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Messaggio numero 3363 del 13-09-2022


Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita’ Civile

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali

Reddito di libertà. Ulteriore finanziamento della misura di cui al “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e relativi criteri di ripartizione

Con il D.P.C.M. del 1° giugno 2022 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse, pari a 9 milioni di euro, destinate a finanziare la misura del Reddito di libertà finalizzata a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.

Le suddette risorse, stanziate per gli esercizi 2021 e 2022 tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall’articolo 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attribuite secondo le modalità previste dallo stesso D.P.C.M. e già illustrate dall’Istituto con la circolare n. 166 dell’8 novembre 2021, adottata a seguito della pubblicazione del precedente D.P.C.M. di ripartizione delle risorse del 17 dicembre 2020, sulla base della popolazione femminile, nella fascia di età 18-67 anni, residente nei comuni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano al 1° gennaio 2021 (Allegato n. 1).

Come chiarito con il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021, tali risorse saranno impiegate per liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di seguito, per l’accoglimento delle nuove domande.

Le modalità di erogazione del beneficio e della relativa contabilizzazione rimangono immutate.

Resta ferma la possibilità che le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possano essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget ed erogate secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 2453 del 16 giugno 2022.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi

Con il D.P.C.M. del 1° giugno 2022 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse, pari a 9 milioni di euro, destinate a finanziare la misura del Reddito di libertà finalizzata a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.

Le suddette risorse, stanziate per gli esercizi 2021 e 2022 tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall’articolo 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attribuite secondo le modalità previste dallo stesso D.P.C.M. e già illustrate dall’Istituto con la circolare n. 166 dell’8 novembre 2021, adottata a seguito della pubblicazione del precedente D.P.C.M. di ripartizione delle risorse del 17 dicembre 2020, sulla base della popolazione femminile, nella fascia di età 18-67 anni, residente nei comuni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano al 1° gennaio 2021 (Allegato n. 1).

Come chiarito con il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021, tali risorse saranno impiegate per liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di seguito, per l’accoglimento delle nuove domande.

Le modalità di erogazione del beneficio e della relativa contabilizzazione rimangono immutate.

Resta ferma la possibilità che le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possano essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget ed erogate secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 2453 del 16 giugno 2022.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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