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Messaggio numero 3530 del 18-10-2021


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Indennità COVID-19 previste dagli articoli 42 e 69 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis). Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

1. Premessa

L’articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (di seguito, anche decreto Sostegni bis), prevede la concessione di un’indennità pari a 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattate dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Invece, l’articolo 69, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, prevede la concessione di un’indennità una tantum pari a 800 euro in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nell’anno 2020.

L’articolo 69, comma 6, del medesimo decreto-legge prevede, infine, la concessione di un’indennità una tantum pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.

Con la circolare n. 90 del 29 giugno 2021, alla quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori, sono state fornite le istruzioni amministrative relative alle indennità in favore dei suddetti lavoratori.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e sulle incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’INPS avvalendosi del servizio denominato “Indennità Covid-19 (decreto Sostegni Bis 2021)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.

Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Si precisa che, in attuazione della previsione di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 73/2021, ma la relativa indennità è stata erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità precedenti.

2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte delle indennità di cui al decreto-legge n. 73/2021

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione delle indennità previste in favore delle categorie di lavoratori riportate in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla data di comunicazione dell’esito di reiezione se successiva), per consentire alle Strutture territoriali dell’Istituto l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Si fa altresì presente che per le domande respinte viene visualizzato dal cittadino il seguente messaggio:

“NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.

Tuttavia, laddove l’istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio, non sia stata espressamente indicata la corretta categoria di appartenenza e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territorialmente competente, ovvero non sia stato allegato alcun documento) questa dovrà essere considerata non procedibile, con conseguente richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

3. Indirizzi amministrativi sui riesami

Considerati i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità di cui agli articoli 42 e 69 del decreto-legge n. 73/2021, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come illustrati nella citata circolare n. 90/2021.

Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro al 27 maggio 2021.

Per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, con esclusione del contratto di lavoro di tipo intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto.

Si ricorda, inoltre, che per i lavoratori autonomi occorre verificare il requisito dell’assenza di un contratto di lavoro autonomo occasionale al 27 maggio 2021.

Inoltre, si precisa che per i lavoratori dello spettacolo il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente come sopra specificato.

Si coglie l’occasione per precisare che nel messaggio n. 2564/2021 al paragrafo 3 laddove è stato chiarito che “per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 24 marzo 2021, con esclusione del contratto di lavoro di tipo intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto” la verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di tipo intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, è da effettuarsi alla data della domanda; quanto sopra a parziale rettifica delle indicazioni fornite nel suddetto messaggio n. 2564/2021.

Si chiarisce che per la percezione dell’indennità di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 il primo requisito è quello di essere pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, che svolgano l’attività professionale di pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250; pertanto i soci di cooperative destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, che ha integrato le indicazioni fornite con il messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020, è stato precisato che in merito alla verifica della qualifica di “pescatore autonomo” questa non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatizzata dell’Istituto e pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’INPS apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro.

Come illustrato nel citato messaggio, nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame, ossia la qualifica di “pescatore autonomo”, gli operatori delle Strutture territoriali devono chiedere all’interessato, in sede di riesame, in sostituzione della documentazione individuata al paragrafo 3 del citato messaggio n. 4358/2020, un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:

  • lo status di pescatore “autonomo”;
  • la natura del reddito derivante dall’attività di pesca.

Inoltre il richiedente, qualora associato in cooperativa, deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno essere verificate dall’operatore della Struttura territorialmente competente sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”.

Come precisato nella circolare n. 90/2021, si ribadisce che, in relazione all’indennità onnicomprensiva prevista dal decreto-legge n. 73/2021 per i lavoratori dello spettacolo, i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019. Ai fini della verifica del requisito reddituale potrà utilmente essere utilizzata la Dichiarazione dei Redditi 2020 (riferita all’anno 2019).

Inoltre, come già specificato nella citata circolare, si precisa che l’incompatibilità descritta al paragrafo 8, capoversi 8, 9 e 10, delle indennità disciplinate dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021 con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con riferimento al solo Rem di cui all’articolo 36 del medesimo decreto-legge.

Viceversa, l’incompatibilità con il Reddito di emergenza illustrata al paragrafo 10, capoverso 7, della citata circolare n. 90/2021, riferita all’indennità una tantum per i lavoratori agricoli disciplinata dai commi da 1 a 5 dell’articolo 69 del decreto-legge n. 73/2021, è da intendersi con il Reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto Rilancio Italia), come prorogato dai successivi decreti emergenziali del 2020 e del 2021. Si ribadisce altresì che, come indicato nella citata circolare, è prevista l’incompatibilità assoluta dell’indennità una tantum per i lavoratori agricoli con l’intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021, del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Inoltre, come già specificato nella citata circolare, al paragrafo 11, capoverso 6, si ricorda che l’incumulabilità dell’indennità una tantum per i lavoratori della pesca, disciplinata dal comma 6 dell’articolo 69 del D.L. n. 73/2021, con il Reddito di emergenza, è da intendersi con il Rem di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 36 del decreto Sostegni bis (solo anno 2021).

Si precisa che, come anticipato, per la percezione dell’indennità una tantum per i lavoratori agricoli, di cui all’articolo 69, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, il primo requisito è quello di non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015. Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame per la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico in essere, gli operatori delle Strutture territoriali devono verificare, in sede di riesame, l’eventuale cessazione del suddetto rapporto di lavoro ovvero richiedere al lavoratore interessato una dichiarazione di responsabilità (autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa all’interruzione formale del rapporto di lavoro.

Tuttavia, si chiarisce che, in aggiunta all’autocertificazione, per consentire la chiusura della posizione lavorativa gli operatori delle Strutture territoriali devono accertare la sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

  • irreperibilità del datore di lavoro;
  • assenza di periodi di lavoro già convalidati per le attività di recupero crediti e di pratiche di recupero in corso;
  • mancata percezione, da parte del dipendente quale lavoratore domestico, dell’indennità di cui all’articolo 85 del decreto-legge n. 34/2020.

Si precisa che nel caso in cui il datore di lavoro sia reperibile, gli operatori delle Strutture territoriali sono tenuti a procedere con la richiesta di cessazione del rapporto di lavoro e a gestirne la risoluzione secondo le consuete modalità.

Con riferimento alle domande di indennità una tantum per i lavoratori agricoli respinte per mancanza del requisito delle 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, al lavoratore non è richiesta la presentazione di documentazione aggiuntiva in sede di presentazione della richiesta di riesame.

Al riguardo si precisa che, attesa la cessazione delle attività di compilazione e pubblicazione degli elenchi di variazione – disposta dall’articolo 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – ai fini della gestione dei riesami sono utili i dati tardivi relativi all’anno 2020 contenuti nei DMAG trimestrali elaborati dalla gestione agricola con riferimento ai flussi Uniemens (Posagri) pervenuti nel periodo di riferimento del primo e secondo trimestre 2021, validati dalla Struttura territoriale competente.

Ai fini della validazione dei dati tardivi da parte delle Strutture territoriali si rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2122 del 22 maggio 2020.

4. Indirizzi procedurali

In merito agli indirizzi procedurali, si ricorda che la variazione dello stato di una domanda è possibile soltanto tramite la funzione di “Variazione” nell’ambito della procedura “DSWEB”, che consente di modificare lo stato:

  • da “D” (definita) in “L” (in pagamento) – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo nelle note;
  • da “A” (accolta) in “R” (respinta) – è necessario inserire un codice di reiezione valido;
  • da “R” (respinta) in “A” (accolta) – è necessario cancellare il codice di reiezione.

Affinché una domanda sia posta in pagamento è necessario altresì verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato con “SI”.

5. Finanziamento e monitoraggio

Si ricorda che:

  • per le indennità previste all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021, i riesami accolti determinano il pagamento nei limiti dell’autorizzazione di spesa, complessivamente prevista dall’articolo 42, comma 8, primo periodo, del medesimo decreto-legge;
  • per l’indennità una tantum per i lavoratori agricoli prevista al comma 1 dell’articolo 69 del decreto-legge n. 73/2021, i riesami accolti determinano il pagamento nei limiti dell’autorizzazione di spesa, complessivamente prevista dall’articolo 69, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge;
  • per l’indennità una tantum per i lavoratori della pesca prevista al comma 6 dell’articolo 69 del decreto-legge n. 73/2021, i riesami accolti determinano il pagamento nei limiti dell’autorizzazione di spesa, complessivamente prevista dall’articolo 69, comma 6, terzo periodo, del medesimo decreto-legge.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

1. Premessa

L’articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (di seguito, anche decreto Sostegni bis), prevede la concessione di un’indennità pari a 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattate dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Invece, l’articolo 69, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, prevede la concessione di un’indennità una tantum pari a 800 euro in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nell’anno 2020.

L’articolo 69, comma 6, del medesimo decreto-legge prevede, infine, la concessione di un’indennità una tantum pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.

Con la circolare n. 90 del 29 giugno 2021, alla quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori, sono state fornite le istruzioni amministrative relative alle indennità in favore dei suddetti lavoratori.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e sulle incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’INPS avvalendosi del servizio denominato “Indennità Covid-19 (decreto Sostegni Bis 2021)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.

Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Si precisa che, in attuazione della previsione di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 73/2021, ma la relativa indennità è stata erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità precedenti.

2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte delle indennità di cui al decreto-legge n. 73/2021

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione delle indennità previste in favore delle categorie di lavoratori riportate in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla data di comunicazione dell’esito di reiezione se successiva), per consentire alle Strutture territoriali dell’Istituto l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Si fa altresì presente che per le domande respinte viene visualizzato dal cittadino il seguente messaggio:

“NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.

Tuttavia, laddove l’istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio, non sia stata espressamente indicata la corretta categoria di appartenenza e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territorialmente competente, ovvero non sia stato allegato alcun documento) questa dovrà essere considerata non procedibile, con conseguente richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

3. Indirizzi amministrativi sui riesami

Considerati i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità di cui agli articoli 42 e 69 del decreto-legge n. 73/2021, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come illustrati nella citata circolare n. 90/2021.

Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro al 27 maggio 2021.

Per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, con esclusione del contratto di lavoro di tipo intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto.

Si ricorda, inoltre, che per i lavoratori autonomi occorre verificare il requisito dell’assenza di un contratto di lavoro autonomo occasionale al 27 maggio 2021.

Inoltre, si precisa che per i lavoratori dello spettacolo il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente come sopra specificato.

Si coglie l’occasione per precisare che nel messaggio n. 2564/2021 al paragrafo 3 laddove è stato chiarito che “per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 24 marzo 2021, con esclusione del contratto di lavoro di tipo intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto” la verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di tipo intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, è da effettuarsi alla data della domanda; quanto sopra a parziale rettifica delle indicazioni fornite nel suddetto messaggio n. 2564/2021.

Si chiarisce che per la percezione dell’indennità di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 il primo requisito è quello di essere pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, che svolgano l’attività professionale di pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250; pertanto i soci di cooperative destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, che ha integrato le indicazioni fornite con il messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020, è stato precisato che in merito alla verifica della qualifica di “pescatore autonomo” questa non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatizzata dell’Istituto e pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’INPS apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro.

Come illustrato nel citato messaggio, nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame, ossia la qualifica di “pescatore autonomo”, gli operatori delle Strutture territoriali devono chiedere all’interessato, in sede di riesame, in sostituzione della documentazione individuata al paragrafo 3 del citato messaggio n. 4358/2020, un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:

  • lo status di pescatore “autonomo”;
  • la natura del reddito derivante dall’attività di pesca.

Inoltre il richiedente, qualora associato in cooperativa, deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno essere verificate dall’operatore della Struttura territorialmente competente sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”.

Come precisato nella circolare n. 90/2021, si ribadisce che, in relazione all’indennità onnicomprensiva prevista dal decreto-legge n. 73/2021 per i lavoratori dello spettacolo, i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019. Ai fini della verifica del requisito reddituale potrà utilmente essere utilizzata la Dichiarazione dei Redditi 2020 (riferita all’anno 2019).

Inoltre, come già specificato nella citata circolare, si precisa che l’incompatibilità descritta al paragrafo 8, capoversi 8, 9 e 10, delle indennità disciplinate dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021 con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con riferimento al solo Rem di cui all’articolo 36 del medesimo decreto-legge.

Viceversa, l’incompatibilità con il Reddito di emergenza illustrata al paragrafo 10, capoverso 7, della citata circolare n. 90/2021, riferita all’indennità una tantum per i lavoratori agricoli disciplinata dai commi da 1 a 5 dell’articolo 69 del decreto-legge n. 73/2021, è da intendersi con il Reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto Rilancio Italia), come prorogato dai successivi decreti emergenziali del 2020 e del 2021. Si ribadisce altresì che, come indicato nella citata circolare, è prevista l’incompatibilità assoluta dell’indennità una tantum per i lavoratori agricoli con l’intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021, del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Inoltre, come già specificato nella citata circolare, al paragrafo 11, capoverso 6, si ricorda che l’incumulabilità dell’indennità una tantum per i lavoratori della pesca, disciplinata dal comma 6 dell’articolo 69 del D.L. n. 73/2021, con il Reddito di emergenza, è da intendersi con il Rem di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 36 del decreto Sostegni bis (solo anno 2021).

Si precisa che, come anticipato, per la percezione dell’indennità una tantum per i lavoratori agricoli, di cui all’articolo 69, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, il primo requisito è quello di non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015. Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame per la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico in essere, gli operatori delle Strutture territoriali devono verificare, in sede di riesame, l’eventuale cessazione del suddetto rapporto di lavoro ovvero richiedere al lavoratore interessato una dichiarazione di responsabilità (autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa all’interruzione formale del rapporto di lavoro.

Tuttavia, si chiarisce che, in aggiunta all’autocertificazione, per consentire la chiusura della posizione lavorativa gli operatori delle Strutture territoriali devono accertare la sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

  • irreperibilità del datore di lavoro;
  • assenza di periodi di lavoro già convalidati per le attività di recupero crediti e di pratiche di recupero in corso;
  • mancata percezione, da parte del dipendente quale lavoratore domestico, dell’indennità di cui all’articolo 85 del decreto-legge n. 34/2020.

Si precisa che nel caso in cui il datore di lavoro sia reperibile, gli operatori delle Strutture territoriali sono tenuti a procedere con la richiesta di cessazione del rapporto di lavoro e a gestirne la risoluzione secondo le consuete modalità.

Con riferimento alle domande di indennità una tantum per i lavoratori agricoli respinte per mancanza del requisito delle 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, al lavoratore non è richiesta la presentazione di documentazione aggiuntiva in sede di presentazione della richiesta di riesame.

Al riguardo si precisa che, attesa la cessazione delle attività di compilazione e pubblicazione degli elenchi di variazione – disposta dall’articolo 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – ai fini della gestione dei riesami sono utili i dati tardivi relativi all’anno 2020 contenuti nei DMAG trimestrali elaborati dalla gestione agricola con riferimento ai flussi Uniemens (Posagri) pervenuti nel periodo di riferimento del primo e secondo trimestre 2021, validati dalla Struttura territoriale competente.

Ai fini della validazione dei dati tardivi da parte delle Strutture territoriali si rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2122 del 22 maggio 2020.

4. Indirizzi procedurali

In merito agli indirizzi procedurali, si ricorda che la variazione dello stato di una domanda è possibile soltanto tramite la funzione di “Variazione” nell’ambito della procedura “DSWEB”, che consente di modificare lo stato:

  • da “D” (definita) in “L” (in pagamento) – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo nelle note;
  • da “A” (accolta) in “R” (respinta) – è necessario inserire un codice di reiezione valido;
  • da “R” (respinta) in “A” (accolta) – è necessario cancellare il codice di reiezione.

Affinché una domanda sia posta in pagamento è necessario altresì verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato con “SI”.

5. Finanziamento e monitoraggio

Si ricorda che:

  • per le indennità previste all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021, i riesami accolti determinano il pagamento nei limiti dell’autorizzazione di spesa, complessivamente prevista dall’articolo 42, comma 8, primo periodo, del medesimo decreto-legge;
  • per l’indennità una tantum per i lavoratori agricoli prevista al comma 1 dell’articolo 69 del decreto-legge n. 73/2021, i riesami accolti determinano il pagamento nei limiti dell’autorizzazione di spesa, complessivamente prevista dall’articolo 69, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge;
  • per l’indennità una tantum per i lavoratori della pesca prevista al comma 6 dell’articolo 69 del decreto-legge n. 73/2021, i riesami accolti determinano il pagamento nei limiti dell’autorizzazione di spesa, complessivamente prevista dall’articolo 69, comma 6, terzo periodo, del medesimo decreto-legge.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



Fonte: Inps

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