Cerca
Close this search box.

Messaggio numero 848 del 16-10-2001

 
 
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI A SOSTEGNO
DEL REDDITO

 
 

Prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale. Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti. Una tantum.

Facendo seguito alla circolare n. 179 del 10.10.2001 , di pari oggetto, si trasmette l’allegato 2 al verbale di accordo stipulato in data 3.7.2001 tra l’UNIONMECCANICA CONFAPI e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, in cui sono esplicitate le modalità di erogazione della “una tantum” riconosciuta ai lavoratori in forza alla data dell’accordo stesso.

Si precisa ad ogni buon conto che il relativo testo è stato già accluso al msg. n. 845 dell’11.10.2001 con cui è stato trasmessa copia della citata circolare n. 179.

 

IL DIRETTORE CENTRALE

ZICCHEDDU

 



Allegato

1

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data del 3 luglio 2001, è corrisposto un importo forfettario di lire 420.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2001. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L’importo di una tantum, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

    • lire 210.000 lorde con la retribuzione del mese di luglio 2001;

    • lire 210.000 lorde con la retribuzione del mese di novembre 2001.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2001, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2001 fruiscano di trattamento di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Fonte: Inps

Condividi

Articoli per te

Hai ancora dubbi?

Contattaci se hai necessità di ulteriori chiarimenti o informazioni sulla tematica di tuo interesse.

Questo sito utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione.