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Messaggio numero 3498 del 26-09-2022


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Evento alluvionale nella Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022. Domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili. Chiarimenti e istruzioni operative

A seguito dell’eccezionale evento meteorologico avvenuto nei giorni del 15 e 16 settembre 2022 in alcune zone della Regione Marche, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti riguardo alle corrette modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione salariale ordinaria da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione, nonché le istruzioni operative per la gestione dell’istruttoria delle istanze stesse da parte delle Strutture INPS territoriali competenti.

I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla prestazione di integrazione salariale ordinaria utilizzando, con riferimento alla sospensione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, la causale “Incendi – crolli – alluvioni”.

Tale causale è disciplinata dall’articolo 8 del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, e rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Si ricorda che per le causali EONE sono previsti i seguenti specifici criteri:

– i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;

– le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 148/2015;

– l’obbligo dell’informativa sindacale, previsto dall’articolo 14, comma 4, del D.lgs n. 148/2015, non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.

Tenuto conto dell’entità dell’evento meteorologico che si è verificato nelle giornate del 15 e 16 settembre2022 nel territorio delle province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel predetto ambito territoriale e che presentano le domande con causale “Incendi – crolli – alluvioni” non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.

Pertanto, la relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nella diversa situazione in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di cassa integrazione salariale ordinaria può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

Anche tale causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi degli eventi oggettivamente non evitabili e, pertanto, come per la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, si applicano i criteri di maggiore favore sopra richiamati.

Con riferimento alle domande presentate con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale n. 95442/2016, i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.

Si ricorda che qualsiasi elemento istruttorio non fornito dal datore di lavoro all’atto della domanda non determina in nessun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione, con le consuete modalità, del supplemento istruttorio di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442/2016.

Con riferimento al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.

Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

Si ricorda altresì che, alla luce delle istruzioni operative fornite dall’Istituto in merito alla procedura di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, la comunicazione alle Organizzazioni sindacali – che come sopra richiamato, per quel che riguarda le causali in esame, non è preventiva – qualora non sia stata allegata alla domanda, può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoriaformulata dalla Struttura INPS competente ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442/2016.

Sempre in tema di informativa sindacale, si evidenzia che le imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane – non sono tenute ad effettuare la predetta informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di cassa integrazione.

Detta informativa, invece, deve essere resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

A seguito dell’eccezionale evento meteorologico avvenuto nei giorni del 15 e 16 settembre 2022 in alcune zone della Regione Marche, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti riguardo alle corrette modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione salariale ordinaria da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione, nonché le istruzioni operative per la gestione dell’istruttoria delle istanze stesse da parte delle Strutture INPS territoriali competenti.

I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla prestazione di integrazione salariale ordinaria utilizzando, con riferimento alla sospensione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, la causale “Incendi – crolli – alluvioni”.

Tale causale è disciplinata dall’articolo 8 del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, e rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Si ricorda che per le causali EONE sono previsti i seguenti specifici criteri:

– i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;

– le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 148/2015;

– l’obbligo dell’informativa sindacale, previsto dall’articolo 14, comma 4, del D.lgs n. 148/2015, non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.

Tenuto conto dell’entità dell’evento meteorologico che si è verificato nelle giornate del 15 e 16 settembre2022 nel territorio delle province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel predetto ambito territoriale e che presentano le domande con causale “Incendi – crolli – alluvioni” non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.

Pertanto, la relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nella diversa situazione in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di cassa integrazione salariale ordinaria può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

Anche tale causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi degli eventi oggettivamente non evitabili e, pertanto, come per la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, si applicano i criteri di maggiore favore sopra richiamati.

Con riferimento alle domande presentate con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale n. 95442/2016, i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.

Si ricorda che qualsiasi elemento istruttorio non fornito dal datore di lavoro all’atto della domanda non determina in nessun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione, con le consuete modalità, del supplemento istruttorio di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442/2016.

Con riferimento al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.

Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

Si ricorda altresì che, alla luce delle istruzioni operative fornite dall’Istituto in merito alla procedura di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, la comunicazione alle Organizzazioni sindacali – che come sopra richiamato, per quel che riguarda le causali in esame, non è preventiva – qualora non sia stata allegata alla domanda, può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoriaformulata dalla Struttura INPS competente ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442/2016.

Sempre in tema di informativa sindacale, si evidenzia che le imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane – non sono tenute ad effettuare la predetta informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di cassa integrazione.

Detta informativa, invece, deve essere resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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