Messaggio numero 4653 del 28-12-2022

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale e dai Fondi di solidarietà. Dichiarazione fruito e nuovo file .csv contenente la lista dei beneficiari

Premessa

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono stati definiti alcuni progetti volti a realizzare una “Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali” denominata OMNIA IS. Uno di questi progetti è dedicato alla realizzazione di un nuovo modulo di istruttoria valido per tutte le integrazioni salariali, che si avvale di alcuni servizi comuni a tutte le prestazioni nell’ottica di una standardizzazione delle procedure e dell’uniformità di gestione delle stesse.

In tale ottica, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale concesse dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, in analogia a quanto già avviene per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Si forniscono, altresì, le nuove modalità di allegazione del file in formato csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai predetti Fondi di solidarietà.

1. Dichiarazione fruito

La circolare n. 58/2009 ha previsto per la CIGO il computo giornaliero delle settimane di sospensione effettivamente fruite. Tale criterio è applicabile, a prescindere dalla causale invocata, anche all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà/FIS, sul presupposto che a quest’ultimo si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria (ove compatibile). Pertanto, in quei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, può inviare mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale” un file che consenta al datore di lavoro di dichiarare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni relative all’unità produttiva (UP) per la quale intende presentare domanda.

Si allega al presente messaggio il modello del predetto file (Allegato n. 1) unitamente a una scheda esplicativa (Allegato n. 2) contenente le istruzioni operative per la gestione del foglio di calcolo inerente ai periodi fruiti.

In considerazione di quanto precede, al fine di consentire il corretto calcolo delle settimane spettanti in relazione a domande già inviate, la trasmissione del file dovrà essere effettuata con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio. In caso di mancata trasmissione del suddetto file, l’Istituto continuerà a considerare il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

Si ricorda che il file del fruito costituisce una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermi restando i controlli sulle dichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.

Al fine di una corretta trasmissione tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”, è necessario esportare il file correttamente compilato in formato .csv e, successivamente, inserire quest’ultimo in una cartella con estensione .zip.

Il file del fruito in formato .csv dovrà essere prodotto esclusivamente per le autorizzazioni per le quali il datore di lavoro ha completato l’invio dei flussi. Si applica quindi alle autorizzazioni sia a conguaglio che a pagamento diretto, effettuate tramite SR41 o tramite flusso UNI41, in attesa che venga implementata la procedura che consentirà di recuperare automaticamente i dati dai flussi Uniemens e dai flussi trasmessi con UNI41. A valle di tali implementazioni, pertanto, il file del fruito in formato .csv, come sopra specificato, verrà utilizzato, in via ordinaria, soltanto per le autorizzazioni con pagamento diretto effettuato tramite SR41. Si precisa che i dati del fruito che verranno trasmessi saranno utilizzati per tutte le autorizzazioni successive che rientrano nel biennio mobile di riferimento.

Si ricorda che il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno di integrazione salariale, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza presso l’UP interessata. Ai fini del calcolo delle settimane autorizzate, i giorni indicati sono da considerarsi come un’unità, indipendentemente dalle ore di trattamento richieste, tenendo conto anche delle frazioni di settimane richieste dal datore di lavoro. Pertanto, il numero di giorni di prestazione è diviso per 7. Per ottenere un calcolo corretto delle settimane fruite, il file consente di dichiarare l’articolazione dell’orario settimanale effettuato nell’unità produttiva interessata, precisando se su 5, 6 o 7 giornate.

Si informa, infine, che i dati inseriti nel file .csv una volta acquisiti in procedura non potranno più essere modificati. Pertanto, si chiede di prestare particolare attenzione alla compilazione del file .csv secondo le indicazioni fornite nel manuale.

2. Domanda di assegno di integrazione salariale: nuovo formato del file .csv

A seguito dell’aggiornamento delle procedure informatiche, le informazioni utili ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 12, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, riguardante un 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, sono recuperate dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di trattamento salariale richiesto.

Conseguentemente, non è più necessario specificare tali dati dal modello .csv allegato alla domanda di assegno di integrazione salariale, ma va allegato alla domanda un nuovo file .csv semplificato, contenente solo la lista dei codici fiscali dei beneficiari con la relativa qualifica, come da allegato tecnico (Allegato n. 3). Tuttavia, fino alla data del 28 febbraio 2023 i datori di lavoro potranno allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale, in alternativa al formato semplificato, il file .csv nel formato conforme all’Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015. Dal 1° marzo 2023 il formato .csv di cui all’Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015 non potrà più essere utilizzato.

Si precisa, infine, che nel solo caso in cui dall’istruttoria risulti superato il limite di 1/3 delle ore lavorabili, relativo all’unità produttiva per la quale è stato chiesto l’assegno di integrazione salariale, occorrerà verificare che risultino inviati o completi i dati nel flusso Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda.

Nell’ipotesi di mancanza o incompletezza dei flussi che non consentano all’Istituto la concessione di tutte le ore richieste, il datore di lavoro potrà regolarizzare le posizioni e trasmettere i flussi mancanti.

Le Strutture territoriali, ai fini di definire celermente l’istruttoria, potranno richiedere al datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto n. 95442/2016, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, e successive modificazioni, il file .csv nel formato conforme all’Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015.

 Il Direttore Generale 
 

Vincenzo Caridi

 

Fonte: Inps

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