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Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Contribuzione ulteriore. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
1. Quadro normativo
L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, come modificato dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 29 settembre 2023– pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023 – dispone che i datori di lavoro, rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (di seguito, Fondo) sono tenuti al versamento, dalla decorrenza del Fondo medesimo, di “un ulteriore contributo”.
Si precisa, preliminarmente, che il suddetto contributo viene definito “ulteriore”, in quanto è aggiuntivo, rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo.
Al riguardo, si rammenta che la contribuzione ordinaria, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale del 29 settembre 2023 (novembre 2023), deve essere versata da tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito applicativo del Fondo, che occupano almeno un dipendente (cfr. il messaggio n. 3901 del 7 novembre 2023).Nello specifico, l’aliquota contributiva ordinaria è pari allo 0,45%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano almeno un dipendente e sino a 15 dipendenti, ed è pari allo 0,65% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti.
Ciò premesso, le contribuzioni ulteriori di cui al citato comma 4 dell’articolo 9, sono, nel dettaglio, le seguenti:
a) versamento di un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
b) versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.
Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Le contribuzioni ulteriori in trattazione sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019, istitutivo del Fondo (cfr. la circolare n. 86 del 17 giugno 2021).
Tuttavia, con specifico riferimento alla contribuzione di cui alla sopra elencata lettera b) – nel rinviare, per competenza, alla disciplina contrattuale sulla trattenuta per malattia breve, contenuta nei contratti collettivi nazionale di lavoro (CCNL)[1] sottoscritti dalle Parti firmatarie dell’accordo del 18 luglio 2018, costitutivo del Fondo, e dell’accordo collettivo di adeguamento, stipulato in data 27 dicembre 2022, come integrato dall’accordo del 22 giugno 2023 – si rappresenta quanto segue, in ordine al termine di vigenza del relativo obbligo contributivo.
Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023, alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9 del citato decreto n. 103594/2019, il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione in esame da parte dei datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo le cui posizioni contributive, individuate in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 86/2021, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.
2. Modalità di esposizione dei dati relativi al contributo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
I datori di lavoro, individuati nel precedente paragrafo, ai fini del versamento delle contribuzioni summenzionate devono attenersi alle istruzioni di seguito riportate.
Per quanto attiene al versamento del contributo in misura fissa (10 euro) di cui alla lettera a) dell’elenco riportato nel precedente paragrafo, devono essere valorizzati, a partire dal mese di competenza di dicembre 2023, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>,i seguenti campi:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “M074”, avente il significato di “Contributo aggiuntivo in misura fissa (10 euro) Art. 9, co. 4, DI n. 103594, 9 agosto 2019”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
– l’elemento <BaseRif> non deve essere esposto;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato per l’esposizione del contributo corrente il periodo di competenza della denuncia; per quanto attiene l’esposizione del contributo arretrato deve essere indicato l’anno/mese di decorrenza dell’obbligo (ottobre 2019), qualora il lavoratore sia stato assunto in data successiva è necessario valorizzare la mensilità successiva al termine del periodo di prova.
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo della contribuzione dovuta.
Si fa presente che il recupero della contribuzione arretrata relativa al periodo da ottobre 2019 a novembre 2023 deve avvenire nei 3 mesi di competenza successivi alla pubblicazione del presente messaggio (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024).
Per quanto attiene invece al versamento della contribuzione di cui alla letterato b) dell’elenco riportato nel precedente paragrafo, trattandosi esclusivamente di arretrati, devono essere valorizzati nei tre mesi di competenza successivi alla pubblicazione del presente messaggio (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024), all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il codice “M075”, avente il significato di “Rec. Arretrati contributo aggiuntivo malattia breve Art. 9, co. 4, DI n. 103594, 9 agosto 2019”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <BaseRif> deve essere indicato il valore complessivo delle somme trattenute come individuate alla menzionata lettera b);
– nell’elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese in cui si è dato luogo alla trattenuta;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo della contribuzione dovuta.
Si rammenta che per la valorizzazione del codice “M075” la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi in cui si è verificata la trattenuta.
Qualora i datori di lavoro si trovino nella condizione di dover adempiere all’obbligo contributivo per dipendenti non più in forza sulla matricola alla data del 1° dicembre 2023, possono indicare gli stessi in uno dei flussi Uniemens di competenza dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, con il codice <TipoLavStat> NFOR, valorizzando l’elemento <InfoAggCausaliContrib> con le istruzioni sopra fornite.
I datori di lavoro tenuti al versamento, che abbiano sospeso o cessato l’attività e che siano tenuti ad adempiere, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig) sull’ultimo mese di attività della matricola.
3. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile del contributo aggiuntivo rispetto alla contribuzione ordinaria, previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594/2019, come modificato dal decreto interministeriale del 29 settembre 2023, deve avvenire al conto di nuova istituzione:
– SAR21122 – Contributo aggiuntivo dovuto per il finanziamento delle prestazioni integrative della Naspi di cui all’articolo 6 comma 1, lettere a) e b) del D.I. n. 103594/2019 – articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 29 settembre 2023.
Il conto sopra riportato accoglie le somme dichiarate ed esposte nella dichiarazione Uniemens con i codici causale “M074” e “M075”, secondo le istruzioni operative del precedente paragrafo 2.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi
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[1] CCNL dei servizi ambientali firmato da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Agci e Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil, Fiadel; CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali siglato da Fise Assoambiente e Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel.