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Messaggio numero 3240 del 28-09-2021


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Modalità di presentazione della domanda di assegno

1. Premessa e quadro normativo

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), n. 7), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha riordinato la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la previgente normativa di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Con la circolare n. 122 del 17 giugno 2015, così come integrata dalla circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, sono state fornite le istruzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande di prestazioni ordinarie (assegno ordinario e interventi formativi) garantite dai Fondi di solidarietà già operativi.

Relativamente a questi ultimi, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, il Fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni prima della medesima data.

In data 20 maggio 2021, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 36, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito presso l’INPS con D.I. n. 104125 del 27 dicembre 2019.

Tale Fondo, pertanto, sulla scorta del citato chiarimento ministeriale, è pienamente operativo dalla data del 20 maggio 2021.

Con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021 sono stati illustrati l’ambito di applicazione e le modalità di composizione del flusso Uniemens per il versamento della contribuzione ordinaria.

Con il presente messaggio si illustrano le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo in argomento, mentre con successiva circolare sarà illustrata la disciplina della citata prestazione.

2. Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei termini

A norma dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica, sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.

Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all’articolo 15, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato amministratore, in data 20 maggio 2021 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, stante anche le indicazioni contenute nel citato chiarimento ministeriale, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.

Al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini su richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, anche in considerazione del ridotto numero di richieste presentate, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.

Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Con riferimento ai Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, come precisato nella circolare n. 77/2021, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali (cfr. l’art. 2, comma 5, dei D.I. n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n. 98187/2016), ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; pertanto, dalla stessa data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprese quelle con causale “COVID-19”.

Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, prima della data di piena operatività del Fondo, assolve all’obbligo, previsto dall’articolo 35, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell’erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà.

3. Presentazione della domanda di assegno ordinario con causale “COVID-19”

Con le circolari n. 28 e n. 72 del 2021 è stato chiarito, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che i datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, in ragione del periodo transitorio legato all’avvio della piena operatività del Fondo medesimo, dovevano continuare a presentare le domande di assegno ordinario per l’emergenza da COVID-19 al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (per i datori di lavoro che hanno deciso di aderire al Fondo in commento, cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 77/2021) o, in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro, presentare domanda di cassa integrazione in deroga, mentre le eventuali domande di assegno ordinario per le causali non “COVID-19” dovevano essere presentate al Fondo di appartenenza.

L’articolo 50-bis, comma 10, lett. b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2021, anche le domande con causale “COVID-19” debbano essere finanziate prioritariamente con le risorse proprie di ciascun Fondo. Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. “0S”, dovranno presentare, al Fondo medesimo, anche le domande con causale “COVID-19”, secondo i termini disposti, da ultimo, con la circolare n. 72/2021.

4. Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario

La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l’invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”.

Per ogni altra indicazione procedurale si rinvia integralmente alla circolare n. 122/2015 sopra richiamata, nonché alla circolare n. 201/2015.

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o loro consulenti/intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

1. Premessa e quadro normativo

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), n. 7), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha riordinato la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la previgente normativa di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Con la circolare n. 122 del 17 giugno 2015, così come integrata dalla circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, sono state fornite le istruzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande di prestazioni ordinarie (assegno ordinario e interventi formativi) garantite dai Fondi di solidarietà già operativi.

Relativamente a questi ultimi, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, il Fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni prima della medesima data.

In data 20 maggio 2021, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 36, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito presso l’INPS con D.I. n. 104125 del 27 dicembre 2019.

Tale Fondo, pertanto, sulla scorta del citato chiarimento ministeriale, è pienamente operativo dalla data del 20 maggio 2021.

Con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021 sono stati illustrati l’ambito di applicazione e le modalità di composizione del flusso Uniemens per il versamento della contribuzione ordinaria.

Con il presente messaggio si illustrano le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo in argomento, mentre con successiva circolare sarà illustrata la disciplina della citata prestazione.

2. Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei termini

A norma dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica, sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.

Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all’articolo 15, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato amministratore, in data 20 maggio 2021 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, stante anche le indicazioni contenute nel citato chiarimento ministeriale, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.

Al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini su richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, anche in considerazione del ridotto numero di richieste presentate, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.

Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Con riferimento ai Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, come precisato nella circolare n. 77/2021, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali (cfr. l’art. 2, comma 5, dei D.I. n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n. 98187/2016), ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; pertanto, dalla stessa data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprese quelle con causale “COVID-19”.

Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, prima della data di piena operatività del Fondo, assolve all’obbligo, previsto dall’articolo 35, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell’erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà.

3. Presentazione della domanda di assegno ordinario con causale “COVID-19”

Con le circolari n. 28 e n. 72 del 2021 è stato chiarito, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che i datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, in ragione del periodo transitorio legato all’avvio della piena operatività del Fondo medesimo, dovevano continuare a presentare le domande di assegno ordinario per l’emergenza da COVID-19 al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (per i datori di lavoro che hanno deciso di aderire al Fondo in commento, cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 77/2021) o, in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro, presentare domanda di cassa integrazione in deroga, mentre le eventuali domande di assegno ordinario per le causali non “COVID-19” dovevano essere presentate al Fondo di appartenenza.

L’articolo 50-bis, comma 10, lett. b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2021, anche le domande con causale “COVID-19” debbano essere finanziate prioritariamente con le risorse proprie di ciascun Fondo. Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. “0S”, dovranno presentare, al Fondo medesimo, anche le domande con causale “COVID-19”, secondo i termini disposti, da ultimo, con la circolare n. 72/2021.

4. Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario

La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l’invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”.

Per ogni altra indicazione procedurale si rinvia integralmente alla circolare n. 122/2015 sopra richiamata, nonché alla circolare n. 201/2015.

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o loro consulenti/intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



Fonte: Inps

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