Coordinamento Generale Legale
Chiarimenti sull’applicazione delle aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II alla legge n. 213/2023, per il calcolo delle quote retributive di pensione (quote A e B) per i trattamenti pensionistici liquidati dal 1° gennaio 2024 in favore degli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG con anzianità contributive inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 (art. 1, commi da 157 a 161, della legge n. 213/2023)
Premessa
Sull’applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui all’articolo 1, commi da 157 a 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono state fornite indicazioni con la circolare n. 78 del 3 luglio 2024.
Successivamente, a seguito della modifica della disciplina sui limiti ordinamentali dei dipendenti pubblici per effetto dell’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – aumentati da 65 a 67 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita – sono stati pubblicati la circolare n. 53 del 5 marzo 2025 e il messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono i seguenti chiarimenti all’esito degli approfondimenti normativi, condivisi con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, derivanti anche dall’analisi dei ricorsi amministrativi.
In particolare, si precisa che le aliquote di rendimento in argomento si applicano solo alle pensioni anticipate, comprese quelle dei lavoratori precoci; le medesime non si applicano, invece, alle pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, liquidate a seguito di cessazione per dimissioni da un rapporto di lavoro con una pubblica Amministrazione.
In tale senso, le dimissioni dal servizio rassegnate dal lavoratore non sono rilevanti per stabilire se il suo trattamento pensionistico sia o meno interessato dall’applicazione delle aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II alla legge n. 213/2023. Il dato rilevante è se il soggetto accede a un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia: nel primo caso si applicano le aliquote di rendimento in argomento, salvo che l’accesso alla pensione sia avvenuto in forza di requisiti raggiunti entro il 31 dicembre 2023; nel secondo caso – accesso alla pensione di vecchiaia – si applicano le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, e della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, limitatamente agli iscritti alla CPUG.
Pertanto, si confermano le indicazioni fornite con la circolare n. 78/2024 e, per le parti compatibili con quanto sopra riportato, le indicazioni fornite con la circolare n. 53/2025 e con il messaggio n. 2491/2025.
In particolare, considerato che le aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II alla legge n. 213/2023 non si applicano nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, si conferma altresì che le medesime non si applicano ai trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori precoci (cfr. l’art. 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), il cui diritto risulti maturato e certificato entro la medesima data, a prescindere dal fatto che alla data di decorrenza del relativo trattamento pensionistico sussista anche il requisito contributivo previsto per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. Adempimenti amministrativi
Alla luce di quanto illustrato in premessa, le pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, le cui quote di pensione calcolate con il sistema retributivo sono state determinate applicando le aliquote di rendimento in argomento, devono essere riesaminate d’ufficio, con l’applicazione delle aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della legge n. 965/1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16/1986, limitatamente agli iscritti alla CPUG, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724[1].
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione del relativo trattamento. Gli eventuali indebiti scaturiti in precedenza devono essere annullati con la seguente annotazione: “insussistenza originaria del debito per errore nel calcolo della pensione”.
2. Gestione dei ricorsi
Con riguardo ai ricorsi in istruttoria sulla fattispecie in questione, sarà cura delle Sedi procedere in autotutela – annullando i provvedimenti in cui vi sia stata l’applicazione delle aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II alla legge n. 213/2023 – e definire i ricorsi nell’apposita procedura.
| Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga
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[1] L’articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994, prevede che: “Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data”.