Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Semplificazioni procedurali. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3/2022. Istruzioni operative
Premessa
Con la circolare n. 18/2022 sono stati illustrati i contenuti e le linee di indirizzo relativi al riordino della disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali attuato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), come modificato e integrato dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito, anche decreto Sostegni ter).
Come precisato nella menzionata circolare n. 18/2022, il principio ispiratore della riforma è rappresentato dal completamento del processo di universalizzazione delle tutele che il legislatore ha attuato attraverso la creazione di un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo.
In questa ottica, è stata ampliata, in particolare, la platea dei lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) nella cui disciplina, dal 1° gennaio 2022, vengono ricompresi tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 nonché – nelle more dell’adeguamento dei decreti istitutivi dei citati Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021, alla nuova disciplina prevista dalla legge n. 234/2021- i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai menzionati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (1° gennaio 2022).
Al fine di semplificare gli adempimenti procedurali connessi alle domande di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2022 (Allegato n. 1), ha fornito alcune indicazioni che trovano applicazione, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022.
In relazione ai richiamati chiarimenti ministeriali, con il presente messaggio, si forniscono le indicazioni operative che seguono.
1. Informazione e consultazione sindacale
Ai fini dell’accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 che, dopo le modifiche apportate dall’articolo 23 del decreto Sostegni ter, può svolgersi anche in via telematica.
L’impianto declinato dal menzionato articolo 14 prevede specifiche disposizioni nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso sia connessa a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), nonché con riferimento ai settori dell’edilizia e dei lapidei.
La procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa e rappresenta, quindi, un passaggio imprescindibile per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
Con riferimento alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, in considerazione dell’attuale contesto emergenziale, nella citata circolare n. 3/2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l’Assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.
In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e al decreto–legge n. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, si chiarisce che:
- in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
- la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
- per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del D.M. n. 95442/2016;
- nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.
Alla luce di quanto precede, con riferimento alle domande di Assegno di integrazione salariale di cui trattasi, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio n. 606/2022.
2. Richieste di pagamento diretto
In materia di modalità di erogazione delle prestazioni, l’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015 prevede che, in via ordinaria, il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e che l’importo dei trattamenti anticipati venga recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dagli stessi dovuti.
Tanto premesso, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 39 del D.lgs n. 148/2015, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del menzionato articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Conseguentemente, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione.
A tale riguardo, sempre al fine di semplificare le procedure di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e in considerazione della crisi pandemica e delle conseguenze che ne derivano sulle realtà economico-finanziarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nel medesimo arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole.
A tal fine, pertanto, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
3. Valutazione dei requisiti di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS
Come illustrato nella circolare n. 18/2022, i datori di lavoro che rientrano nelle tutele del FIS possono richiedere l’Assegno di integrazione salariale sia per causali ordinarie che per causali straordinarie, in relazione alle dimensioni aziendali.
In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che – limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti – occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.
Ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le Strutture territoriali avranno cura di tener conto di quanto precede non richiedendo più – per i periodi di operatività della semplificazione come sopra individuati – la relazione tecnica dettagliata prevista dal D.M. n. 95442/2016.
4. Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
In linea con le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 3/2022 e con le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4/2022, al fine di assicurare le medesime tutele e uniformità di trattamento ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro ricompresi nei codici Ateco individuati nell’allegato I del summenzionato decreto-legge n. 4/2022, operanti in settori in cui sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, le semplificazioni oggetto del presente messaggio troveranno applicazione, nel periodo transitorio sopra indicato, anche alle richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai predetti Fondi di solidarietà bilaterali.
Il Direttore generale
Vincenzo Caridi
Premessa
Con la circolare n. 18/2022 sono stati illustrati i contenuti e le linee di indirizzo relativi al riordino della disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali attuato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), come modificato e integrato dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito, anche decreto Sostegni ter).
Come precisato nella menzionata circolare n. 18/2022, il principio ispiratore della riforma è rappresentato dal completamento del processo di universalizzazione delle tutele che il legislatore ha attuato attraverso la creazione di un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo.
In questa ottica, è stata ampliata, in particolare, la platea dei lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) nella cui disciplina, dal 1° gennaio 2022, vengono ricompresi tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 nonché – nelle more dell’adeguamento dei decreti istitutivi dei citati Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021, alla nuova disciplina prevista dalla legge n. 234/2021- i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai menzionati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (1° gennaio 2022).
Al fine di semplificare gli adempimenti procedurali connessi alle domande di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2022 (Allegato n. 1), ha fornito alcune indicazioni che trovano applicazione, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022.
In relazione ai richiamati chiarimenti ministeriali, con il presente messaggio, si forniscono le indicazioni operative che seguono.
1. Informazione e consultazione sindacale
Ai fini dell’accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 che, dopo le modifiche apportate dall’articolo 23 del decreto Sostegni ter, può svolgersi anche in via telematica.
L’impianto declinato dal menzionato articolo 14 prevede specifiche disposizioni nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso sia connessa a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), nonché con riferimento ai settori dell’edilizia e dei lapidei.
La procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa e rappresenta, quindi, un passaggio imprescindibile per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
Con riferimento alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, in considerazione dell’attuale contesto emergenziale, nella citata circolare n. 3/2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l’Assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.
In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e al decreto–legge n. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, si chiarisce che:
- in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
- la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
- per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del D.M. n. 95442/2016;
- nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.
Alla luce di quanto precede, con riferimento alle domande di Assegno di integrazione salariale di cui trattasi, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio n. 606/2022.
2. Richieste di pagamento diretto
In materia di modalità di erogazione delle prestazioni, l’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015 prevede che, in via ordinaria, il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e che l’importo dei trattamenti anticipati venga recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dagli stessi dovuti.
Tanto premesso, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 39 del D.lgs n. 148/2015, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del menzionato articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Conseguentemente, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione.
A tale riguardo, sempre al fine di semplificare le procedure di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e in considerazione della crisi pandemica e delle conseguenze che ne derivano sulle realtà economico-finanziarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nel medesimo arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole.
A tal fine, pertanto, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
3. Valutazione dei requisiti di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS
Come illustrato nella circolare n. 18/2022, i datori di lavoro che rientrano nelle tutele del FIS possono richiedere l’Assegno di integrazione salariale sia per causali ordinarie che per causali straordinarie, in relazione alle dimensioni aziendali.
In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che – limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti – occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.
Ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le Strutture territoriali avranno cura di tener conto di quanto precede non richiedendo più – per i periodi di operatività della semplificazione come sopra individuati – la relazione tecnica dettagliata prevista dal D.M. n. 95442/2016.
4. Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
In linea con le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 3/2022 e con le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4/2022, al fine di assicurare le medesime tutele e uniformità di trattamento ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro ricompresi nei codici Ateco individuati nell’allegato I del summenzionato decreto-legge n. 4/2022, operanti in settori in cui sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, le semplificazioni oggetto del presente messaggio troveranno applicazione, nel periodo transitorio sopra indicato, anche alle richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai predetti Fondi di solidarietà bilaterali.
Il Direttore generale
Vincenzo Caridi