Messaggio numero 425 del 27-01-2022


Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione

Accordo tra la Regione Marche e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del COVID-19. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

1. Premessa

Per fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta della Regione Marche, con le deliberazioni n. 939 del 26 luglio 2021 e n. 1174 del 4 ottobre 2021, ha stanziato 770.000,00 euro per corrispondere un bonus una tantum a integrazione delle indennità nazionali previste a favore di lavoratori residenti nella stessa Regione, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e già beneficiari di misure nazionali previste dalle diverse disposizioni normative emergenziali.

Al fine dell’erogazione dell’indennità regionale ai lavoratori anzidetti, a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021 (Allegato n. 1), è stato sottoscritto digitalmente l’Accordo tra la Regione Marche e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del COVID-19, con il quale si è definito un procedimento semplificato utile alla concessione e al pagamento della predetta misura regionale.

2. Oggetto e finalità dell’Accordo. Individuazione dei beneficiari della misura regionale

L’Accordo in argomento ha ad oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra la Regione Marche e l’INPS per l’erogazione dell’indennità regionale diretta al sostegno dei lavoratori dello spettacolo, già beneficiari di specifiche indennità nazionali previste da diversi provvedimenti legislativi emanati nel corso della fase emergenziale.

L’INPS provvede per conto della Regione Marche all’erogazione ai beneficiari dell’indennità integrativa in trattazione, per la quale la stessa Regione ha stanziato le necessarie risorse finanziarie come riportato in premessa.

In particolare, è stabilito di integrare, con un’ulteriore indennità regionale individuale pari a 585,43 euro, le seguenti indennità nazionali già erogate dall’INPS durante il periodo emergenziale ai:

– lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di marzo 2020 (art. 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, c.d. decreto Cura Italia), aprile e maggio 2020 (art. 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, c.d. decreto Rilancio);

– lavoratori intermittenti dello spettacolo di cui all’articolo 84, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di aprile e maggio 2020;

– lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

– lavoratori dello spettacolo percettori delle indennità di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 15 e commi 1 e 6 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, della legge 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. decreto Ristori);

– lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (c.d. decreto Sostegni);

– lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto Sostegni bis).

L’INPS provvede, per conto della Regione Marche, all’erogazione dell’indennità integrativa regionale ai beneficiari secondo le modalità previste nell’Accordo, senza necessità che gli stessi beneficiari presentino un’apposita domanda. L’erogazione delle indennità viene quindi effettuata dall’INPS ai beneficiari con il medesimo strumento di riscossione utilizzato per il pagamento delle indennità previste dalle misure nazionali.

L’indennità integrativa regionale in argomento costituisce un sussidio corrisposto a titolo assistenziale esente e pertanto non è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF e non è imponibile nei confronti dei percettori, in applicazione dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, come indicato nell’interpello n. 910-797/2021 reso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale delle Marche.

La durata dell’Accordo è legata allo svolgimento delle attività previste e, in ogni caso non superiore a 6 mesi, con possibilità di rinnovo tramite apposito atto scritto delle Parti stipulanti, da comunicarsi anche a mezzo PEC.

3. Adempimenti dell’Istituto

L’INPS, sulla base delle informazioni registrate nelle proprie banche dati, fornisce preliminarmente alla Regione Marche, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari come individuati nell’Accordo, affinché la Regione possa provvedere al trasferimento all’Istituto delle risorse necessarie per procedere nei pagamenti.

L’INPS, previa costituzione della necessaria provvista finanziaria, eroga le indennità e aggiorna la Regione Marche sullo stato di avanzamento dei pagamenti agli interessati.

Nel campo del bonifico che contiene la descrizione dell’operazione di accredito su conto dotato di IBAN sarà riportata la seguente dicitura: “Indennità integrativa lavoratori residenti nelle Marche, DGR n. 939 del 26 luglio 2021 e DGR n.1174 del 4 ottobre 2021 – Regione Marche -“. Nel caso di pagamento con bonifico domiciliato all’ufficio postale la dicitura sarà la medesima.

L’INPS si impegna a inviare ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell’utenza telefonica cellulare il seguente SMS: “È stato disposto a suo favore il pagamento dell’Indennità integrativa lavoratori residenti nelle Marche, DGR n. 939 del 26 luglio e DGR n. 1174 del 4 ottobre 2021 – Regione Marche –”.

All’esito della corresponsione dell’indennità integrativa, l’INPS trasmetterà, previa richiesta alla Regione Marche, le informazioni attestanti l’erogazione della stessa, mettendo a disposizione dati in forma anonima e aggregata, esclusivamente per le finalità di gestione e di controllo, secondo il quadro regolatorio nazionale ed europeo vigente e a condizione che i beneficiari non siano identificabili, neanche indirettamente, nel rispetto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali.

Sia l’INPS che la Regione Marche, per quanto di rispettiva competenza, quali titolari del trattamento dei dati personali oggetto dell’Accordo, per la sua attuazione si vincolano all’osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, la Regione Marche e l’INPS si impegnano, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE citato, ad informare gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione dell’Accordo e a garantire loro l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento UE.

4. Provvista finanziaria e rimborso degli oneri del servizio

La Regione Marche provvede ad accreditare anticipatamente all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione dell’indennità integrativa di cui all’Accordo in argomento, oltre quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento. L’accredito preventivo delle risorse finanziarie costituisce presupposto per il pagamento che, diversamente, non potrà essere effettuato.

La Regione Marche riconosce all’INPS un importo pari a 2,14 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.A., a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio.

Detto importo è esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La Direzione regionale Marche dell’INPS curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione delle somme previste e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.

5. Responsabilità delle Parti

Nell’Accordo in oggetto sono previste specifiche clausole di esonero per l’INPS dalle eventuali responsabilità derivanti dall’attuazione della misura.

In particolare, la Regione Marche manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde l’INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili all’Accordo, durante e anche successivamente al suo termine di validità.

Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione Marche.

L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione delle misure.

Le istanze e i reclami derivanti dall’attuazione dell’Accordo sono di competenza esclusiva della Regione e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti della Regione.

6. Istruzioni contabili

Il contributo economico della Regione Marche destinato al sostegno del reddito dei lavoratori, come individuati dalla normativa nazionale riferita nel paragrafo 1 del presente messaggio, si sostanzia mediante il riconoscimento di un’indennità integrativa di quelle riconosciute a livello nazionale ed è erogata dall’INPS, nei limiti delle risorse anticipate dalla stessa Regione, mediante accredito diretto sulla contabilità speciale n. 1528 presso la Tesoreria provinciale di Ancona, sul conto intestato INPS – Direzione Regionale Marche: – IBAN IT96I0100003245330200001528.

Ai fini della rilevazione contabile delle misure di sostegno in argomento, si istituiscono una serie di conti nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ).

I conti che vengono appositamente istituiti, come riportato nell’Allegato n. 2, sono i seguenti:

– GPZ10296 – per contabilizzare l’anticipazione ricevuta dalla Regione Marche per l’erogazione dell’indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale ai lavoratori dello spettacolo dal vivo – Deliberazione CdA n.172/2021;

– GPZ00296 – per rilevare il credito verso la Regione Marche per gli oneri derivanti dall’erogazione della indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale ai lavoratori dello spettacolo dal vivo residenti nella Regione – Deliberazione CdA n. 172/2021;

– GPZ11296 – per rilevare il debito verso i lavoratori dello spettacolo dal vivo per l’erogazione della indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale, finanziata dalla Regione Marche – Deliberazione n. 172/2021;

– GPZ25296 – per contabilizzare l’addebitamento alla Regione Marche degli oneri derivanti dall’erogazione della indennità integrativa delle misure di sostegno ai lavoratori dello spettacolo dal vivo – Deliberazione CdA n. 172/2021;

– GPZ35295 – per contabilizzare gli oneri per l’erogazione dell’indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, finanziata dalla Regione Marche – Deliberazione CdA n.172/2021.

L’accredito sarà imputato, a titolo di provvista, da parte della Direzione regionale Marche, che curerà il monitoraggio finanziario, al conto di nuova istituzione GPZ10296, in sezione AVERE.

L’erogazione dell’indennità avverrà con procedura accentrata e sarà rilevata contabilmente attraverso la registrazione di un biglietto contabile automatizzato, tipo operazione “PN”, che consentirà l’assunzione del debito, in AVERE, al conto GPZ11296 (causale FC 21002) e dell’onere, in DARE, al conto GPZ35296, entrambi di nuova istituzione, effettuando sulla contabilità della sede territoriale competente la seguente scrittura contabile:

GPZ35296 a GPZ11296

Nel medesimo biglietto contabile automatizzato, predisposto mediante la procedura di disposizione dei pagamenti accentrati, verrà rilevato, sulla contabilità di Sede, l’addebito alla Regione Marche della prestazione erogata per suo conto, mediante la seguente scrittura:

GPZ00296 a GPZ25296,

per un importo pari al saldo del conto GPZ35296 sopra citato.

I saldi dei conti GPZ25296 e GPZ35296, pertanto, dovranno costantemente concordare.

Sulle Sedi sulla cui contabilità è disposta l’erogazione del contributo, detti saldi saranno automaticamente concordanti, senza necessità di effettuare ulterioriscritture; infatti, per agevolare il lavoro connesso alle particolari modalità di contabilizzazione delle partite di giro che generano i trasferimenti contabili tra le Strutture che erogano le prestazioni e la Direzione regionale che governa la provvista, si estende la rilevazione automatizzata delle partite viaggianti, senza richiedere l’intervento manuale degli operatori.

La chiusura del debito sulle Sedi, a seguito del pagamento, avverrà con le consuete modalità in uso.

Si comunica, inoltre, che il credito rilevato al conto GPZ00296, su ciascuna Sede cui compete l’erogazione dell’indennità integrativa regionale di sostegno al reddito, sarà trasferito automaticamente alla Direzione regionale Marche, che ha ricevuto la provvista, mediante biglietto tipizzato che riporterà l’indicazione della seguente causale:

“Trasferimento del credito nei confronti della Regione Marche, per le indennità di sostegno al reddito ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, di cui all’Accordo INPS-Regione Marche (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021)”:

Sede territoriale – tipo operazione “00”

(trasferimento del credito dalla Sede alla Direzione Regionale)

GPA55102 a GPZ00296.

Conseguentemente, sulla Direzione regionale Marche sarà assunto il credito:

Direzione regionale Marche – tipo operazione “00”

(assunzione del credito presso la Direzione regionale Marche)

GPZ00296 a GPA55102

E contestualmente:

GPZ10296 a GPZ00296

(addebito delle prestazioni sulla provvista in Direzione regionale).

La Direzione regionale Marche, a completamento delle scritture automatizzate, procederà a rilevare il corrispondente del rimborso delle spese per il servizio reso e al recupero degli altri oneri bancari e postali, addebitandolo alla Regione Marche a valere sulla provvista, mediante la seguente scrittura manuale:

GPZ10296 a GPA24150

(per il rimborso dei costi a carico della Regione Marche)

GPZ10296 a GPA 24040

(per il rimborso dei costi bancari a carico della Regione Marche)

GPZ10296 a GPA 24140

(per il rimborso dei costi postali a carico della Regione Marche)

avendo cura di verificare, mediante la consistenza del saldo del conto GPZ10296, la congruità della provvista ricevuta che dovrà essere sufficiente a coprire gli oneri per i benefici erogati e il rimborso dei costi di gestione.

Per la rilevazione contabile di eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine, rilevati sulla base del flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia, le somme verranno imputate al conto di interferenza GPA55180, già in uso, movimentabile soltanto da procedura automatizzata.

La chiusura del conto d’interferenza, sulle singole Sedi, avverrà in contropartita del conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice bilancio:

“3276 – Somme non riscosse dai beneficiari – misure di sostegno al reddito dei lavoratori dello spettacolo dal vivo (Accordo INPS – Regione Marche, Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.172 del 24 novembre 2021) – GPZ”.

Si riportano nell’Allegato n. 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

1. Premessa

Per fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta della Regione Marche, con le deliberazioni n. 939 del 26 luglio 2021 e n. 1174 del 4 ottobre 2021, ha stanziato 770.000,00 euro per corrispondere un bonus una tantum a integrazione delle indennità nazionali previste a favore di lavoratori residenti nella stessa Regione, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e già beneficiari di misure nazionali previste dalle diverse disposizioni normative emergenziali.

Al fine dell’erogazione dell’indennità regionale ai lavoratori anzidetti, a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021 (Allegato n. 1), è stato sottoscritto digitalmente l’Accordo tra la Regione Marche e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del COVID-19, con il quale si è definito un procedimento semplificato utile alla concessione e al pagamento della predetta misura regionale.

2. Oggetto e finalità dell’Accordo. Individuazione dei beneficiari della misura regionale

L’Accordo in argomento ha ad oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra la Regione Marche e l’INPS per l’erogazione dell’indennità regionale diretta al sostegno dei lavoratori dello spettacolo, già beneficiari di specifiche indennità nazionali previste da diversi provvedimenti legislativi emanati nel corso della fase emergenziale.

L’INPS provvede per conto della Regione Marche all’erogazione ai beneficiari dell’indennità integrativa in trattazione, per la quale la stessa Regione ha stanziato le necessarie risorse finanziarie come riportato in premessa.

In particolare, è stabilito di integrare, con un’ulteriore indennità regionale individuale pari a 585,43 euro, le seguenti indennità nazionali già erogate dall’INPS durante il periodo emergenziale ai:

– lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di marzo 2020 (art. 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, c.d. decreto Cura Italia), aprile e maggio 2020 (art. 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, c.d. decreto Rilancio);

– lavoratori intermittenti dello spettacolo di cui all’articolo 84, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di aprile e maggio 2020;

– lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

– lavoratori dello spettacolo percettori delle indennità di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 15 e commi 1 e 6 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, della legge 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. decreto Ristori);

– lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (c.d. decreto Sostegni);

– lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto Sostegni bis).

L’INPS provvede, per conto della Regione Marche, all’erogazione dell’indennità integrativa regionale ai beneficiari secondo le modalità previste nell’Accordo, senza necessità che gli stessi beneficiari presentino un’apposita domanda. L’erogazione delle indennità viene quindi effettuata dall’INPS ai beneficiari con il medesimo strumento di riscossione utilizzato per il pagamento delle indennità previste dalle misure nazionali.

L’indennità integrativa regionale in argomento costituisce un sussidio corrisposto a titolo assistenziale esente e pertanto non è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF e non è imponibile nei confronti dei percettori, in applicazione dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, come indicato nell’interpello n. 910-797/2021 reso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale delle Marche.

La durata dell’Accordo è legata allo svolgimento delle attività previste e, in ogni caso non superiore a 6 mesi, con possibilità di rinnovo tramite apposito atto scritto delle Parti stipulanti, da comunicarsi anche a mezzo PEC.

3. Adempimenti dell’Istituto

L’INPS, sulla base delle informazioni registrate nelle proprie banche dati, fornisce preliminarmente alla Regione Marche, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari come individuati nell’Accordo, affinché la Regione possa provvedere al trasferimento all’Istituto delle risorse necessarie per procedere nei pagamenti.

L’INPS, previa costituzione della necessaria provvista finanziaria, eroga le indennità e aggiorna la Regione Marche sullo stato di avanzamento dei pagamenti agli interessati.

Nel campo del bonifico che contiene la descrizione dell’operazione di accredito su conto dotato di IBAN sarà riportata la seguente dicitura: “Indennità integrativa lavoratori residenti nelle Marche, DGR n. 939 del 26 luglio 2021 e DGR n.1174 del 4 ottobre 2021 – Regione Marche -“. Nel caso di pagamento con bonifico domiciliato all’ufficio postale la dicitura sarà la medesima.

L’INPS si impegna a inviare ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell’utenza telefonica cellulare il seguente SMS: “È stato disposto a suo favore il pagamento dell’Indennità integrativa lavoratori residenti nelle Marche, DGR n. 939 del 26 luglio e DGR n. 1174 del 4 ottobre 2021 – Regione Marche –”.

All’esito della corresponsione dell’indennità integrativa, l’INPS trasmetterà, previa richiesta alla Regione Marche, le informazioni attestanti l’erogazione della stessa, mettendo a disposizione dati in forma anonima e aggregata, esclusivamente per le finalità di gestione e di controllo, secondo il quadro regolatorio nazionale ed europeo vigente e a condizione che i beneficiari non siano identificabili, neanche indirettamente, nel rispetto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali.

Sia l’INPS che la Regione Marche, per quanto di rispettiva competenza, quali titolari del trattamento dei dati personali oggetto dell’Accordo, per la sua attuazione si vincolano all’osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, la Regione Marche e l’INPS si impegnano, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE citato, ad informare gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione dell’Accordo e a garantire loro l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento UE.

4. Provvista finanziaria e rimborso degli oneri del servizio

La Regione Marche provvede ad accreditare anticipatamente all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione dell’indennità integrativa di cui all’Accordo in argomento, oltre quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento. L’accredito preventivo delle risorse finanziarie costituisce presupposto per il pagamento che, diversamente, non potrà essere effettuato.

La Regione Marche riconosce all’INPS un importo pari a 2,14 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.A., a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio.

Detto importo è esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La Direzione regionale Marche dell’INPS curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione delle somme previste e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.

5. Responsabilità delle Parti

Nell’Accordo in oggetto sono previste specifiche clausole di esonero per l’INPS dalle eventuali responsabilità derivanti dall’attuazione della misura.

In particolare, la Regione Marche manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde l’INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili all’Accordo, durante e anche successivamente al suo termine di validità.

Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione Marche.

L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione delle misure.

Le istanze e i reclami derivanti dall’attuazione dell’Accordo sono di competenza esclusiva della Regione e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti della Regione.

6. Istruzioni contabili

Il contributo economico della Regione Marche destinato al sostegno del reddito dei lavoratori, come individuati dalla normativa nazionale riferita nel paragrafo 1 del presente messaggio, si sostanzia mediante il riconoscimento di un’indennità integrativa di quelle riconosciute a livello nazionale ed è erogata dall’INPS, nei limiti delle risorse anticipate dalla stessa Regione, mediante accredito diretto sulla contabilità speciale n. 1528 presso la Tesoreria provinciale di Ancona, sul conto intestato INPS – Direzione Regionale Marche: – IBAN IT96I0100003245330200001528.

Ai fini della rilevazione contabile delle misure di sostegno in argomento, si istituiscono una serie di conti nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ).

I conti che vengono appositamente istituiti, come riportato nell’Allegato n. 2, sono i seguenti:

– GPZ10296 – per contabilizzare l’anticipazione ricevuta dalla Regione Marche per l’erogazione dell’indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale ai lavoratori dello spettacolo dal vivo – Deliberazione CdA n.172/2021;

– GPZ00296 – per rilevare il credito verso la Regione Marche per gli oneri derivanti dall’erogazione della indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale ai lavoratori dello spettacolo dal vivo residenti nella Regione – Deliberazione CdA n. 172/2021;

– GPZ11296 – per rilevare il debito verso i lavoratori dello spettacolo dal vivo per l’erogazione della indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale, finanziata dalla Regione Marche – Deliberazione n. 172/2021;

– GPZ25296 – per contabilizzare l’addebitamento alla Regione Marche degli oneri derivanti dall’erogazione della indennità integrativa delle misure di sostegno ai lavoratori dello spettacolo dal vivo – Deliberazione CdA n. 172/2021;

– GPZ35295 – per contabilizzare gli oneri per l’erogazione dell’indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, finanziata dalla Regione Marche – Deliberazione CdA n.172/2021.

L’accredito sarà imputato, a titolo di provvista, da parte della Direzione regionale Marche, che curerà il monitoraggio finanziario, al conto di nuova istituzione GPZ10296, in sezione AVERE.

L’erogazione dell’indennità avverrà con procedura accentrata e sarà rilevata contabilmente attraverso la registrazione di un biglietto contabile automatizzato, tipo operazione “PN”, che consentirà l’assunzione del debito, in AVERE, al conto GPZ11296 (causale FC 21002) e dell’onere, in DARE, al conto GPZ35296, entrambi di nuova istituzione, effettuando sulla contabilità della sede territoriale competente la seguente scrittura contabile:

GPZ35296 a GPZ11296

Nel medesimo biglietto contabile automatizzato, predisposto mediante la procedura di disposizione dei pagamenti accentrati, verrà rilevato, sulla contabilità di Sede, l’addebito alla Regione Marche della prestazione erogata per suo conto, mediante la seguente scrittura:

GPZ00296 a GPZ25296,

per un importo pari al saldo del conto GPZ35296 sopra citato.

I saldi dei conti GPZ25296 e GPZ35296, pertanto, dovranno costantemente concordare.

Sulle Sedi sulla cui contabilità è disposta l’erogazione del contributo, detti saldi saranno automaticamente concordanti, senza necessità di effettuare ulterioriscritture; infatti, per agevolare il lavoro connesso alle particolari modalità di contabilizzazione delle partite di giro che generano i trasferimenti contabili tra le Strutture che erogano le prestazioni e la Direzione regionale che governa la provvista, si estende la rilevazione automatizzata delle partite viaggianti, senza richiedere l’intervento manuale degli operatori.

La chiusura del debito sulle Sedi, a seguito del pagamento, avverrà con le consuete modalità in uso.

Si comunica, inoltre, che il credito rilevato al conto GPZ00296, su ciascuna Sede cui compete l’erogazione dell’indennità integrativa regionale di sostegno al reddito, sarà trasferito automaticamente alla Direzione regionale Marche, che ha ricevuto la provvista, mediante biglietto tipizzato che riporterà l’indicazione della seguente causale:

“Trasferimento del credito nei confronti della Regione Marche, per le indennità di sostegno al reddito ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, di cui all’Accordo INPS-Regione Marche (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021)”:

Sede territoriale – tipo operazione “00”

(trasferimento del credito dalla Sede alla Direzione Regionale)

GPA55102 a GPZ00296.

Conseguentemente, sulla Direzione regionale Marche sarà assunto il credito:

Direzione regionale Marche – tipo operazione “00”

(assunzione del credito presso la Direzione regionale Marche)

GPZ00296 a GPA55102

E contestualmente:

GPZ10296 a GPZ00296

(addebito delle prestazioni sulla provvista in Direzione regionale).

La Direzione regionale Marche, a completamento delle scritture automatizzate, procederà a rilevare il corrispondente del rimborso delle spese per il servizio reso e al recupero degli altri oneri bancari e postali, addebitandolo alla Regione Marche a valere sulla provvista, mediante la seguente scrittura manuale:

GPZ10296 a GPA24150

(per il rimborso dei costi a carico della Regione Marche)

GPZ10296 a GPA 24040

(per il rimborso dei costi bancari a carico della Regione Marche)

GPZ10296 a GPA 24140

(per il rimborso dei costi postali a carico della Regione Marche)

avendo cura di verificare, mediante la consistenza del saldo del conto GPZ10296, la congruità della provvista ricevuta che dovrà essere sufficiente a coprire gli oneri per i benefici erogati e il rimborso dei costi di gestione.

Per la rilevazione contabile di eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine, rilevati sulla base del flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia, le somme verranno imputate al conto di interferenza GPA55180, già in uso, movimentabile soltanto da procedura automatizzata.

La chiusura del conto d’interferenza, sulle singole Sedi, avverrà in contropartita del conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice bilancio:

“3276 – Somme non riscosse dai beneficiari – misure di sostegno al reddito dei lavoratori dello spettacolo dal vivo (Accordo INPS – Regione Marche, Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.172 del 24 novembre 2021) – GPZ”.

Si riportano nell’Allegato n. 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



Fonte: Inps

Condividi

Hai ancora dubbi?

Contattaci se hai necessità di ulteriori chiarimenti o informazioni sulla tematica di tuo interesse.

Questo sito utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione.