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Messaggio numero 400 del 26-01-2022


Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi. Messaggi n. 4696 del 28 dicembre 2021 e n. 322 del 21 gennaio 2022. Precisazioni

1. Premessa

Con il messaggio n. 4696 del 28 dicembre 2021 è stata illustrata la procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”, il cui rilascio è stato comunicato con il successivo messaggio n. 322 del 21 gennaio 2022.

La predetta procedura è stata sviluppata:

a) per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 363 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito, anche Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), ai fini dell’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza (come stabilito dagli articoli 39 e 42 del decreto legislativo n. 14/2019);

b) per consentire, nell’ambito della procedura dicomposizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, l’emissione della certificazione che deve essere depositata, a corredo dell’istanza volontaria di nomina di un esperto indipendente, dall’imprenditore commerciale e agricolo, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Tale istanza deve essere presentata tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al fine di indirizzare il richiedente, nella homepage della procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” sono state inserite specifiche indicazioni cui l’interessato deve attenersi in ordine all’utilizzo della medesima[1].

2. Precisazioni in ordine ai presupposti per l’effettuazione della richiesta e agli effetti sulle modalità di definizione della stessa da parte delle Strutture territoriali

2.1 Certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’articolo 363 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Tenuto conto che l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata differita al 16 maggio 2022 ad opera del decreto-legge n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021, alla data odierna, nessuna richiesta trasmessa attraverso la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” da soggetti interessati da procedure concorsuali regolate dalla vigente legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) dovrà essere definita con l’emissione della certificazione in argomento. Ciò in quanto l’utilizzo della certificazione è previsto esclusivamente nell’ambito delle procedure sopra richiamate disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non ancora operative.

2.2 Certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’articolo 363 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Come precisato in premessa alla lettera b), il Certificato unico dei debiti contributivi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019 è uno dei documenti che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera g), del decreto-legge n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021, l’interessato deve presentare a corredo dell’istanza per la nomina di un esperto indipendente nell’ambito della procedura di composizione negoziata di cui all’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 118/2021.

Per escludere che l’Istituto rilasci una certificazione al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa sopra richiamata, prima dell’inserimento della richiesta nella procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”, l’interessato dovrà dichiarare la motivazione della richiesta per ora limitata alla fattispecie di cui alla lettera b) in premessa al presente messaggio.

In attesa della descritta funzionalità aggiuntiva, le Strutture territoriali, prima di dare corso alle attività di istruttoria e di definizione della richiesta, secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 4696/2021 citato in premessa, avranno cura di verificare la presenza in capo al richiedente della condizione di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In caso affermativo, dovrà essere contattato il richiedente per acquisire la dichiarazione che l’istanza è preordinata all’avvio della procedura dicomposizione negoziata.

In mancanza di tale dichiarazione, non si dovrà dare corso all’istruttoria e alla definizione della richiesta con l’apposizione dello stato “Archiviata per assenza di requisiti”.

Per consentire la registrazione di tale stato, la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” in ambiente intranet sarà implementata con la funzionalità di esclusione di questa tipologia di richiesta dal flusso ordinario descritto nel citato messaggio n. 4696/2021.

Le predette indicazioni avranno validità fino all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 30-ter e 30-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che hanno previsto l’interoperabilità tra la piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e altre banche dati, tra le quali gli archivi dell’Istituto, nonché lo scambio di documentazione e dati contenuti nella suddetta piattaforma tra imprenditore e creditori[2], per la cui applicazione sono in corso le necessarie interlocuzioni con le istituzioni interessate.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele


[1] La procedura “VE.R.A. e Certificazione dei debiti contributivi” consente di richiedere il certificato dei debiti contributivi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019, che deve essere inserito nella piattaforma telematica della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura al momento della presentazione dell’istanza per la nomina di un esperto indipendente nell’ambito della procedura di composizione negoziata di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021.

L’accesso alla procedura, in attesa dell’entrata in vigore del Codice, è riservato esclusivamente al titolare/legale rappresentante dell’impresa commerciale o dell’impresa agricola che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che intenda presentare la suddetta istanza.

La validazione dell’esposizione debitoria e l’emissione, entro 45 giorni dalla richiesta, del certificato unico viene effettuata dalla Sede Inps competente a gestire la posizione contributiva e pertanto la richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente in funzione dell’avvio della procedura di composizione negoziata.

[2] Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233

Articolo 30-ter (Interoperabilità tra piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e altre banche dati)

1. La piattaforma istituita ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e dell’agente della riscossione. L’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 118 del 2021 accede alle banche dati di cui al primo periodo, previo consenso prestato dall’imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

2. L’accesso ai dati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 in capo al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Articolo 30-quater (Scambio di documentazione e dati contenuti nella piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa tra imprenditore e creditori)

1. I creditori accedono alla piattaforma istituita ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto. Essi accedono ai documenti ed alle informazioni inseriti nella piattaforma dall’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall’imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1. Premessa

Con il messaggio n. 4696 del 28 dicembre 2021 è stata illustrata la procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”, il cui rilascio è stato comunicato con il successivo messaggio n. 322 del 21 gennaio 2022.

La predetta procedura è stata sviluppata:

a) per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 363 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito, anche Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), ai fini dell’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza (come stabilito dagli articoli 39 e 42 del decreto legislativo n. 14/2019);

b) per consentire, nell’ambito della procedura dicomposizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, l’emissione della certificazione che deve essere depositata, a corredo dell’istanza volontaria di nomina di un esperto indipendente, dall’imprenditore commerciale e agricolo, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Tale istanza deve essere presentata tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al fine di indirizzare il richiedente, nella homepage della procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” sono state inserite specifiche indicazioni cui l’interessato deve attenersi in ordine all’utilizzo della medesima[1].

2. Precisazioni in ordine ai presupposti per l’effettuazione della richiesta e agli effetti sulle modalità di definizione della stessa da parte delle Strutture territoriali

2.1 Certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’articolo 363 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Tenuto conto che l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata differita al 16 maggio 2022 ad opera del decreto-legge n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021, alla data odierna, nessuna richiesta trasmessa attraverso la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” da soggetti interessati da procedure concorsuali regolate dalla vigente legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) dovrà essere definita con l’emissione della certificazione in argomento. Ciò in quanto l’utilizzo della certificazione è previsto esclusivamente nell’ambito delle procedure sopra richiamate disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non ancora operative.

2.2 Certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’articolo 363 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Come precisato in premessa alla lettera b), il Certificato unico dei debiti contributivi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019 è uno dei documenti che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera g), del decreto-legge n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021, l’interessato deve presentare a corredo dell’istanza per la nomina di un esperto indipendente nell’ambito della procedura di composizione negoziata di cui all’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 118/2021.

Per escludere che l’Istituto rilasci una certificazione al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa sopra richiamata, prima dell’inserimento della richiesta nella procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”, l’interessato dovrà dichiarare la motivazione della richiesta per ora limitata alla fattispecie di cui alla lettera b) in premessa al presente messaggio.

In attesa della descritta funzionalità aggiuntiva, le Strutture territoriali, prima di dare corso alle attività di istruttoria e di definizione della richiesta, secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 4696/2021 citato in premessa, avranno cura di verificare la presenza in capo al richiedente della condizione di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In caso affermativo, dovrà essere contattato il richiedente per acquisire la dichiarazione che l’istanza è preordinata all’avvio della procedura dicomposizione negoziata.

In mancanza di tale dichiarazione, non si dovrà dare corso all’istruttoria e alla definizione della richiesta con l’apposizione dello stato “Archiviata per assenza di requisiti”.

Per consentire la registrazione di tale stato, la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” in ambiente intranet sarà implementata con la funzionalità di esclusione di questa tipologia di richiesta dal flusso ordinario descritto nel citato messaggio n. 4696/2021.

Le predette indicazioni avranno validità fino all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 30-ter e 30-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che hanno previsto l’interoperabilità tra la piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e altre banche dati, tra le quali gli archivi dell’Istituto, nonché lo scambio di documentazione e dati contenuti nella suddetta piattaforma tra imprenditore e creditori[2], per la cui applicazione sono in corso le necessarie interlocuzioni con le istituzioni interessate.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele


[1] La procedura “VE.R.A. e Certificazione dei debiti contributivi” consente di richiedere il certificato dei debiti contributivi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019, che deve essere inserito nella piattaforma telematica della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura al momento della presentazione dell’istanza per la nomina di un esperto indipendente nell’ambito della procedura di composizione negoziata di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021.

L’accesso alla procedura, in attesa dell’entrata in vigore del Codice, è riservato esclusivamente al titolare/legale rappresentante dell’impresa commerciale o dell’impresa agricola che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che intenda presentare la suddetta istanza.

La validazione dell’esposizione debitoria e l’emissione, entro 45 giorni dalla richiesta, del certificato unico viene effettuata dalla Sede Inps competente a gestire la posizione contributiva e pertanto la richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente in funzione dell’avvio della procedura di composizione negoziata.

[2] Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233

Articolo 30-ter (Interoperabilità tra piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e altre banche dati)

1. La piattaforma istituita ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e dell’agente della riscossione. L’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 118 del 2021 accede alle banche dati di cui al primo periodo, previo consenso prestato dall’imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

2. L’accesso ai dati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 in capo al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Articolo 30-quater (Scambio di documentazione e dati contenuti nella piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa tra imprenditore e creditori)

1. I creditori accedono alla piattaforma istituita ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto. Essi accedono ai documenti ed alle informazioni inseriti nella piattaforma dall’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall’imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Fonte: Inps

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