Proroga al 31 dicembre 2023 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Effetti pensionistici
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022, n. 119, è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”.
Tale legge di conversione ha inserito nel decreto-legge n. 24/2022, dopo l’articolo 10 comma 5, i commi 5-bis e 5-ter, che prevedono la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle disposizioni normative, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
In particolare, con riferimento alla tipologia di incarichi e alla platea dei destinatari di cui sopra, il comma 5-bis dell’articolo 10 prevede che il termine di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito, anche decreto Cura Italia), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (durata massima non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza), come prorogato dall’articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2022.
Il successivo comma 5-ter estende l’ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto Sostegni bis) prevedendo che la particolare disciplina del cumulo tra remunerazione dell’incarico da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, e trattamento pensionistico continua a trovare applicazione per gli anni 2021 e 2022.
Il comma 4-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. decreto Semplificazioni), introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, n. 193, ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire gli incarichi previsti dall’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020.
Si rammenta che agli incarichi in questione, per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto Cura Italia, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. “quota 100”), come integrato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione da maturare nell’anno 2022).
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 dicembre 2023, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni in esame continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni sopra richiamate, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).
Per quanto non espressamente indicato nel presente messaggio, si rinvia alle istruzioni diramate con le circolari n. 74 del 2020, n. 70 e n. 172 del 2021 e con il messaggio n. 298 del 2022.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022, n. 119, è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”.
Tale legge di conversione ha inserito nel decreto-legge n. 24/2022, dopo l’articolo 10 comma 5, i commi 5-bis e 5-ter, che prevedono la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle disposizioni normative, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
In particolare, con riferimento alla tipologia di incarichi e alla platea dei destinatari di cui sopra, il comma 5-bis dell’articolo 10 prevede che il termine di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito, anche decreto Cura Italia), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (durata massima non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza), come prorogato dall’articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2022.
Il successivo comma 5-ter estende l’ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto Sostegni bis) prevedendo che la particolare disciplina del cumulo tra remunerazione dell’incarico da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, e trattamento pensionistico continua a trovare applicazione per gli anni 2021 e 2022.
Il comma 4-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. decreto Semplificazioni), introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, n. 193, ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire gli incarichi previsti dall’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020.
Si rammenta che agli incarichi in questione, per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto Cura Italia, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. “quota 100”), come integrato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione da maturare nell’anno 2022).
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 dicembre 2023, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni in esame continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni sopra richiamate, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).
Per quanto non espressamente indicato nel presente messaggio, si rinvia alle istruzioni diramate con le circolari n. 74 del 2020, n. 70 e n. 172 del 2021 e con il messaggio n. 298 del 2022.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |