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Messaggio numero 3811 del 21-10-2022


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Evento alluvionale nella Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022. Estensione dei contenuti e degli elementi di semplificazione illustrati nel messaggio n. 3498/2022 alle domande di assegno di integrazione salariale, riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, per eventi oggettivamente non evitabili

Con il messaggio n. 3498 del 26 settembre 2022, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di trasmissione delledomande di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), da parte dei datori di lavoro interessati dall’alluvione che ha colpito la Regione Marche nelle giornate del 15 e 16 settembre 2022, nonché illustrate le istruzioni operative per la gestione dell’istruttoria delle istanze da parte delleStrutture territoriali dell’Istituto.

In relazione alla portata delle suddette indicazioni fornite e tenuto conto delle innovazioni apportate alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali a opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, si precisa che i contenuti e gli elementi di semplificazione illustrati nel richiamato messaggio n. 3498/2022 trovano applicazione anche con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale trasmesse dai datori di lavoro colpiti dalla suddetta alluvione e rientranti nel campo di applicazione del FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.

Conseguentemente, si evidenzia che per le istanze con causali riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), trovano applicazione i seguenti criteri:

– non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale;

– le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento;

– i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto, per il FIS, dall’articolo 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015, e per i Fondi di solidarietà bilaterali nella misura stabilita dai singoli decreti istitutivi, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Riguardo all’informativa sindacale, si ribadisce che la stessa non è obbligatoriamente preventiva ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati. Al riguardo, si ricorda che qualora l’informativa non sia stata allegata alla domanda di assegno di integrazione salariale, la stessa può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura INPS territorialmente competente.

Si conferma altresì che, in considerazione dell’entità dell’evento meteorologico che si è verificato nelle giornate del 15 e 16 settembre 2022 nel territorio delle Province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel predetto ambito territoriale e che presentano le domande di assegno di integrazione salariale con causale “Incendi – crolli – alluvioni”, non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.

Conseguentemente, la relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Laddove i datori di lavoro, colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica, non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare di detti fenomeni, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

In detta ipotesi, i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino la suddetta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.

Si conferma che, anche per la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” – che rientra tra quelle riferibili a eventi oggettivamente non evitabili – si applicano i criteri di semplificazione sopra richiamati.

Riguardo al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare, nella prima richiesta di trattamento, una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.

Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro potrà chiedere una proroga del trattamento di assegno di integrazione salariale in corso, senza pregiudizio della domanda già presentata.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Con il messaggio n. 3498 del 26 settembre 2022, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di trasmissione delledomande di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), da parte dei datori di lavoro interessati dall’alluvione che ha colpito la Regione Marche nelle giornate del 15 e 16 settembre 2022, nonché illustrate le istruzioni operative per la gestione dell’istruttoria delle istanze da parte delleStrutture territoriali dell’Istituto.

In relazione alla portata delle suddette indicazioni fornite e tenuto conto delle innovazioni apportate alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali a opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, si precisa che i contenuti e gli elementi di semplificazione illustrati nel richiamato messaggio n. 3498/2022 trovano applicazione anche con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale trasmesse dai datori di lavoro colpiti dalla suddetta alluvione e rientranti nel campo di applicazione del FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.

Conseguentemente, si evidenzia che per le istanze con causali riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), trovano applicazione i seguenti criteri:

– non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale;

– le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento;

– i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto, per il FIS, dall’articolo 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015, e per i Fondi di solidarietà bilaterali nella misura stabilita dai singoli decreti istitutivi, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Riguardo all’informativa sindacale, si ribadisce che la stessa non è obbligatoriamente preventiva ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati. Al riguardo, si ricorda che qualora l’informativa non sia stata allegata alla domanda di assegno di integrazione salariale, la stessa può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura INPS territorialmente competente.

Si conferma altresì che, in considerazione dell’entità dell’evento meteorologico che si è verificato nelle giornate del 15 e 16 settembre 2022 nel territorio delle Province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel predetto ambito territoriale e che presentano le domande di assegno di integrazione salariale con causale “Incendi – crolli – alluvioni”, non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.

Conseguentemente, la relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Laddove i datori di lavoro, colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica, non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare di detti fenomeni, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

In detta ipotesi, i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino la suddetta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.

Si conferma che, anche per la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” – che rientra tra quelle riferibili a eventi oggettivamente non evitabili – si applicano i criteri di semplificazione sopra richiamati.

Riguardo al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare, nella prima richiesta di trattamento, una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.

Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro potrà chiedere una proroga del trattamento di assegno di integrazione salariale in corso, senza pregiudizio della domanda già presentata.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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