Cerca
Close this search box.

Messaggio numero 530 del 03-02-2023

Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Inclusione e Invalidita’ Civile

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissionedelle domande di reddito di cittadinanza (RdC), di pensione di cittadinanza (PdC) e delle comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) per l’anno 2023

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 256 del 21 dicembre 2022 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza (RdC), di pensione di cittadinanza (PdC) e delle comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) per l’anno 2023 (Allegato n. 1).

 

La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.

 

Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in commento.

 

I CAF, in possesso dell’autorizzazione a esercitare l’attività di assistenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nonché dei prescritti requisiti di onorabilità di cui all’allegata istanza di convenzionamento (Allegato n. 2), hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base al menzionato schema adottato, e potranno richiedere informazioni in merito alla sottoscrizione della convenzione alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it.

 

I pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).

 

In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’INPS sul sito istituzionale: Avvisi, bandi e fatturazione > Fatturazione elettronica.

  

 

 Il Direttore Generale 
 

Vincenzo Caridi

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inps

Condividi

Articoli per te

Hai ancora dubbi?

Contattaci se hai necessità di ulteriori chiarimenti o informazioni sulla tematica di tuo interesse.

Questo sito utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione.