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Messaggio numero 3475 del 14-10-2021


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Articolo 12, comma 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Rinuncia a una quota di esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

1. Premessa

L’articolo 12,comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 del medesimo articolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Il successivo comma 15 del citato articolo 12 prevede che: “I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla possibilità di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto, si osserva quanto segue.

La legge n. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, in sede di conversione del decreto-legge n. 137/2020, ha modificato l’articolo 12, comma 15, inserendo il seguente periodo sopra riportato: “La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”, con ciò chiarendo le modalità per l’effettuazione della rinuncia prevista dalla citata disposizione.

Al riguardo, si sottolinea che, alla data del 25 dicembre 2020, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure disciplinate dal decreto-legge n. 137/2020.

Alla luce di quanto illustrato, con il presente messaggio si chiarisce che i datori di lavoro che versino nella condizione sopra descritta, ossia che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, previa rinuncia, ai sensi del successivo comma 15, a una quota di esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”.

In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dal decreto-legge n. 137/2020, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

La suddetta quota di esonero corrisponde all’importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio (così come precisato al paragrafo 3.2 della circolare n. 24/2021), dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

Si precisa altresì che, non essendo stato previsto dalla normativa di riferimento un termine decadenziale per l’esercizio della facoltà di rinuncia, la possibilità di accedere alle misure disciplinate dall’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 (sia trattamenti di integrazione salariale che esonero) può essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che abbiano fruito integralmente dell’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 e che successivamente rinuncino a una quota del medesimo, effettuando una restituzione della medesima quota parametrata alla contribuzione datoriale mensile dovuta per un singolo lavoratore.

L’eventuale rinuncia di quote di esonero fruito, quindi, garantirebbe all’azienda interessata, a fronte della rinuncia/restituzione di un importo parametrato alla contribuzione datoriale dovuta per un singolo lavoratore, l’accesso all’esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, in ragione delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, per tutti i lavoratori interessati dalla predetta integrazione salariale.

Poiché l’articolo 12, comma 15, del decreto-legge n. 137/2020 consente espressamente di rinunciare all’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 per avere accesso alle misure previste dal decreto-legge n. 137/2020, si chiarisce, inoltre, che, in tale fattispecie, è consentito derogare alla regola dell’alternatività tra misure (esoneri e trattamenti di integrazione salariale) collocate nella medesima finestra temporale (cfr. il messaggio n. 1836/2021).

Infine, con specifico riferimento alla fruizione in successione degli esoneri di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 e dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, si precisa ulteriormente che, qualora i datori di lavoro interessati abbiano già avuto accesso all’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, in assenza di restituzione delle quote del suddetto beneficio, resta ferma, come già previsto nella circolare n. 24/2021, l’impossibilità di accedere al nuovo esonero disciplinato dall’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono di seguito le istruzioni operative per i datori di lavoro che intendano esercitare la sopra illustrata facoltà di rinuncia di cui all’articolo 12, comma 15, del decreto-legge n. 137/2020, da esercitarsi entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.

2. Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

Al fine di procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:

  • nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M903”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 3 del decreto legge n.104/2020”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.

Si ricorda che la quota di esonero relativa al singolo lavoratore, oggetto di restituzione, deve essere determinata secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 105/2020.

Si rammenta, infine, che il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” e sulle denunce di competenza dei mesi da settembre 2021 a dicembre 2021. Ai fini della fruizione dell’esonero previsto dall’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, le Strutture territoriali, prima di attribuire alla posizione contributiva il codice di autorizzazione “2Q” per il periodo indicato nel messaggio n. 1836/2021, dovranno verificare che l’azienda interessata abbia provveduto alla restituzione della quota di sgravio tramite l’esposizione del codice “M903” oppure attraverso la trasmissione del flusso regolarizzativo.

3. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione Lista PosPa del flusso Uniemens

Per procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che hanno già usufruito del suddetto esonero di cui all’articolo 3, dichiarandolo nel campo <RecuperoSgravi> secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 30/2021, dovranno trasmettere per l’ultimo periodo denunciato con tale modalità l’elemento V1 Causale 5, omettendo la compilazione di tale campo per la quota da restituire.

La trasmissione dei V1 Causale 5 di cui al precedente capoverso deve essere effettuata con ListaPosPA relativa ai mesi di competenza da settembre 2021 a dicembre 2021.

4. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile del versamento della contribuzione per rinuncia all’esonero contributivo, usufruito ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, così come previsto dal comma 15 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, valorizzato nel flusso Uniemens con il codice causale “M903”, avente il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 3 del decreto legge n.104/2020”, si istituisce il conto GAW24177.

Il medesimo conto verrà utilizzato anche per gli esoneri che interesseranno i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

1. Premessa

L’articolo 12,comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 del medesimo articolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Il successivo comma 15 del citato articolo 12 prevede che: “I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla possibilità di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto, si osserva quanto segue.

La legge n. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, in sede di conversione del decreto-legge n. 137/2020, ha modificato l’articolo 12, comma 15, inserendo il seguente periodo sopra riportato: “La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”, con ciò chiarendo le modalità per l’effettuazione della rinuncia prevista dalla citata disposizione.

Al riguardo, si sottolinea che, alla data del 25 dicembre 2020, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure disciplinate dal decreto-legge n. 137/2020.

Alla luce di quanto illustrato, con il presente messaggio si chiarisce che i datori di lavoro che versino nella condizione sopra descritta, ossia che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, previa rinuncia, ai sensi del successivo comma 15, a una quota di esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”.

In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dal decreto-legge n. 137/2020, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

La suddetta quota di esonero corrisponde all’importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio (così come precisato al paragrafo 3.2 della circolare n. 24/2021), dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

Si precisa altresì che, non essendo stato previsto dalla normativa di riferimento un termine decadenziale per l’esercizio della facoltà di rinuncia, la possibilità di accedere alle misure disciplinate dall’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 (sia trattamenti di integrazione salariale che esonero) può essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che abbiano fruito integralmente dell’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 e che successivamente rinuncino a una quota del medesimo, effettuando una restituzione della medesima quota parametrata alla contribuzione datoriale mensile dovuta per un singolo lavoratore.

L’eventuale rinuncia di quote di esonero fruito, quindi, garantirebbe all’azienda interessata, a fronte della rinuncia/restituzione di un importo parametrato alla contribuzione datoriale dovuta per un singolo lavoratore, l’accesso all’esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, in ragione delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, per tutti i lavoratori interessati dalla predetta integrazione salariale.

Poiché l’articolo 12, comma 15, del decreto-legge n. 137/2020 consente espressamente di rinunciare all’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 per avere accesso alle misure previste dal decreto-legge n. 137/2020, si chiarisce, inoltre, che, in tale fattispecie, è consentito derogare alla regola dell’alternatività tra misure (esoneri e trattamenti di integrazione salariale) collocate nella medesima finestra temporale (cfr. il messaggio n. 1836/2021).

Infine, con specifico riferimento alla fruizione in successione degli esoneri di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 e dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, si precisa ulteriormente che, qualora i datori di lavoro interessati abbiano già avuto accesso all’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, in assenza di restituzione delle quote del suddetto beneficio, resta ferma, come già previsto nella circolare n. 24/2021, l’impossibilità di accedere al nuovo esonero disciplinato dall’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono di seguito le istruzioni operative per i datori di lavoro che intendano esercitare la sopra illustrata facoltà di rinuncia di cui all’articolo 12, comma 15, del decreto-legge n. 137/2020, da esercitarsi entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.

2. Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

Al fine di procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:

  • nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M903”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 3 del decreto legge n.104/2020”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.

Si ricorda che la quota di esonero relativa al singolo lavoratore, oggetto di restituzione, deve essere determinata secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 105/2020.

Si rammenta, infine, che il codice di restituzione sopra indicato può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” e sulle denunce di competenza dei mesi da settembre 2021 a dicembre 2021. Ai fini della fruizione dell’esonero previsto dall’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020, le Strutture territoriali, prima di attribuire alla posizione contributiva il codice di autorizzazione “2Q” per il periodo indicato nel messaggio n. 1836/2021, dovranno verificare che l’azienda interessata abbia provveduto alla restituzione della quota di sgravio tramite l’esposizione del codice “M903” oppure attraverso la trasmissione del flusso regolarizzativo.

3. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione Lista PosPa del flusso Uniemens

Per procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che hanno già usufruito del suddetto esonero di cui all’articolo 3, dichiarandolo nel campo <RecuperoSgravi> secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 30/2021, dovranno trasmettere per l’ultimo periodo denunciato con tale modalità l’elemento V1 Causale 5, omettendo la compilazione di tale campo per la quota da restituire.

La trasmissione dei V1 Causale 5 di cui al precedente capoverso deve essere effettuata con ListaPosPA relativa ai mesi di competenza da settembre 2021 a dicembre 2021.

4. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile del versamento della contribuzione per rinuncia all’esonero contributivo, usufruito ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, così come previsto dal comma 15 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, valorizzato nel flusso Uniemens con il codice causale “M903”, avente il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 3 del decreto legge n.104/2020”, si istituisce il conto GAW24177.

Il medesimo conto verrà utilizzato anche per gli esoneri che interesseranno i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



Fonte: Inps

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