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Messaggio numero 3782 del 19-10-2022


Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita’ Civile

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Modalità di trasmissione al SIUSS dei dati relativi ai contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998). Annualità 2021 e 2022

Premessa

L’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19 luglio 2021, ha previsto che i contributi affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’annualità 2021, “non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanzadi cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”.

Con il messaggio n. 1244 del 18 marzo 2022, l’INPS ha fornito indicazioni ai Comuni in ordine alle modalità di trasmissione di tali dati, escludendo, in particolare, l’invio di liste di dati che non consentono una corretta gestione delle informazioni ai fini della compensazione dei contributi affitto con la “quota b” (per locazione) del Reddito di cittadinanza (Rdc). Per consentire all’Istituto di effettuare le dovute compensazioni in modalità automatizzata, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stata quindi istituita un’apposita categoria del SIUSS, A1.05.01, nella quale i Comuni sono stati invitati a trasmettere i dati in questione, secondo specifiche modalità.

In data 13 luglio 2022 il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha emanato il decreto per il riparto delle risorse del citato Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 2022. All’articolo 1, comma 6, del D.M. 13 luglio 2022, nel richiamare la disciplina del precedente D.M. 19 luglio 2021, è stato specificato che, per l’invio dei dati sui beneficiari dei contributi affitto i Comuni “interloquiscono con l’INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate”.

Con il presente messaggio si descrivono tali modalità di interlocuzione.

1. Modalità di trasmissione dei dati

Per consentire la compensazione automatizzata dei contributi affitto sopra descritti con la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza (“quota b”), eventualmente erogata ai nuclei familiari dei medesimi beneficiari, è stata istituita la seguente categoria del SIUSS:

“A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”.

Esclusivamente in tale categoria devono essere, pertanto, trasmessi dai Comuni i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi, adottando le seguenti specifiche modalità (non estensibili ad altre categorie del SIUSS):

  • nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del citato Fondo nazione solo relative alle annualità 2021 e 2022; i contributi affitto erogati per le annualità precedenti e/o con risorse diverse, siano essi cumulabili o non cumulabili con il RdC, devono essere trasmessi nella categoria “A1.05 Contributi economici per alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze.
  • i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01, come sopra descritti, devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazionePERIODICA” e non occasionale, (anche se il Comune li abbia erogati in unica soluzione), indicando:

– la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);

– la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);

– i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);

– l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza;

– la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa).

Si ribadisce che non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.

Si evidenzia, inoltre, che la mancata applicazione da parte dei Comuni delle suddette indicazioni per la trasmissione dei dati sui contributi affitto in questione, rende gli stessi inutilizzabili ai fini delle compensazioni dovute.

I Comuni che, a oggi, non si siano attenuti a tali indicazioni e abbiano trasmesso i dati dei contributi affitto:

  • via PEC allegando le liste di beneficiari;
  • e/o sul sistema, nella categoria A1.05.01:

– relativi ad annualità antecedenti al 2021 e al 2022;

– come prestazioni occasionali (ossia con indicazione della sola data di erogazione e dell’importo complessivo erogato),

dovranno annullare le precedenti trasmissioni e ritrasmettere i dati nel formato corretto.

2. Contributi per la morosità incolpevole

Si rappresenta che, a seguito di apposito parere rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 luglio 2021, dovranno essere trasmessi nella stessa categoria del SIUSS A1.05.01, con le medesime modalità indicate al precedente paragrafo 1.

Anche per questa tipologia di contributo, infatti, sussiste l’onere di recupero sull’eventuale “quota b” destinata alla locazione del Rdc (art. 1, comma 4, del D.M. 30 luglio 2021).

Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, secondo le modalità sopra descritte, l’Istituto provvederà a operare le dovute compensazioni.

3. Indicazioni per le Strutture territoriali

In merito a quanto sopra evidenziato, le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano dell’Istituto sono invitate a fornire le relative notizie ai Comuni interessati presenti nel proprio territorio, comunicando le istruzioni descritte anche per il tramite delle associazioni regionali ANCI.

Si segnala, inoltre, che sarà pubblicato apposito avviso consultabile dai Comuni nella pagina del sito internet dell’Istituto dedicata al SIUSS (“Dati, ricerche e bilanci” > “SIUSS (già Casellario assistenza)” > “Avvisi”).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Premessa

L’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19 luglio 2021, ha previsto che i contributi affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’annualità 2021, “non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanzadi cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”.

Con il messaggio n. 1244 del 18 marzo 2022, l’INPS ha fornito indicazioni ai Comuni in ordine alle modalità di trasmissione di tali dati, escludendo, in particolare, l’invio di liste di dati che non consentono una corretta gestione delle informazioni ai fini della compensazione dei contributi affitto con la “quota b” (per locazione) del Reddito di cittadinanza (Rdc). Per consentire all’Istituto di effettuare le dovute compensazioni in modalità automatizzata, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stata quindi istituita un’apposita categoria del SIUSS, A1.05.01, nella quale i Comuni sono stati invitati a trasmettere i dati in questione, secondo specifiche modalità.

In data 13 luglio 2022 il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha emanato il decreto per il riparto delle risorse del citato Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 2022. All’articolo 1, comma 6, del D.M. 13 luglio 2022, nel richiamare la disciplina del precedente D.M. 19 luglio 2021, è stato specificato che, per l’invio dei dati sui beneficiari dei contributi affitto i Comuni “interloquiscono con l’INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate”.

Con il presente messaggio si descrivono tali modalità di interlocuzione.

1. Modalità di trasmissione dei dati

Per consentire la compensazione automatizzata dei contributi affitto sopra descritti con la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza (“quota b”), eventualmente erogata ai nuclei familiari dei medesimi beneficiari, è stata istituita la seguente categoria del SIUSS:

“A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”.

Esclusivamente in tale categoria devono essere, pertanto, trasmessi dai Comuni i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi, adottando le seguenti specifiche modalità (non estensibili ad altre categorie del SIUSS):

  • nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del citato Fondo nazione solo relative alle annualità 2021 e 2022; i contributi affitto erogati per le annualità precedenti e/o con risorse diverse, siano essi cumulabili o non cumulabili con il RdC, devono essere trasmessi nella categoria “A1.05 Contributi economici per alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze.
  • i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01, come sopra descritti, devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazionePERIODICA” e non occasionale, (anche se il Comune li abbia erogati in unica soluzione), indicando:

– la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);

– la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);

– i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);

– l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza;

– la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa).

Si ribadisce che non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.

Si evidenzia, inoltre, che la mancata applicazione da parte dei Comuni delle suddette indicazioni per la trasmissione dei dati sui contributi affitto in questione, rende gli stessi inutilizzabili ai fini delle compensazioni dovute.

I Comuni che, a oggi, non si siano attenuti a tali indicazioni e abbiano trasmesso i dati dei contributi affitto:

  • via PEC allegando le liste di beneficiari;
  • e/o sul sistema, nella categoria A1.05.01:

– relativi ad annualità antecedenti al 2021 e al 2022;

– come prestazioni occasionali (ossia con indicazione della sola data di erogazione e dell’importo complessivo erogato),

dovranno annullare le precedenti trasmissioni e ritrasmettere i dati nel formato corretto.

2. Contributi per la morosità incolpevole

Si rappresenta che, a seguito di apposito parere rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 luglio 2021, dovranno essere trasmessi nella stessa categoria del SIUSS A1.05.01, con le medesime modalità indicate al precedente paragrafo 1.

Anche per questa tipologia di contributo, infatti, sussiste l’onere di recupero sull’eventuale “quota b” destinata alla locazione del Rdc (art. 1, comma 4, del D.M. 30 luglio 2021).

Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, secondo le modalità sopra descritte, l’Istituto provvederà a operare le dovute compensazioni.

3. Indicazioni per le Strutture territoriali

In merito a quanto sopra evidenziato, le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano dell’Istituto sono invitate a fornire le relative notizie ai Comuni interessati presenti nel proprio territorio, comunicando le istruzioni descritte anche per il tramite delle associazioni regionali ANCI.

Si segnala, inoltre, che sarà pubblicato apposito avviso consultabile dai Comuni nella pagina del sito internet dell’Istituto dedicata al SIUSS (“Dati, ricerche e bilanci” > “SIUSS (già Casellario assistenza)” > “Avvisi”).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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