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Messaggio numero 3649 del 05-10-2022


Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens

Con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022 e con il messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022 sono state illustrate le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà, nonché fornite le relative istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.

Con il presente messaggio si precisa che i codici, istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022, potranno essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza ottobre 2022.

Si coglie l’occasione per fornire le seguenti ulteriori precisazioni:

Datori di lavoro con C.S.C. 1.01.06
Per quanto attiene ai codici “M026” e “M032”, si ricorda che, per i datori di lavoro contrassegnati con il C.S.C. 1.01.06, restano ferme le istruzioni impartite con il messaggio n. 2225/2022;

Datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01
Tra i codici di recupero contributivo, nel messaggio n. 2637/2022 sono elencati anche i codici “L029” e “L030”.
Al riguardo, si precisa che i suddetti codici erano stati istituiti unicamente per il recupero della contribuzione ordinaria FIS da parte dei datori di lavoro contrassegnati con i C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell’ambito di applicazione della CISOA.
Detti datori di lavoro, che sino al 31 dicembre 2021 erano tenuti al versamento della contribuzione FIS, a seguito dell’applicazione della disposizione sopra richiamata avrebbero avuto titolo al recupero della contribuzione FIS (in quanto obbligati al versamento del contributo CISOA).
Tuttavia, come precisato al paragrafo 8 della circolare n. 76/2022, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto che, “in attesa dell’adozione del decreto interministeriale di disciplina dei criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca di cui all’articolo 1, comma 217 della legge di bilancio per il 2022 permangono gli obblighi contributivi vigenti fino al 31 dicembre 2021 e le relative istruzioni operative fornite dall’Istituto”.
Pertanto, detti datori di lavoro sono a tutt’oggi tenuti al versamento della contribuzione FIS, utilizzando i codici sopra elencati.
Non configurandosi alcuna altra ipotesi nella quale i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo FIS abbiano titolo al recupero contributivo (in ragione del fatto che la misura dell’aliquota ridotta FIS per l’anno 2022 è sempre maggiore dell’aliquota vigente nell’anno 2021), i suddetti codici sono stati resi non operativi e non inseriti nell’Allegato Tecnico UniEmens;

Aliquota FIS ridotta pari allo 0,24%
Si precisa che il codice “M033”, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”, può essere utilizzato soltanto dai datori di lavoro con i seguenti C.S.C., qualora abbiano forza aziendale maggiore di 50 dipendenti:

•CSC 7.01.XX – 7.02.XX – CSC 7.03.01 (imprese commerciali);
•CSC 7.04.01 con CA 3X o 3B (imprese della logistica);
•CSC 7.04.01 con CA 3X (agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici).

Si sottolinea, al riguardo, che i predetti datori di lavoro, qualora non occupino nel semestre di riferimento mediamente più di 50 dipendenti, verseranno la contribuzione di finanziamento del FIS per il periodo pregresso (gennaio 2022/giugno 2022) con le riduzioni previste per la relativa forza aziendale, secondo le istruzioni di cui al citato messaggio n. 2637/2022.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022 e con il messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022 sono state illustrate le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà, nonché fornite le relative istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.

Con il presente messaggio si precisa che i codici, istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022, potranno essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza ottobre 2022.

Si coglie l’occasione per fornire le seguenti ulteriori precisazioni:

Datori di lavoro con C.S.C. 1.01.06
Per quanto attiene ai codici “M026” e “M032”, si ricorda che, per i datori di lavoro contrassegnati con il C.S.C. 1.01.06, restano ferme le istruzioni impartite con il messaggio n. 2225/2022;

Datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01
Tra i codici di recupero contributivo, nel messaggio n. 2637/2022 sono elencati anche i codici “L029” e “L030”.
Al riguardo, si precisa che i suddetti codici erano stati istituiti unicamente per il recupero della contribuzione ordinaria FIS da parte dei datori di lavoro contrassegnati con i C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell’ambito di applicazione della CISOA.
Detti datori di lavoro, che sino al 31 dicembre 2021 erano tenuti al versamento della contribuzione FIS, a seguito dell’applicazione della disposizione sopra richiamata avrebbero avuto titolo al recupero della contribuzione FIS (in quanto obbligati al versamento del contributo CISOA).
Tuttavia, come precisato al paragrafo 8 della circolare n. 76/2022, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto che, “in attesa dell’adozione del decreto interministeriale di disciplina dei criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca di cui all’articolo 1, comma 217 della legge di bilancio per il 2022 permangono gli obblighi contributivi vigenti fino al 31 dicembre 2021 e le relative istruzioni operative fornite dall’Istituto”.
Pertanto, detti datori di lavoro sono a tutt’oggi tenuti al versamento della contribuzione FIS, utilizzando i codici sopra elencati.
Non configurandosi alcuna altra ipotesi nella quale i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo FIS abbiano titolo al recupero contributivo (in ragione del fatto che la misura dell’aliquota ridotta FIS per l’anno 2022 è sempre maggiore dell’aliquota vigente nell’anno 2021), i suddetti codici sono stati resi non operativi e non inseriti nell’Allegato Tecnico UniEmens;

Aliquota FIS ridotta pari allo 0,24%
Si precisa che il codice “M033”, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”, può essere utilizzato soltanto dai datori di lavoro con i seguenti C.S.C., qualora abbiano forza aziendale maggiore di 50 dipendenti:

•CSC 7.01.XX – 7.02.XX – CSC 7.03.01 (imprese commerciali);
•CSC 7.04.01 con CA 3X o 3B (imprese della logistica);
•CSC 7.04.01 con CA 3X (agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici).

Si sottolinea, al riguardo, che i predetti datori di lavoro, qualora non occupino nel semestre di riferimento mediamente più di 50 dipendenti, verseranno la contribuzione di finanziamento del FIS per il periodo pregresso (gennaio 2022/giugno 2022) con le riduzioni previste per la relativa forza aziendale, secondo le istruzioni di cui al citato messaggio n. 2637/2022.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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