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Messaggio numero 637 del 09-02-2022


Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Aspetti contributivi

Premessa

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, commi da 191 a 220,ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L’impianto della riforma si fonda su un principio di protezione sociale universale, c.d. universalismo differenziato, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, l’Istituto, con la circolare n. 18/2022, ha illustrato le novità introdotte dalla suddetta legge di Bilancio.

Con il presente messaggio si forniscono ulteriori indicazioni di carattere generale relativamente alle disposizioni che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva.

1. Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.lgs n. 148/2015 tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca (cfr., rispettivamente, gli articoli 43, 44 e 45 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81), nonché i lavoratori a domicilio (cfr. l’art. 2128 c.c. e l’art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, così come modificato dall’art. 2 della legge 16 dicembre 1980, n. 858).

In particolare, per gli apprendisti, l’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015 – come novellato dalle disposizioni della legge di Bilancio 2022 – non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale; inoltre, non è più prevista l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

Il novellato articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, infatti, dispone al comma 1 che: “Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”.

In considerazione di quanto sopra, a decorrere dalla medesima data, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e/o dal Titolo II del D.lgs n. 148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.

L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla medesima data, di entrata in vigore della novella normativa.

Viceversa, non risultano novellate le disposizioni concernenti i dirigenti. Gli stessi, in particolare, restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I (cfr. l’art. 1, comma 1, del D.lgs n. 148/2015). In relazione ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi unicamente se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei Fondi medesimi(cfr. l’art. 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015).

2. Integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, che rimangono regolamentati dagli articoli 10 e 13 del D.lgs n. 148/2015, fatto salvo quanto precisato al precedente paragrafo 1 in ordine all’ampliamento della platea dei lavoratori tutelati.

In relazione al contributo addizionale, si rinvia a quanto illustrato al successivo paragrafo 5.

3. Integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

La legge di Bilancio 2022 ha modificato l’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015 introducendo il comma 3-bis il quale prevede che: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1”.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 (cfr. l’art. 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015).

3.1 Misura della contribuzione ordinaria

La legge di Bilancio 2022 ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’articolo 23 del D.lgs n. 148/2015.

Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

3.2 Aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022

L’articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lettera c).

Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63).

4. Fondo di integrazione salariale (FIS)

La legge n. 234/2021 all’articolo 1, comma 207, lettera a), ha novellato l’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, inserendo il comma 2-bis che dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Si segnala, per completezza, che in applicazione del dettato di cui al citato articolo 29, comma 2-bis, del D.lgs n. 148/2015, dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina del FIS e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a prescindere dal requisito dimensionale, le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici richiamati, nello specifico, al precedente paragrafo 3.

4.1 Misura della contribuzione ordinaria

L’articolo 1, comma 207, della legge n. 234/2021 ha riformulato, alla lettera e), le disposizioni del comma 8 dell’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, concernenti la misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.

Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.

Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

4.2 Aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022

L’articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021 dispone, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.

Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue:

– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);

– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);

– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);

– per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

5. Contributo addizionale

5.1 Contributo addizionale per la CIGO e la CIGS

Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

Peraltro, per effetto dell’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge di Bilancio 2022, che ha inserito il comma 1-ter all’articolo 5 citato, viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione sulla contribuzione addizionale, al ricorrere degli specifici presupposti previsti dalla nuova disciplina.

5.2 Contributo addizionale per il FIS

La misura della contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni del FIS – analogamente a quanto sopra detto per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale – non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla legge n. 234/2021.

La stessa, infatti, rimane confermata, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, nella misura del 4% delle retribuzioni perse.

Si evidenzia, tuttavia, che il comma 8-bis introdotto, nel sopra richiamato articolo 29, dall’articolo 1, comma 207, lettera f), della legge di Bilancio 2022 – prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% “a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale […] per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”.

Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

6. Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015

L’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (cfr. l’art. 10 del D.lgs n. 148/2015), al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo. L’istituzione di detti Fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Analogamente – per effetto delle modifiche apportate agli articoli 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 dalla legge di Bilancio 2022 – a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Conseguentemente, i Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Si segnala, infine, che, nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali disciplinanti i Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale.

7. Lavoratori della pesca

L’articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022 ha esteso – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

Tali trattamenti possono essere riconosciuti solo per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività di pesca.

In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

8. Istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi Uniemens

In considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, come sopra sinteticamente esposte, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi.

Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

Premessa

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, commi da 191 a 220,ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L’impianto della riforma si fonda su un principio di protezione sociale universale, c.d. universalismo differenziato, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, l’Istituto, con la circolare n. 18/2022, ha illustrato le novità introdotte dalla suddetta legge di Bilancio.

Con il presente messaggio si forniscono ulteriori indicazioni di carattere generale relativamente alle disposizioni che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva.

1. Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.lgs n. 148/2015 tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca (cfr., rispettivamente, gli articoli 43, 44 e 45 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81), nonché i lavoratori a domicilio (cfr. l’art. 2128 c.c. e l’art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, così come modificato dall’art. 2 della legge 16 dicembre 1980, n. 858).

In particolare, per gli apprendisti, l’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015 – come novellato dalle disposizioni della legge di Bilancio 2022 – non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale; inoltre, non è più prevista l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

Il novellato articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, infatti, dispone al comma 1 che: “Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”.

In considerazione di quanto sopra, a decorrere dalla medesima data, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e/o dal Titolo II del D.lgs n. 148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.

L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla medesima data, di entrata in vigore della novella normativa.

Viceversa, non risultano novellate le disposizioni concernenti i dirigenti. Gli stessi, in particolare, restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I (cfr. l’art. 1, comma 1, del D.lgs n. 148/2015). In relazione ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi unicamente se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei Fondi medesimi(cfr. l’art. 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015).

2. Integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, che rimangono regolamentati dagli articoli 10 e 13 del D.lgs n. 148/2015, fatto salvo quanto precisato al precedente paragrafo 1 in ordine all’ampliamento della platea dei lavoratori tutelati.

In relazione al contributo addizionale, si rinvia a quanto illustrato al successivo paragrafo 5.

3. Integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

La legge di Bilancio 2022 ha modificato l’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015 introducendo il comma 3-bis il quale prevede che: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1”.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 (cfr. l’art. 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015).

3.1 Misura della contribuzione ordinaria

La legge di Bilancio 2022 ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’articolo 23 del D.lgs n. 148/2015.

Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

3.2 Aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022

L’articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lettera c).

Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63).

4. Fondo di integrazione salariale (FIS)

La legge n. 234/2021 all’articolo 1, comma 207, lettera a), ha novellato l’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, inserendo il comma 2-bis che dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Si segnala, per completezza, che in applicazione del dettato di cui al citato articolo 29, comma 2-bis, del D.lgs n. 148/2015, dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina del FIS e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a prescindere dal requisito dimensionale, le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici richiamati, nello specifico, al precedente paragrafo 3.

4.1 Misura della contribuzione ordinaria

L’articolo 1, comma 207, della legge n. 234/2021 ha riformulato, alla lettera e), le disposizioni del comma 8 dell’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, concernenti la misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.

Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.

Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

4.2 Aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022

L’articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021 dispone, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.

Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue:

– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);

– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);

– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);

– per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

5. Contributo addizionale

5.1 Contributo addizionale per la CIGO e la CIGS

Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

Peraltro, per effetto dell’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge di Bilancio 2022, che ha inserito il comma 1-ter all’articolo 5 citato, viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione sulla contribuzione addizionale, al ricorrere degli specifici presupposti previsti dalla nuova disciplina.

5.2 Contributo addizionale per il FIS

La misura della contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni del FIS – analogamente a quanto sopra detto per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale – non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla legge n. 234/2021.

La stessa, infatti, rimane confermata, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, nella misura del 4% delle retribuzioni perse.

Si evidenzia, tuttavia, che il comma 8-bis introdotto, nel sopra richiamato articolo 29, dall’articolo 1, comma 207, lettera f), della legge di Bilancio 2022 – prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% “a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale […] per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”.

Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

6. Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015

L’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (cfr. l’art. 10 del D.lgs n. 148/2015), al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo. L’istituzione di detti Fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Analogamente – per effetto delle modifiche apportate agli articoli 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 dalla legge di Bilancio 2022 – a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Conseguentemente, i Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Si segnala, infine, che, nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali disciplinanti i Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale.

7. Lavoratori della pesca

L’articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022 ha esteso – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

Tali trattamenti possono essere riconosciuti solo per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività di pesca.

In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

8. Istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi Uniemens

In considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, come sopra sinteticamente esposte, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi.

Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele



Fonte: Inps

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