Articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
1. Premessa
L’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha stabilito che: “Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni”.
Per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 viene, quindi, prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
2. Avvisi di addebito ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Esclusione dall’applicabilità del termine di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
In merito alla citata previsione, l’Istituto ha ritenuto di interessare il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire un parere sulla portata applicativa della norma.
Nella richiesta è stata evidenziata l’assenza nella formulazione della norma di qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all’Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, conseguentemente, è stato rappresentato che, a parere dell’Istituto, tali avvisi di addebito si collocano al di fuori della portata del succitato articolo 2.
Nel riscontrare la richiesta come sopra esposta, entrambi i Ministeri hanno confermato la lettura della norma proposta dall’Istituto osservando che “la riscossione delle somme di cui all’articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto” e specificando, sulla base di questa premessa e stante il tenore letterale dell’articolo 2 del decreto-legge n. 146/2021, che “la disposizione in questione debba essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall’agente della riscossione”.
Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |
1. Premessa
L’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha stabilito che: “Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni”.
Per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 viene, quindi, prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
2. Avvisi di addebito ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Esclusione dall’applicabilità del termine di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
In merito alla citata previsione, l’Istituto ha ritenuto di interessare il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire un parere sulla portata applicativa della norma.
Nella richiesta è stata evidenziata l’assenza nella formulazione della norma di qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all’Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, conseguentemente, è stato rappresentato che, a parere dell’Istituto, tali avvisi di addebito si collocano al di fuori della portata del succitato articolo 2.
Nel riscontrare la richiesta come sopra esposta, entrambi i Ministeri hanno confermato la lettura della norma proposta dall’Istituto osservando che “la riscossione delle somme di cui all’articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto” e specificando, sulla base di questa premessa e stante il tenore letterale dell’articolo 2 del decreto-legge n. 146/2021, che “la disposizione in questione debba essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall’agente della riscossione”.
Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |