Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Ambito di applicazione dell’articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Mobilità in deroga
L’articolo 32, comma 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei soggetti che, nel mese di giugno 2022, siano titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La normativa in esame, tuttavia, non include esplicitamente tra i beneficiari i titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità, prestazioni analoghe a quelle citate sopra (NASpI/DIS-COLL).
Si ricorda che la mobilità in deroga, a oggi, è disciplinata dall’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per le finalità di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché da norme particolari che hanno le stesse finalità, per aree non incluse inizialmente nelle previsioni del predetto decreto-legge n. 50/2017.
A seguito del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le disposizioni di cui al citato articolo 32, comma 9, possono essere interpretate in maniera estensiva, includendo, per analogia, anche i percettori, nel mese di giugno 2022, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità.
Pertanto, con il presente messaggio si comunica che l’indennità una tantum in argomento è riconosciuta anche in favore dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di importo pari alla mobilità, considerata l’identità di ratio delle prestazioni e le esigenze di sostegno al reddito sottese alla normativa in commento.
Ai beneficiari, nel mese di giugno 2022, dei trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità verrà conseguentemente riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte dell’interessato, l’indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto-legge n. 50/2022, e i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022.
Relativamente al riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in favore dei lavoratori in commento, si rinvia alla circolare n. 127/2022.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
L’articolo 32, comma 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei soggetti che, nel mese di giugno 2022, siano titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La normativa in esame, tuttavia, non include esplicitamente tra i beneficiari i titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità, prestazioni analoghe a quelle citate sopra (NASpI/DIS-COLL).
Si ricorda che la mobilità in deroga, a oggi, è disciplinata dall’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per le finalità di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché da norme particolari che hanno le stesse finalità, per aree non incluse inizialmente nelle previsioni del predetto decreto-legge n. 50/2017.
A seguito del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le disposizioni di cui al citato articolo 32, comma 9, possono essere interpretate in maniera estensiva, includendo, per analogia, anche i percettori, nel mese di giugno 2022, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità.
Pertanto, con il presente messaggio si comunica che l’indennità una tantum in argomento è riconosciuta anche in favore dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di importo pari alla mobilità, considerata l’identità di ratio delle prestazioni e le esigenze di sostegno al reddito sottese alla normativa in commento.
Ai beneficiari, nel mese di giugno 2022, dei trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità verrà conseguentemente riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte dell’interessato, l’indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto-legge n. 50/2022, e i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022.
Relativamente al riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in favore dei lavoratori in commento, si rinvia alla circolare n. 127/2022.
Il Direttore Generale | ||
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