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Messaggio numero 4159 del 17-11-2022


Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022. Precisazione sulla determinazione della retribuzione imponibile

1. Premessa

L’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”.

Con il presente messaggio, che segue la circolare n. 116/2022, con cui l’Istituto ha fornito le istruzioni applicative in materia, si chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Si ricorda, che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Si chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

2. Istruzioni operative

2.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

Alla luce delle precisazioni fornite con il presente messaggio, i datori di lavoro dovranno attenersi alle nuove istruzioni di seguito riportate.

L’elemento <BaseRif> dovrà essere valorizzato indicando l’imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022, al netto dell’eventuale tredicesima corrisposta al lavoratore o dei ratei a essa riferibili. Nel caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS dovrà essere indicata la retribuzione teorica.

I datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

– nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “2022-11”

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

2.2. Esposizione dei dati nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens

In ragione delle precisazioni fornite con il presente messaggio, considerata la necessità di una verifica puntuale circa l’esposizione del recupero relativo all’ indennità in oggetto, si forniscono di seguito le indicazioni a cui i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica dovranno attenersi nella compilazione della ListaPosPA.

Rispetto a quanto comunicato con la circolare n. 116/2022, si dispone di valorizzare anche l’elemento <AltroImponibile>. Pertanto, nella denuncia del mese di novembre 2022 e in quella di dicembre 2022, l’elemento <RecuperoSgravi> dovrà essere compilato nel modo seguente:

– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;

– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 11;

– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “44”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

– nell’elemento <AltroImponibile> dovrà essere dichiarato l’importo della retribuzione imponibile per la quale è riconosciuta l’erogazione dell’indennità una tantum oggetto di recupero, che naturalmente non potrà superare l’importo di 1.538,00 euro;

– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare pari a 150 euro.

2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

Tenuto conto delle precisazioni contenute nel presente messaggio, i datori di lavoro agricoli che corrispondono l’indennità nel mese di dicembre 2022 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022 valorizzeranno, nella denuncia di competenza dicembre 2022, in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che ha il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144” (cfr. la circolare n. 116/2022).

Si evidenzia che, per verificare la presenza della tredicesima o dei suoi ratei nella retribuzione corrisposta nelle competenze del mese di novembre 2022 o dicembre 2022, si terrà conto dei dati valorizzati per l’esonero ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, in particolare, dell’inserimento dei codici 7, 8 e 9 in <TipoRetribParticolare> in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione / TipoRetribuzione (cfr. il paragrafo 9 della circolare n. 43/2022).

A integrazione di quanto indicato nella circolare n. 43/2022, si precisa che il codice 9, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, potrà essere utilizzato anche per indicare l’importo della tredicesima, laddove la stessa sia erogata nel mese novembre 2022.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi

1. Premessa

L’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”.

Con il presente messaggio, che segue la circolare n. 116/2022, con cui l’Istituto ha fornito le istruzioni applicative in materia, si chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Si ricorda, che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Si chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

2. Istruzioni operative

2.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

Alla luce delle precisazioni fornite con il presente messaggio, i datori di lavoro dovranno attenersi alle nuove istruzioni di seguito riportate.

L’elemento <BaseRif> dovrà essere valorizzato indicando l’imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022, al netto dell’eventuale tredicesima corrisposta al lavoratore o dei ratei a essa riferibili. Nel caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS dovrà essere indicata la retribuzione teorica.

I datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

– nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “2022-11”

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

2.2. Esposizione dei dati nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens

In ragione delle precisazioni fornite con il presente messaggio, considerata la necessità di una verifica puntuale circa l’esposizione del recupero relativo all’ indennità in oggetto, si forniscono di seguito le indicazioni a cui i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica dovranno attenersi nella compilazione della ListaPosPA.

Rispetto a quanto comunicato con la circolare n. 116/2022, si dispone di valorizzare anche l’elemento <AltroImponibile>. Pertanto, nella denuncia del mese di novembre 2022 e in quella di dicembre 2022, l’elemento <RecuperoSgravi> dovrà essere compilato nel modo seguente:

– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;

– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 11;

– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “44”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

– nell’elemento <AltroImponibile> dovrà essere dichiarato l’importo della retribuzione imponibile per la quale è riconosciuta l’erogazione dell’indennità una tantum oggetto di recupero, che naturalmente non potrà superare l’importo di 1.538,00 euro;

– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare pari a 150 euro.

2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

Tenuto conto delle precisazioni contenute nel presente messaggio, i datori di lavoro agricoli che corrispondono l’indennità nel mese di dicembre 2022 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022 valorizzeranno, nella denuncia di competenza dicembre 2022, in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che ha il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144” (cfr. la circolare n. 116/2022).

Si evidenzia che, per verificare la presenza della tredicesima o dei suoi ratei nella retribuzione corrisposta nelle competenze del mese di novembre 2022 o dicembre 2022, si terrà conto dei dati valorizzati per l’esonero ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, in particolare, dell’inserimento dei codici 7, 8 e 9 in <TipoRetribParticolare> in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione / TipoRetribuzione (cfr. il paragrafo 9 della circolare n. 43/2022).

A integrazione di quanto indicato nella circolare n. 43/2022, si precisa che il codice 9, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, potrà essere utilizzato anche per indicare l’importo della tredicesima, laddove la stessa sia erogata nel mese novembre 2022.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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