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Messaggio numero 4101 del 14-11-2022


Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale

1. Premessa

L’articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2021, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2022, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2021.

Con riferimento a tale disciplina si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2021.

2. Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2021

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:

– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

– i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;

– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);

– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continua a operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. le circolari n. 234 del 25 agosto 1995, par. 2, e n. 20 del 26 gennaio 2001, par. 3).

3. Pensionati soggetti all’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2021

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2 sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell’anno 2021, entro il 30 novembre 2022, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.

3.1) L’articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503/1992, stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell’anno 2021 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.702,54 euro.

3.2) L’articolo 10, comma 5, del D.lgs n. 503/1992, stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

Inoltre, il comma 4-bis, aggiunto all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall’articolo 15 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. Si precisa che l’articolo 11 della legge n. 374/1991 è stato abrogato dal 1° gennaio 2022 (cfr. l’articolo 33, comma 2, del D.lgs n. 116/2017, come modificato dall’articolo 17-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113).

Il regime di cumulabilità trova applicazione nei confronti dei giudici di pace, in servizio al 15 agosto 2017, fino alla loro conferma (cfr. l’articolo 31 del D.lgs n. 116/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 629, lett. c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

In relazione a tale fattispecie sarà pubblicata apposita circolare all’esito degli opportuni approfondimenti.

Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL), percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lettera B).

Del pari, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. le circolari n. 58 del 10 marzo 1998, par. 2.1, e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1).

Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000). La cumulabilità opera fino al 31 dicembre 2021, considerata l’abrogazione dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (cfr. l’articolo 33, comma 2, del D.lgs n. 116/2017, come modificato dall’articolo 17-ter del decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021).

In relazione a tale fattispecie sarà pubblicata apposita circolare all’esito degli opportuni approfondimenti.


A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

Le remunerazioni percepite dai sacerdoti ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto in favore degli stessi soggetti.

4. Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

5. Modalità di presentazione della dichiarazione

Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o alla Carta di Identità Elettronica (CIE).

L’interessato, qualora non possegga idonee credenziali di accesso, potrà fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/.

Il pensionato, una volta autenticatosi con le proprie credenziali sul sito www.inps.it,può accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED).

Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2022 (dichiarazione redditi per l’anno 2021).

I cittadini in possesso di Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o di Carta di Identità Elettronica (CIE) potranno rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

6. Regime sanzionatorio

Ai sensi del comma 8-bis, aggiunto all’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992 dall’articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

7. Dichiarazione a preventivo per l’anno 2022

A norma del comma 4-bis, aggiunto all’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992 dall’articolo 1, comma 210, della legge n. 662/1996, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno.

A tale fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all’Ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate al paragrafo 5 del presente messaggio.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF.Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2022.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione “a preventivo” saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, resa a consuntivo nell’anno 2023.

8. Dichiarazione per gli iscritti all’INPGI

Dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, in vigore dal 21 febbraio 2017, sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995 (cfr. il paragrafo 2 del presente messaggio) e dall’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992 e dall’articolo 72 della legge n. 388/2000 (cfr. la circolare n. 92 del 28 luglio 2022, par. 3.1.4 e 11).

Pertanto, le istruzioni del presente messaggio trovano applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di invalidità di cui all’articolo 8 del predetto Regolamento INPGI con riferimento alla dichiarazione a preventivo.

9. Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.

I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come singolo importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuati (massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito) come sotto riportato:

– Periodo Da = Indica il mese di inizio del periodo di lavoro, nel formato MM;
– Periodo A = Indica il mese di fine del periodo di lavoro, nel formato MM;
– Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento.

All’interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi.

Poiché devono essere acquisiti sempre e obbligatoriamente i soli redditi da lavoro autonomo del titolare (con i relativi periodi), senza indicare altre tipologie di reddito possedute, nel caso in cui ci sia assenza di importi, andranno obbligatoriamente indicati i seguenti valori:

Periodo DA = ‘01’

Periodo A = ‘12’

Importo = 0

per ogni tipologia di reddito richiesta.

10. Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla Gestione dipendenti pubblici

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica Amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (cfr. l’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e l’articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i dipendenti civili dello Stato).

Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, occorre chiarire che lo stesso divieto non opera, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d’istituto.

Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000, che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che, in caso svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (cfr. l’articolo 34 della legge n. 177/1976).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

1. Premessa

L’articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2021, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2022, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2021.

Con riferimento a tale disciplina si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2021.

2. Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2021

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:

– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

– i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;

– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);

– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continua a operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. le circolari n. 234 del 25 agosto 1995, par. 2, e n. 20 del 26 gennaio 2001, par. 3).

3. Pensionati soggetti all’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2021

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2 sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell’anno 2021, entro il 30 novembre 2022, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.

3.1) L’articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503/1992, stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell’anno 2021 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.702,54 euro.

3.2) L’articolo 10, comma 5, del D.lgs n. 503/1992, stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

Inoltre, il comma 4-bis, aggiunto all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall’articolo 15 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. Si precisa che l’articolo 11 della legge n. 374/1991 è stato abrogato dal 1° gennaio 2022 (cfr. l’articolo 33, comma 2, del D.lgs n. 116/2017, come modificato dall’articolo 17-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113).

Il regime di cumulabilità trova applicazione nei confronti dei giudici di pace, in servizio al 15 agosto 2017, fino alla loro conferma (cfr. l’articolo 31 del D.lgs n. 116/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 629, lett. c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

In relazione a tale fattispecie sarà pubblicata apposita circolare all’esito degli opportuni approfondimenti.

Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL), percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lettera B).

Del pari, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. le circolari n. 58 del 10 marzo 1998, par. 2.1, e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1).

Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000). La cumulabilità opera fino al 31 dicembre 2021, considerata l’abrogazione dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (cfr. l’articolo 33, comma 2, del D.lgs n. 116/2017, come modificato dall’articolo 17-ter del decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021).

In relazione a tale fattispecie sarà pubblicata apposita circolare all’esito degli opportuni approfondimenti.


A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

Le remunerazioni percepite dai sacerdoti ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto in favore degli stessi soggetti.

4. Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

5. Modalità di presentazione della dichiarazione

Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o alla Carta di Identità Elettronica (CIE).

L’interessato, qualora non possegga idonee credenziali di accesso, potrà fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/.

Il pensionato, una volta autenticatosi con le proprie credenziali sul sito www.inps.it,può accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED).

Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2022 (dichiarazione redditi per l’anno 2021).

I cittadini in possesso di Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o di Carta di Identità Elettronica (CIE) potranno rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

6. Regime sanzionatorio

Ai sensi del comma 8-bis, aggiunto all’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992 dall’articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

7. Dichiarazione a preventivo per l’anno 2022

A norma del comma 4-bis, aggiunto all’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992 dall’articolo 1, comma 210, della legge n. 662/1996, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno.

A tale fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all’Ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate al paragrafo 5 del presente messaggio.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF.Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2022.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione “a preventivo” saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, resa a consuntivo nell’anno 2023.

8. Dichiarazione per gli iscritti all’INPGI

Dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, in vigore dal 21 febbraio 2017, sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995 (cfr. il paragrafo 2 del presente messaggio) e dall’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992 e dall’articolo 72 della legge n. 388/2000 (cfr. la circolare n. 92 del 28 luglio 2022, par. 3.1.4 e 11).

Pertanto, le istruzioni del presente messaggio trovano applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di invalidità di cui all’articolo 8 del predetto Regolamento INPGI con riferimento alla dichiarazione a preventivo.

9. Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.

I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come singolo importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuati (massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito) come sotto riportato:

– Periodo Da = Indica il mese di inizio del periodo di lavoro, nel formato MM;
– Periodo A = Indica il mese di fine del periodo di lavoro, nel formato MM;
– Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento.

All’interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi.

Poiché devono essere acquisiti sempre e obbligatoriamente i soli redditi da lavoro autonomo del titolare (con i relativi periodi), senza indicare altre tipologie di reddito possedute, nel caso in cui ci sia assenza di importi, andranno obbligatoriamente indicati i seguenti valori:

Periodo DA = ‘01’

Periodo A = ‘12’

Importo = 0

per ogni tipologia di reddito richiesta.

10. Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla Gestione dipendenti pubblici

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica Amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (cfr. l’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e l’articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i dipendenti civili dello Stato).

Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, occorre chiarire che lo stesso divieto non opera, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d’istituto.

Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000, che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che, in caso svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (cfr. l’articolo 34 della legge n. 177/1976).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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