Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Rilascio nuovo servizioper la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
1. Premessa
Sulla base dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, rubricato “Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap”, inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che consente la definizione dei verbali sanitari attraverso la valutazione agli atti, le commissioni mediche INPS preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali, sia di prima istanza-aggravamento (là dove operano e sono attive le convenzioni con le regioni) che di revisione, anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata. La commissione INPS di accertamento valuta la documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dal cittadino e nei casi in cui la ritenga non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato saràconvocato a visita diretta.
2. Rilascio del servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile”
In applicazione della citata norma, con il presente messaggio si comunica che sul sito istituzionale dell’INPS è stato rilasciato un nuovo servizio, denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che consente ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità. Il cittadino, nell’ambito del medesimo servizio, deve indicare esplicitamente il consenso alla valutazione sugli atti prevista dall’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020.
Tale nuovo servizio consente alle commissioni mediche INPS di:
– snellire il procedimento di verifica sanitaria in ottemperanza alla nuova norma vigente, di cui al citato articolo 29-ter;
– agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagevole;
– implementare una modalità accertativa, prevista da specifica norma, che tenga conto dell’attuale contesto pandemico.
La documentazione sanitaria pervenuta mediante l’allegazione online verrà conservata negli archivi dell’Istituto e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti di revisione, di aggravamento o di verifica straordinaria ovvero per le attività dell’UOC audit del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medica Superiore.
I cittadini, che hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità ovvero che hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti, inoltrando la documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del citato decreto-legge n. 76/2020.
A tal fine, i medesimi cittadini possono accedere al nuovo servizio in commento, attraverso il sito istituzionale dell’INPS, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE). Si ricorda che l’accesso ai servizi online dell’Istituto mediante PIN è consentito fino al 30 settembre 2021.
La documentazione da allegare online sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento.
La documentazione trasmessa online sarà resa disponibile alla commissione medica INPS, che potrà pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita diretta l’interessato.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |
1. Premessa
Sulla base dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, rubricato “Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap”, inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che consente la definizione dei verbali sanitari attraverso la valutazione agli atti, le commissioni mediche INPS preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali, sia di prima istanza-aggravamento (là dove operano e sono attive le convenzioni con le regioni) che di revisione, anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata. La commissione INPS di accertamento valuta la documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dal cittadino e nei casi in cui la ritenga non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato saràconvocato a visita diretta.
2. Rilascio del servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile”
In applicazione della citata norma, con il presente messaggio si comunica che sul sito istituzionale dell’INPS è stato rilasciato un nuovo servizio, denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che consente ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità. Il cittadino, nell’ambito del medesimo servizio, deve indicare esplicitamente il consenso alla valutazione sugli atti prevista dall’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020.
Tale nuovo servizio consente alle commissioni mediche INPS di:
– snellire il procedimento di verifica sanitaria in ottemperanza alla nuova norma vigente, di cui al citato articolo 29-ter;
– agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagevole;
– implementare una modalità accertativa, prevista da specifica norma, che tenga conto dell’attuale contesto pandemico.
La documentazione sanitaria pervenuta mediante l’allegazione online verrà conservata negli archivi dell’Istituto e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti di revisione, di aggravamento o di verifica straordinaria ovvero per le attività dell’UOC audit del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medica Superiore.
I cittadini, che hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità ovvero che hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti, inoltrando la documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del citato decreto-legge n. 76/2020.
A tal fine, i medesimi cittadini possono accedere al nuovo servizio in commento, attraverso il sito istituzionale dell’INPS, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE). Si ricorda che l’accesso ai servizi online dell’Istituto mediante PIN è consentito fino al 30 settembre 2021.
La documentazione da allegare online sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento.
La documentazione trasmessa online sarà resa disponibile alla commissione medica INPS, che potrà pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita diretta l’interessato.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |