Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Modello “SR85” per l’autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale
Con la circolare n. 94/2011 l’Istituto ha introdotto un obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendersi con il modello “SR85” entro il 31 dicembre di ciascun anno, con la quale il lavoratore destinatario di prestazione integrativa del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale attesta di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero ovvero indica i periodi eventualmente svolti a fare data dall’inizio della prestazione erogata dall’Istituto. La circolare prevede, inoltre, la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto.
Con il presente messaggio si conferma l’obbligo, anche per l’anno 2021, di presentazione del modello “SR85” di autocertificazione dell’attività lavorativa all’estero che, per l’anno 2020, era stato sospeso con il messaggio n. 3951/2020.
Secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con il messaggio n. 1615/2019, la comunicazione del modello “SR85”, riguardante sia il personale navigante sia quello di terra destinatario di prestazione integrativa erogata dal Fondo, dovrà avvenire esclusivamente tramite l’apposito servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo” disponibile nel sito istituzionale, selezionando la voce “AUTOCERTIFICAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL’ESTERO PERSONALE VETTORI AEREI”.
Tanto rappresentato, si comunica che il termine di presentazione della suddetta dichiarazione che, come anticipato, è stato fissato con la citata circolare n. 94/2011 al 31 dicembre di ciascun anno, in via del tutto eccezionale, viene prorogato, per le prestazioni riferite all’anno 2021, al 28 febbraio 2022.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |
Con la circolare n. 94/2011 l’Istituto ha introdotto un obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendersi con il modello “SR85” entro il 31 dicembre di ciascun anno, con la quale il lavoratore destinatario di prestazione integrativa del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale attesta di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero ovvero indica i periodi eventualmente svolti a fare data dall’inizio della prestazione erogata dall’Istituto. La circolare prevede, inoltre, la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto.
Con il presente messaggio si conferma l’obbligo, anche per l’anno 2021, di presentazione del modello “SR85” di autocertificazione dell’attività lavorativa all’estero che, per l’anno 2020, era stato sospeso con il messaggio n. 3951/2020.
Secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con il messaggio n. 1615/2019, la comunicazione del modello “SR85”, riguardante sia il personale navigante sia quello di terra destinatario di prestazione integrativa erogata dal Fondo, dovrà avvenire esclusivamente tramite l’apposito servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo” disponibile nel sito istituzionale, selezionando la voce “AUTOCERTIFICAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL’ESTERO PERSONALE VETTORI AEREI”.
Tanto rappresentato, si comunica che il termine di presentazione della suddetta dichiarazione che, come anticipato, è stato fissato con la citata circolare n. 94/2011 al 31 dicembre di ciascun anno, in via del tutto eccezionale, viene prorogato, per le prestazioni riferite all’anno 2021, al 28 febbraio 2022.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |