposta di atti convenzionali con l’Istituto, da stipulare esclusivamente a livello centrale, aventi ad oggetto servizi di pagamento a beneficio di specifiche platee di potenziali fruitori, nel rispetto dei principi di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa.

In tali termini i processi di recupero c.d. convenzionali devono prevedere espressamente obblighi a carico dell’Organismo interessato, delineare un impianto procedimentale che presupponga l’acquisizione del consenso esplicito da parte del pensionato il cui trattamento di pensione sia oggetto di prelievo, nonché stabilire gli oneri a ristoro dei costi che l’Istituto è tenuto a sostenere ai fini dell’azione amministrativa e della realizzazione delle procedure informatiche ad essa specificatamente dedicate.

2. Recupero crediti erariali su sentenze di condanna della Corte dei Conti

Fermi restando i molteplici processi di recupero su pensione attivati in applicazione delle diverse normative di settore, per i quali si richiamano le circolari e i messaggi già emanati dall’Istituto in materia, si forniscono chiarimenti relativamente al recupero dei crediti erariali a seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

L’esecuzione delle sentenze esecutive di condanna per danno erariale emanate dalla Corte dei Conti trova la sua disciplina nel Codice di giustizia contabile, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.

Ai sensi dell’articolo 214 del citato Codice, alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti nei confronti dei responsabili per danno erariale provvede l’Amministrazione o l’Ente titolare del credito – attraverso l’Ufficio designato – a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, avviando l’azione di recupero del credito mediante una delle seguenti modalità di riscossione:

a) recupero in via amministrativa;

b) esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile;

c) iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.

L’Ufficio designato effettua la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell’entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.

Il comma 8 dell’articolo 214 dispone che: “Decorsi tre mesi dalla chiusura dell’esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell’attività svolta”.

Ai sensi del successivo articolo 215 del Codice di giustizia contabile, il recupero del credito erariale in via amministrativa “è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all’agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati”.

Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell’Ufficio che ha in carico il credito, alla quale l’Ufficio o l’Ente erogatore della prestazione dà esecuzione immediata.

Il debitore può chiedere, tuttavia, di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all’apposita voce di entrata del bilancio indicata dall’Ufficio procedente.

A richiesta del debitore, il recupero o il pagamento possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall’Ufficio designato, tenuto conto dell’ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del Pubblico Ministero territorialmente competente.

L’articolo 216 del Codice di giustizia contabile detta, inoltre, disposizioni in merito all’esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del Codice di procedura civile. L’Amministrazione o Ente che esercita l’azione di recupero del credito erariale tiene informato il Pubblico Ministero dell’andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.

Infine, il richiamato articolo 216 prevede espressamente al comma 3 che il credito erariale sia assistito da privilegio ai sensi dell’articolo 2750 del Codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell’ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del Codice civile.

2.1 Recupero crediti per danno all’erario azionato dall’Amministrazione o Ente creditore da parte dell’INPS

L’INPS può essere chiamato al recupero del credito per danno erariale azionato dall’Amministrazione o Ente creditore in via amministrativa o con esecuzione forzata nel caso di pignoramento presso terzi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2. Come anticipato, l’Istituto svolge tale attività in posizione di terzietà.

Per quanto attiene alle procedure esecutive mobiliari presso terzi, si rinvia a quanto stabilito al Libro III del Codice di procedura civile.

In caso di recupero in via amministrativa, l’Istituto, ove ne ricorrano i presupposti di legge, dispone le ritenute sul trattamento pensionistico del debitore e su quanto a questi spetti a titolo di arretrati di pensione o di trattamento di fine servizio/rapporto, in favore del creditore.

L’Amministrazione o l’Ente pubblico che vanti nei confronti dei pensionati debitori uno o più crediti azionabili mediante tale modalità dovrà trasmettere, esclusivamente a mezzo PEC, una richiesta alle Direzioni regionali e/o di coordinamento metropolitano competenti per territorio e per materia, allegando la documentazione comprovante il diritto a ottenere, per il tramite dell’Istituto, la soddisfazione, anche parziale, della pretesa creditoria.

In particolare, è necessario trasmettere i seguenti elementi informativi:

  • dati anagrafici del pensionato debitore;
  • codice fiscale del pensionato debitore;
  • ogni altra informazione utile a individuare il pensionato debitore;
  • importo complessivo da recuperare;
  • coordinate bancarie/postali di versamento e relativo codice fiscale/partita IVA dell’intestatario del conto;
  • copia della sentenza di condanna munita di formula esecutiva;
  • atto dell’Amministrazione procedente indicante la volontà di agire in via amministrativa;
  • eventuale piano di rateizzazione del debito, concordato con il debitore e approvato dal Pubblico Ministero competente.

Le richieste sprovviste degli elementi suddetti, indispensabili a individuare il soggetto debitore e a confermare la natura del credito vantato, non potranno essere prese in considerazione da parte dell’INPS, con conseguente esonero di qualsivoglia responsabilità da parte dello stesso.

Ove ricorrano, invece, i presupposti sopra individuati, il recupero sarà disposto a cura delle Strutture territorialmente competenti sul trattamento pensionistico intestato al debitore, tenuto conto anche di quanto recuperato a titolo di arretrati, ovvero sul trattamento di fine servizio/fine rapporto, nel rispetto della normativa vigente e delle salvaguardie ivi previste. Con separato messaggio verranno fornite alle Strutture territoriali le istruzioni operative per la gestione dei recuperi.

In particolare, riguardo all’importo mensile da recuperare sul trattamento pensionistico del debitore, sugli arretrati di pensione e sul trattamento di fine servizio/fine rapporto, ai fini delle modalità di calcolo è applicabile l’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui dispone che “le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all’articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n . 1115, possono essere ceduti, sequestrati o pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare”,con salvaguardia, per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, dell’importo corrispondente al trattamento minimo.

Fissati i limiti e le salvaguardie legali, il recupero potrà subire variazioni in corso di ammortamento qualora sopraggiungano eventi modificativi che possano ridurre o anche azzerare la capienza della prestazione pensionistica dell’interessato o potrà cessare in caso di decesso dello stesso o per effetto di altre cause di eliminazione della prestazione.

Per quanto concerne, inoltre, l’avvio del piano di ammortamento del debito con prelievo su pensione si precisa che, per ragioni di natura tecnico-procedurale correlate ai tempi di lavorazione di tale processo, la trattenuta verrà applicata sul rateo mensile in pagamento compatibilmente con la prima elaborazione utile rispetto alla data di notifica all’INPS della citata istanza, corredata dai documenti comprovanti il diritto al recupero da parte dell’Amministrazione o dell’Ente creditori. Come sopra specificato, ciò avverrà a condizione che siano stati forniti tutti gli elementi utili all’individuazione del soggetto debitore, nonché le modalità di pagamento delle quote creditizie, affinché possano essere correttamente acquisite.

A tale riguardo, come già precisato in altri messaggi in materia, si rammenta che non è possibile disporre mandati di pagamento in favore di Amministrazioni ed Enti pubblici su coordinate IBAN intestate alla Banca d’Italia con codice ABI 01000.

Il pagamento tramite il conto corrente postale della Tesoreria dello Stato, previa comunicazione all’INPS del capo, capitolo e articolo (elementi identificativi indispensabili a ottenere da parte della Tesoreria stessa il giroconto delle quote creditizie di propria spettanza) è attualmente in uso solo per i pensionati della Gestione pubblica.

Pertanto, le Amministrazioni e gli Enti che si rivolgono all’INPS per la riscossione delle quote creditizie di propria spettanza devono fornire le coordinate di pagamento intestate agli stessi, al fine di consentire una puntuale e diretta gestione di tutti i pagamenti emessi in favore delle medesime, ivi comprese le eventuali riemissioni di quote non andate a buon fine.

Si sottolinea che la disposizione di pagamento su coordinate intestate direttamente alle Amministrazioni e agli Enti pubblici permette all’Istituto di estendere il processo di rendicontazione automatizzata dei mandati di pagamento cumulativi, emessi in favore delle persone giuridiche, a tutte le Amministrazioni ed Enti creditori, mediante l’invio a un indirizzo di posta elettronica ordinaria/PEC, con cadenza mensile, di una reportistica in ordine alle quote creditizie complessivamente vantate per ciascuna Gestione (privata/pubblica).

La citata reportistica contiene una serie di informazioni volte ad agevolare il creditore nell’individuazione di ogni singola posizione, come il nome del debitore, la motivazione del recupero e la singola quota versata. Essa consente altresì alle Amministrazioni e agli Enti pubblici di prendere visione di eventuali scarti – come nell’ipotesi di decesso del debitore – o compensazioni effettuate per recupero delle quote eccedenti o non dovute.

In ragione della natura privilegiata del credito, si invitano le Amministrazioni e gli Enti creditori ad avviare un colloquio puntuale con le Strutture INPS chiamate alla gestione di tale attività, astenendosi dall’invio di richieste incomplete e provvedendo periodicamente alla trasmissione dei piani di ammortamento dei debiti aggiornati. Sarà cura delle Strutture INPS competenti confermare l’attivazione del recupero e fornire, con cadenza annuale, aggiornamenti sullo stato e sulle modalità di prelievo effettuate.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



Fonte: Inps

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