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Messaggio numero 3295 del 06-09-2022


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali

Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 127, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Mobilità in deroga. Istruzioni contabili

1. Proroga trattamenti di integrazione salariale straordinaria e trattamenti di mobilità in deroga

Al fine del completamento dei piani di recupero occupazione di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con l’articolo 1, comma 127, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono state stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, per le finalità di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché per le finalità di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Giova ricordare che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con riferimento all’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha chiarito che, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

Alla luce di tale interpretazione, pertanto, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 127, della legge n. 234/2021, possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2022 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Nello specifico si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, dal suddetto quadro normativo emerge che a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possano essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Per quanto riguarda la trasmissione per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP) dei decreti e il relativo pagamento da parte delle Strutture territorialmente competenti, si rinvia a quanto già indicato nella circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, nella circolare n. 90 del 1° agosto 2018 e nel successivo messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019.

Al fine di ripartire correttamente le risorse messe a disposizione con la normativa citata, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fatto richiesta alle Regioni di comunicare i propri fabbisogni, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili e utilizzabili nell’annualità corrente.

Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, in data 9 marzo 2022 ha emanato il decreto interministeriale n. 5 (Allegato n. 1) con il quale ha ripartito tra le Regioni le suddette risorse finanziarie pari a 60 milioni di euro per il 2022, poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, come di seguito riportato:

Regione

Risorse

Lazio

€ 19.797.385,44

Campania

€ 12.018.707,24

Molise

€ 6.961.085,54

Abruzzo

€ 3.395.651,48

Puglia

€ 848.912,87

Sardegna

€ 10.186.954,45

Umbria

€ 2.546.738,61

Sicilia

€ 4.244.564,36

Totale

€ 60.000.000,00

2. Istruzioni contabili

Gli oneri previsti dall’articolo 1, comma 127, della legge n. 234/2021 andranno rilevati, secondo le istruzioni contenute nel messaggio n. 1873 del 4 maggio 2017 e nella circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, ai conti già in uso GAU30210, GAU30280, GAU30165, GAU30265 e GAU30275, che saranno opportunamente ridenominati.

In allegato, si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 2).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

1. Proroga trattamenti di integrazione salariale straordinaria e trattamenti di mobilità in deroga

Al fine del completamento dei piani di recupero occupazione di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con l’articolo 1, comma 127, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono state stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, per le finalità di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché per le finalità di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Giova ricordare che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con riferimento all’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha chiarito che, al fine di semplificare in un’unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

Alla luce di tale interpretazione, pertanto, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 127, della legge n. 234/2021, possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2022 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Nello specifico si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, dal suddetto quadro normativo emerge che a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possano essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Per quanto riguarda la trasmissione per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP) dei decreti e il relativo pagamento da parte delle Strutture territorialmente competenti, si rinvia a quanto già indicato nella circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, nella circolare n. 90 del 1° agosto 2018 e nel successivo messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019.

Al fine di ripartire correttamente le risorse messe a disposizione con la normativa citata, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fatto richiesta alle Regioni di comunicare i propri fabbisogni, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili e utilizzabili nell’annualità corrente.

Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, in data 9 marzo 2022 ha emanato il decreto interministeriale n. 5 (Allegato n. 1) con il quale ha ripartito tra le Regioni le suddette risorse finanziarie pari a 60 milioni di euro per il 2022, poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, come di seguito riportato:

Regione

Risorse

Lazio

€ 19.797.385,44

Campania

€ 12.018.707,24

Molise

€ 6.961.085,54

Abruzzo

€ 3.395.651,48

Puglia

€ 848.912,87

Sardegna

€ 10.186.954,45

Umbria

€ 2.546.738,61

Sicilia

€ 4.244.564,36

Totale

€ 60.000.000,00

2. Istruzioni contabili

Gli oneri previsti dall’articolo 1, comma 127, della legge n. 234/2021 andranno rilevati, secondo le istruzioni contenute nel messaggio n. 1873 del 4 maggio 2017 e nella circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, ai conti già in uso GAU30210, GAU30280, GAU30165, GAU30265 e GAU30275, che saranno opportunamente ridenominati.

In allegato, si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 2).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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