Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Scadenza del pagamento della contribuzione eccedente l’importo dell’esonero autorizzato ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni
Con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 sono state fornite leindicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
In particolare, al paragrafo 5 della predetta circolare è stato specificato che, in caso di accoglimento totale o parziale dell’importo dell’esonero richiesto, la quota eccedente l’esonero autorizzato e le contribuzioni escluse dall’esonero medesimo dovranno essere versate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza senza applicazione di sanzioni e interessi.
In data 11 novembre 2021 l’Istituto, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato alle aziende l’importo dell’esonero autorizzato, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nell’archivio anagrafico delle aziende.
Per le aziende che non avevano aggiornato la propria posizione anagrafica con l’indicazione della casella di posta elettronica certificata la comunicazione, con l’invito ad accedere al “Portale delle agevolazioni” per verificare l’importo autorizzato, è stata inviata a mezzo posta elettronica agli indirizzi di posta certificata/non certificata inseriti dalle aziende/intermediari nella domanda.
Considerato che il pagamento degli importi dovuti, come sopra ricordato, deve avvenire entro trenta giorni dall’invio della comunicazione dell’esito, decorrenti pertanto dall’11 novembre 2021, e tenuto conto che l’11 dicembre 2021 cade di sabato, giornata non bancabile, la scadenza del relativo versamento è differita al 13 dicembre 2021.
Il predetto pagamento, relativo alle contribuzioni escluse dall’esonero, indicate al paragrafo 3 della circolare n. 57/2021 e a quelle dovute a seguito di accoglimento parziale dell’istanza di esonero, potrà essere effettuato, nel rispetto delle condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”[1], mediante rateazione ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
In proposito si precisa che sul debito regolarizzato con domanda di rateazione presentata entro il 13 dicembre 2021 saranno dovuti i soli interessi di dilazione[2].
Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedente la misura dell’esonero autorizzato.
A decorrere dal 14 dicembre 2021 sulle somme da versare saranno dovute le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La domanda di rateazione presentata a partire dalla medesima data comporterà l’applicazione, oltre alle predette sanzioni, degli interessi di dilazione.
Ai fini della verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità sarà attestata solo dopo il pagamento della prima delle rate accordate, come disposto dall’articolo 3, comma 2, lett. a) del medesimo decreto (cfr. la circolare n. 126 del 26 giugno 2015, paragrafo 2.3).
Il Direttore Generale vicario | ||
Vincenzo Caridi |
[1] Con le determinazioni del Presidente dell’Istituto n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013 è stata approvata la nuova disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa di competenza delle Gestioni private, Dipendenti Pubblici e dei Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico amministrate dall’Inps, che, attraverso l’armonizzazione dei criteri amministrativi, costituisce l’unica fonte regolatrice della materia. Cfr. circolare n. 108 del 12 luglio 2013.
[2] Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:
– D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, articolo 13, primo comma: “L’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso”;
– D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, articolo 3, comma 4: “A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all’articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni”.
Inoltre, il decreto 26 settembre 2005 del Ministero dell’Economia e delle finanze ha disposto che il Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.
Con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 sono state fornite leindicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
In particolare, al paragrafo 5 della predetta circolare è stato specificato che, in caso di accoglimento totale o parziale dell’importo dell’esonero richiesto, la quota eccedente l’esonero autorizzato e le contribuzioni escluse dall’esonero medesimo dovranno essere versate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza senza applicazione di sanzioni e interessi.
In data 11 novembre 2021 l’Istituto, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato alle aziende l’importo dell’esonero autorizzato, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nell’archivio anagrafico delle aziende.
Per le aziende che non avevano aggiornato la propria posizione anagrafica con l’indicazione della casella di posta elettronica certificata la comunicazione, con l’invito ad accedere al “Portale delle agevolazioni” per verificare l’importo autorizzato, è stata inviata a mezzo posta elettronica agli indirizzi di posta certificata/non certificata inseriti dalle aziende/intermediari nella domanda.
Considerato che il pagamento degli importi dovuti, come sopra ricordato, deve avvenire entro trenta giorni dall’invio della comunicazione dell’esito, decorrenti pertanto dall’11 novembre 2021, e tenuto conto che l’11 dicembre 2021 cade di sabato, giornata non bancabile, la scadenza del relativo versamento è differita al 13 dicembre 2021.
Il predetto pagamento, relativo alle contribuzioni escluse dall’esonero, indicate al paragrafo 3 della circolare n. 57/2021 e a quelle dovute a seguito di accoglimento parziale dell’istanza di esonero, potrà essere effettuato, nel rispetto delle condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”[1], mediante rateazione ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
In proposito si precisa che sul debito regolarizzato con domanda di rateazione presentata entro il 13 dicembre 2021 saranno dovuti i soli interessi di dilazione[2].
Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedente la misura dell’esonero autorizzato.
A decorrere dal 14 dicembre 2021 sulle somme da versare saranno dovute le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La domanda di rateazione presentata a partire dalla medesima data comporterà l’applicazione, oltre alle predette sanzioni, degli interessi di dilazione.
Ai fini della verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità sarà attestata solo dopo il pagamento della prima delle rate accordate, come disposto dall’articolo 3, comma 2, lett. a) del medesimo decreto (cfr. la circolare n. 126 del 26 giugno 2015, paragrafo 2.3).
Il Direttore Generale vicario | ||
Vincenzo Caridi |
[1] Con le determinazioni del Presidente dell’Istituto n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013 è stata approvata la nuova disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa di competenza delle Gestioni private, Dipendenti Pubblici e dei Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico amministrate dall’Inps, che, attraverso l’armonizzazione dei criteri amministrativi, costituisce l’unica fonte regolatrice della materia. Cfr. circolare n. 108 del 12 luglio 2013.
[2] Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:
– D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, articolo 13, primo comma: “L’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso”;
– D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, articolo 3, comma 4: “A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all’articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni”.
Inoltre, il decreto 26 settembre 2005 del Ministero dell’Economia e delle finanze ha disposto che il Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.