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Contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all’articolo 3–ter del decreto-legge n. 384/1992, in relazione ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nell’anno 2022
1. Premessa. Quadro normativo
L’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il predetto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Nei confronti della generalità dei lavoratori dipendenti la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2022 in € 48.279,00, pertanto, l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.023,25, da arrotondare a € 4.023,00.
Diversamente, per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica – iscritti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI fino al 30 giugno 2022- la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1%, prevista dall’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992,è determinata nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario, ossia €46.184,00(importo pari alla prima fascia di retribuzione pensionabile ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento INPGI).L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a €3.849,00.
Al riguardo si evidenzia che, in forza di quanto disposto all’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con decorrenza dal 1° luglio 2022, sono integralmente trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le funzioni garantite fino alla data del 30 giugno 2022 dalla Gestione sostitutiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’INPGI nelle forme previste dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari, le quali, pertanto, dalla medesima data, hanno cessato la propria efficacia nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Al contempo, dalla medesima data, i predetti lavoratori sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero alla evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con riferimento ai titolari di posizioni assicurative e ai titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI.
Ne consegue che gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro, in relazione ai giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato, sono determinati secondo le disposizioni che regolano l’iscrizione al FPLD, ivi compresa la disciplina relativa al contributo aggiuntivo dell’1% in trattazione (cfr. la circolare n. 82 del 14 luglio 2022).
2. Applicazione del contributo aggiuntivo dell’1% per l’anno 2022 in relazione ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nell’anno 2022. Istruzioni operative
Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si forniscono specifiche indicazioni relative al versamento, per l’anno 2022, del contributo aggiuntivo dell’1% di cui al decreto-legge n. 384/1992 con particolare riferimento all’ambito di applicazione del tetto annuale della prima fascia di retribuzione pensionabile vigente presso la Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.
Al riguardo si rileva che:
1) per i soli rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022 restano ferme le disposizioni previste in merito dai regolamenti e dalle circolari INPGI (in materia di mensilizzazione, conguaglio, ecc.) in considerazione del tetto annuale pari a € 46.184,00, e relativo, quindi, alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI[1].
- Si precisa che, in questo caso, qualora nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si dovrà considerare, in riferimento a tali rapporti, il diverso limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a €48.279,00. La predetta fascia di retribuzione trova applicazione esclusivamente in relazione alle retribuzioni derivanti dai predetti rapporti;
2) per i rapporti di tipo giornalistico in corso e per quelli cessati in data successiva al 30 giugno 2022 si dovrà considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a €48.279,00, avendo a riferimento anche le retribuzioni maturate nei primi sei mesi del 2022.
- Si precisa che, in questi casi, qualora nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si dovrà considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti, pari a €48.279,00, in relazione a tutte le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro che si collocano nel 2022, ivi compresi i suddetti rapporti di tipo giornalistico che cessano in data successiva al 30 giugno 2022.
Si rammenta che, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo dell’1% in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione e che, pertanto, potranno rendersi necessarie talune operazioni di conguaglio a fine anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo[2].
A titolo esemplificativo, sono illustrate di seguito alcune casistiche.
Esempio 1
Soggetto che nel 2022 ha instaurato:
A) un rapporto di lavoro giornalistico dal 01.01.2022 al 30.04.2022
retribuzione € 4.000,00 mensili
B) un rapporto di lavoro non giornalistico dal 01.05.2022 al 31.08.2022
retribuzione € 4.200,00 mensili
C) un rapporto di lavoro giornalistico dal 01.09.2022 a tempo indeterminato
retribuzione € 5.000,00 mensili.
Adempimenti:
Rapporto A)
- applicazione dell’1% sul tetto su base mensile Gestione sostitutiva INPGI pari a €3.849,00
- applicazione del tetto annuale Gestione sostitutiva INPGI pari a € 46.184,00
- conguaglio secondo le modalità in uso presso INPGI al 30.06.2022
Rapporti B) e C)
- applicazione dell’1% su tetto base mensile articolo 3-ter (ordinario) pari a €4.023,00
- applicazione del tetto annuale articolo 3-ter (ordinario) pari a € 48.279,00
- conguaglio a fine anno o alla data di cessazione del rapporto con flusso UniEmens.
Esempio 2
Soggetto che nel 2022 ha instaurato:
A) un rapporto di lavoro giornalistico dal 01.03.2022 al 30.09.2022
retribuzione € 5.000,00 mensili
B) un rapporto di lavoro non giornalistico dal 01.10.2022 a tempo indeterminato
retribuzione € 4.200,00 mensili.
Adempimenti:
Rapporto A) dal 01.03.2022 al 30.06.2022
- applicazione dell’1% sul tetto su base mensile Gestione sostitutiva INPGI pari a €3.849,00
Rapporto A) dal 01.07.2022 al 30.09.2022 e Rapporto B)
- · applicazione dell’1% sul tetto base mensile articolo 3-ter (ordinario) pari a €4.023,00
Rapporti A) e B)
- applicazione del tetto annuale articolo 3-ter (ordinario) pari a € 48.279,00
- conguaglio a fine anno o alla data di cessazione del rapporto con flusso UniEmens[3].
3. Modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens
Fatto salvo il caso dei rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022, per il quale restano ferme le istruzioni operative dell’INPGI in uso, il contributo aggiuntivo va calcolato ed esposto nel flusso UniEmens separatamente dagli altri contributi.
Il versamento del contributo aggiuntivo deve essere indicato nell’elemento <Contrb1perCento> presente nell’elemento <ContribuzioneAggiuntiva>.
Nell’elemento <ImponibileCtrAgg> deve essere indicato l’importo dell’imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva dell’1%. Tale importo è un di cui del valore indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.
L’importo della contribuzione aggiuntiva deve essere indicato nell’elemento <ContribAggCorrente>. Tale importo non è un di cui del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiParticolari>.
A fine anno (mese di dicembre o gennaio dell’anno successivo), o al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve effettuare i conguagli e versare o recuperare le differenze.
Allo scopo dovrà utilizzare l’elemento <Regolarizz1PerCento>, nell’elemento <ContribAggRegolarizz> indicherà la differenza da versare, nell’elemento <RecuperoAggRegolarizz> indicherà l’importo da recuperare.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] Si evidenzia che nella Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI, il versamento del contributo aveva cadenza mensile e che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro doveva essere effettuato il conguaglio sul relativo periodo di competenza (cfr. la circolare INPGI n. 1 del 2 febbraio 2022).
[2]Cfr. la circolare sui conguagli di fine anno 2022, di prossima pubblicazione.
[3] Tenendo in considerazione il diverso tetto mensile della Gestione sostitutiva INPGI applicato fino al 30 giugno 2022 con riferimento al Rapporto A).
1. Premessa. Quadro normativo
L’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il predetto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Nei confronti della generalità dei lavoratori dipendenti la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2022 in € 48.279,00, pertanto, l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.023,25, da arrotondare a € 4.023,00.
Diversamente, per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica – iscritti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI fino al 30 giugno 2022- la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1%, prevista dall’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992,è determinata nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario, ossia €46.184,00(importo pari alla prima fascia di retribuzione pensionabile ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento INPGI).L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a €3.849,00.
Al riguardo si evidenzia che, in forza di quanto disposto all’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con decorrenza dal 1° luglio 2022, sono integralmente trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le funzioni garantite fino alla data del 30 giugno 2022 dalla Gestione sostitutiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’INPGI nelle forme previste dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari, le quali, pertanto, dalla medesima data, hanno cessato la propria efficacia nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Al contempo, dalla medesima data, i predetti lavoratori sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero alla evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con riferimento ai titolari di posizioni assicurative e ai titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI.
Ne consegue che gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro, in relazione ai giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato, sono determinati secondo le disposizioni che regolano l’iscrizione al FPLD, ivi compresa la disciplina relativa al contributo aggiuntivo dell’1% in trattazione (cfr. la circolare n. 82 del 14 luglio 2022).
2. Applicazione del contributo aggiuntivo dell’1% per l’anno 2022 in relazione ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nell’anno 2022. Istruzioni operative
Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si forniscono specifiche indicazioni relative al versamento, per l’anno 2022, del contributo aggiuntivo dell’1% di cui al decreto-legge n. 384/1992 con particolare riferimento all’ambito di applicazione del tetto annuale della prima fascia di retribuzione pensionabile vigente presso la Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.
Al riguardo si rileva che:
1) per i soli rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022 restano ferme le disposizioni previste in merito dai regolamenti e dalle circolari INPGI (in materia di mensilizzazione, conguaglio, ecc.) in considerazione del tetto annuale pari a € 46.184,00, e relativo, quindi, alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI[1].
- Si precisa che, in questo caso, qualora nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si dovrà considerare, in riferimento a tali rapporti, il diverso limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a €48.279,00. La predetta fascia di retribuzione trova applicazione esclusivamente in relazione alle retribuzioni derivanti dai predetti rapporti;
2) per i rapporti di tipo giornalistico in corso e per quelli cessati in data successiva al 30 giugno 2022 si dovrà considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a €48.279,00, avendo a riferimento anche le retribuzioni maturate nei primi sei mesi del 2022.
- Si precisa che, in questi casi, qualora nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si dovrà considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti, pari a €48.279,00, in relazione a tutte le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro che si collocano nel 2022, ivi compresi i suddetti rapporti di tipo giornalistico che cessano in data successiva al 30 giugno 2022.
Si rammenta che, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo dell’1% in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione e che, pertanto, potranno rendersi necessarie talune operazioni di conguaglio a fine anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo[2].
A titolo esemplificativo, sono illustrate di seguito alcune casistiche.
Esempio 1
Soggetto che nel 2022 ha instaurato:
A) un rapporto di lavoro giornalistico dal 01.01.2022 al 30.04.2022
retribuzione € 4.000,00 mensili
B) un rapporto di lavoro non giornalistico dal 01.05.2022 al 31.08.2022
retribuzione € 4.200,00 mensili
C) un rapporto di lavoro giornalistico dal 01.09.2022 a tempo indeterminato
retribuzione € 5.000,00 mensili.
Adempimenti:
Rapporto A)
- applicazione dell’1% sul tetto su base mensile Gestione sostitutiva INPGI pari a €3.849,00
- applicazione del tetto annuale Gestione sostitutiva INPGI pari a € 46.184,00
- conguaglio secondo le modalità in uso presso INPGI al 30.06.2022
Rapporti B) e C)
- applicazione dell’1% su tetto base mensile articolo 3-ter (ordinario) pari a €4.023,00
- applicazione del tetto annuale articolo 3-ter (ordinario) pari a € 48.279,00
- conguaglio a fine anno o alla data di cessazione del rapporto con flusso UniEmens.
Esempio 2
Soggetto che nel 2022 ha instaurato:
A) un rapporto di lavoro giornalistico dal 01.03.2022 al 30.09.2022
retribuzione € 5.000,00 mensili
B) un rapporto di lavoro non giornalistico dal 01.10.2022 a tempo indeterminato
retribuzione € 4.200,00 mensili.
Adempimenti:
Rapporto A) dal 01.03.2022 al 30.06.2022
- applicazione dell’1% sul tetto su base mensile Gestione sostitutiva INPGI pari a €3.849,00
Rapporto A) dal 01.07.2022 al 30.09.2022 e Rapporto B)
- · applicazione dell’1% sul tetto base mensile articolo 3-ter (ordinario) pari a €4.023,00
Rapporti A) e B)
- applicazione del tetto annuale articolo 3-ter (ordinario) pari a € 48.279,00
- conguaglio a fine anno o alla data di cessazione del rapporto con flusso UniEmens[3].
3. Modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens
Fatto salvo il caso dei rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022, per il quale restano ferme le istruzioni operative dell’INPGI in uso, il contributo aggiuntivo va calcolato ed esposto nel flusso UniEmens separatamente dagli altri contributi.
Il versamento del contributo aggiuntivo deve essere indicato nell’elemento <Contrb1perCento> presente nell’elemento <ContribuzioneAggiuntiva>.
Nell’elemento <ImponibileCtrAgg> deve essere indicato l’importo dell’imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva dell’1%. Tale importo è un di cui del valore indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.
L’importo della contribuzione aggiuntiva deve essere indicato nell’elemento <ContribAggCorrente>. Tale importo non è un di cui del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiParticolari>.
A fine anno (mese di dicembre o gennaio dell’anno successivo), o al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve effettuare i conguagli e versare o recuperare le differenze.
Allo scopo dovrà utilizzare l’elemento <Regolarizz1PerCento>, nell’elemento <ContribAggRegolarizz> indicherà la differenza da versare, nell’elemento <RecuperoAggRegolarizz> indicherà l’importo da recuperare.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] Si evidenzia che nella Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI, il versamento del contributo aveva cadenza mensile e che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro doveva essere effettuato il conguaglio sul relativo periodo di competenza (cfr. la circolare INPGI n. 1 del 2 febbraio 2022).
[2]Cfr. la circolare sui conguagli di fine anno 2022, di prossima pubblicazione.
[3] Tenendo in considerazione il diverso tetto mensile della Gestione sostitutiva INPGI applicato fino al 30 giugno 2022 con riferimento al Rapporto A).