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Messaggio numero 851 del 22-02-2022


Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Pensioni

Fondo di Tesoreria. Gestione del trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di trasferimento di lavoratori a seguito di procedura di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs n. 165/2001

Premessa

L’articolo 30 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, dispone al primo periodo del comma 1 che: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza”.

Con l’articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è stato successivamente precisato l’ambito di applicazione della fattispecie in argomento, prevedendo che: “L’articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi”.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 15-undecies del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, rinvia agli “enti e istituti di cui all’articolo 4, comma 12 [del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502], nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato” e che l’articolo 4, comma 12, del medesimo decreto legislativo richiama, tra l’altro, “gli istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833”, ovvero, gli enti di ricerca, le istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica e gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico.

Pertanto, l’articolo 30 del D.lgs n. 165/2001 può comportare – qualora ne ricorrano i presupposti come sopra delineati – il passaggio di un dipendente da un ente pubblico a un soggetto privato o viceversa. Con il presente messaggio sono fornite le indicazioni operative relativamente agli obblighi contributivi al Fondo di Tesoreria in tali ipotesi.

Appare utile evidenziare che la mobilità ai sensi del citato articolo 30 è una procedura che costituisce una cessione del contratto di lavoro e, quindi, non determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.

1. L’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del datore di lavoro privato che assume un dipendente in mobilità da un ente pubblico

Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il suddetto Fondo.

Si rimanda, al riguardo, a quanto già chiarito con la circolare n. 70/2007, con la quale sono state fornite le disposizioni di prassi e operative afferenti alla disciplina del Fondo di Tesoreria.

Pertanto, i datori di lavoro con almeno 50 addetti sono tenuti a versare al predetto Fondo un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 c.c., al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.

L’obbligo contributivo in argomento è limitato al versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori che non abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari.

Inoltre, nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico (iscritto alle Gestioni previdenziali dell’INPS) a un datore di lavoro privato, l’importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato – calcolato sulla scorta dei dati giuridico economici comunicati dall’ente pubblico stesso – sarà trasferito dalla Struttura territorialmente competente dell’Istituto al datore di lavoro privato, anche qualora quest’ultimo sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria.

Ciò in ragione del fatto, già accennato in premessa, che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il datore di lavoro privato e che, conseguentemente, non sorge il diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.

Per i dipendenti in argomento, il Fondo di Tesoreria provvederà a erogare il TFR e le relative anticipazioni – di cui all’articolo 2120 c.c. e alle altre norme in materia – per la quota parte di competenza del Fondo, ossia per le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.

Per ulteriori chiarimenti in merito alle prestazioni erogate dal Fondo di Tesoreria si rimanda alla già richiamata circolare n. 70/2007. In particolare, per quanto attiene alle anticipazioni in costanza di rapporto di lavoro, si ricorda che le stesse sono erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino alla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.

A tal proposito, appare utile ribadire che la capienza ai fini dell’erogazione della prestazione (liquidazione o anticipazione in costanza di rapporto di lavoro) da parte del datore di lavoro e del successivo conguaglio deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR le aziende possono, secondo i criteri esplicitati nella citata circolare, conguagliare le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti.

Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che il datore di lavoro è tenuto ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione – ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Si ricorda, infine, che la rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, secondo quanto disposto dall’articolo 2120 c.c., con le modalità precisate al paragrafo 7.1 della circolare n. 70/2007, è a carico del Fondo medesimo. Per quanto attiene agli adempimenti cui è tenuto il datore di lavoro, anche con riferimento all’imposta sostitutiva che grava sulla rivalutazione, si rimanda alle indicazioni operative fornite con il messaggio n. 5859/2008.

2. Il passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un ente pubblico

Nel caso, invece, di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria alle dipendenze di un ente pubblico – qualora ricorrano i presupposti previsti da specifiche norme – tenuto conto che la procedura di mobilità comporta la cessione del precedente contratto che continua con il nuovo datore di lavoro, le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario.

Si ricorda, al riguardo, che la rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, secondo quanto disposto dall’articolo 2120 c.c., è a carico del Fondo medesimo. Per quanto attiene agli adempimenti cui è tenuto il datore di lavoro cessionario, anche con riferimento all’imposta sostitutiva che grava sulla rivalutazione, si rimanda alle indicazioni operative fornite con il già richiamato messaggio n. 5859/2008.

I datori di lavoro pubblici interessati, per gli adempimenti di cui sopra, provvederanno sulle posizioni contributive attive nella Gestione privata a indicare nel flusso Uniemens, all’interno della denuncia individuale del mese di febbraio di ogni anno, i lavoratori transitati in mobilità con il codice LavStat “NFOR” senza l’indicazione delle settimane e dell’imponibile e riportando, nell’elemento GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/Rivalutazione, l’importo relativo alla rivalutazione, ai sensi dell’articolo 2120 c.c., delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta sostitutiva.

Ai fini del recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione, i datori di lavoro utilizzeranno all’interno della denuncia aziendale, il codice causale in uso “PF30”, avente il significato di “Importo imposta sostitutiva versata all’Agenzia delle Entrate ma a carico del Fondo di Tesoreria” presente nell’elemento CausaleRecTFR di RecuperoTFR di AziendaTFR.

Si rammenta, inoltre, che il datore di lavoro pubblico, nel caso sia sprovvisto del codice autorizzazione (CA) “2R”, in quanto non tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria, dovrà richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del CA “2R”.

Inoltre, per gli stessi lavoratori sia il datore di lavoro cedente che il datore di lavoro pubblico dovranno utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T”.

A decorrere dalla data dell’effettivo trasferimento del personale in mobilità presso l’ente pubblico di destinazione, questo è tenuto al versamento della contribuzione ai Fondi ex INADEL/ENPAS per i trattamenti di previdenza secondo le consuete modalità.

Sono, in ogni caso, fatte salve le norme che disciplinano gli obblighi del datore di lavoro in merito al versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori che abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari.

Si precisa, infine, che per facilitare gli adempimenti cui sarebbe altrimenti tenuto l’ente pubblico alla cessazione del rapporto di lavoro e per velocizzare la corresponsione del TFR al lavoratore, la liquidazione delle quote maturate dal dipendente e di competenza del Fondo di Tesoreria potrà essere corrisposta al lavoratore mediante domanda presentata dal medesimo al proprio datore di lavoro, il quale provvederà ad inoltrare richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria (avvalendosi di canali telematici o cartacei), anche qualora non sussista l’incapienza di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2007.

In mancanza di richiesta online/file-XML, la Struttura territoriale competente per residenza dell’assicurato – alla quale la domanda dovrà essere trasmessa se recapitata ad altri Uffici dell’Istituto – potrà acquisirla nella procedura del Fondo di Tesoreria al fine di provvedere alla liquidazione delle quote di TFR spettanti.

Indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata per la richiesta di intervento diretto, oltre ai consueti controlli, in fase istruttoria si dovrà acquisire una dichiarazione del dipendente che attesti l’acquisizione di informazioni analoghe a quelle richieste con il modello MV34.

3. Compilazione della ListaPosPA per passaggio a un ente pubblico

Nel caso di passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un ente pubblico, quest’ultimo dovrà dichiarare mensilmente il lavoratore trasferito nella specifica sezione ListaPosPA del flusso UNIEMENS, valorizzando per lo stesso, oltre agli elementi che contraddistinguono la Gestione previdenziale, anche quelli relativi alla Gestione Credito che si rende obbligatoria in presenza della prima.

Rientrano tra i dati richiesti nel caso di iscrizione alle gestioni ex INADEL ed ex ENPAS non solo i valori imponibili, retributivi e contributivi, ma anche la corretta indicazione del “Regime Fine Servizio” da cui dipende la modalità di compilazione dei primi.

In caso di adesione a Fondi di previdenza complementare previsti per le pubbliche Amministrazioni, dovranno essere compilati anche gli elementi della ListaPosPA all’uopo previsti.

In ogni caso si dovrà fare riferimento alle istruzioni fornite al riguardo con la circolare n. 105/2012 e con il messaggio n. 2440/2019.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Premessa

L’articolo 30 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, dispone al primo periodo del comma 1 che: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza”.

Con l’articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è stato successivamente precisato l’ambito di applicazione della fattispecie in argomento, prevedendo che: “L’articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi”.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 15-undecies del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, rinvia agli “enti e istituti di cui all’articolo 4, comma 12 [del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502], nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato” e che l’articolo 4, comma 12, del medesimo decreto legislativo richiama, tra l’altro, “gli istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833”, ovvero, gli enti di ricerca, le istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica e gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico.

Pertanto, l’articolo 30 del D.lgs n. 165/2001 può comportare – qualora ne ricorrano i presupposti come sopra delineati – il passaggio di un dipendente da un ente pubblico a un soggetto privato o viceversa. Con il presente messaggio sono fornite le indicazioni operative relativamente agli obblighi contributivi al Fondo di Tesoreria in tali ipotesi.

Appare utile evidenziare che la mobilità ai sensi del citato articolo 30 è una procedura che costituisce una cessione del contratto di lavoro e, quindi, non determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.

1. L’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del datore di lavoro privato che assume un dipendente in mobilità da un ente pubblico

Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il suddetto Fondo.

Si rimanda, al riguardo, a quanto già chiarito con la circolare n. 70/2007, con la quale sono state fornite le disposizioni di prassi e operative afferenti alla disciplina del Fondo di Tesoreria.

Pertanto, i datori di lavoro con almeno 50 addetti sono tenuti a versare al predetto Fondo un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 c.c., al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.

L’obbligo contributivo in argomento è limitato al versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori che non abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari.

Inoltre, nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico (iscritto alle Gestioni previdenziali dell’INPS) a un datore di lavoro privato, l’importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato – calcolato sulla scorta dei dati giuridico economici comunicati dall’ente pubblico stesso – sarà trasferito dalla Struttura territorialmente competente dell’Istituto al datore di lavoro privato, anche qualora quest’ultimo sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria.

Ciò in ragione del fatto, già accennato in premessa, che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il datore di lavoro privato e che, conseguentemente, non sorge il diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.

Per i dipendenti in argomento, il Fondo di Tesoreria provvederà a erogare il TFR e le relative anticipazioni – di cui all’articolo 2120 c.c. e alle altre norme in materia – per la quota parte di competenza del Fondo, ossia per le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.

Per ulteriori chiarimenti in merito alle prestazioni erogate dal Fondo di Tesoreria si rimanda alla già richiamata circolare n. 70/2007. In particolare, per quanto attiene alle anticipazioni in costanza di rapporto di lavoro, si ricorda che le stesse sono erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino alla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.

A tal proposito, appare utile ribadire che la capienza ai fini dell’erogazione della prestazione (liquidazione o anticipazione in costanza di rapporto di lavoro) da parte del datore di lavoro e del successivo conguaglio deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR le aziende possono, secondo i criteri esplicitati nella citata circolare, conguagliare le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti.

Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che il datore di lavoro è tenuto ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione – ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Si ricorda, infine, che la rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, secondo quanto disposto dall’articolo 2120 c.c., con le modalità precisate al paragrafo 7.1 della circolare n. 70/2007, è a carico del Fondo medesimo. Per quanto attiene agli adempimenti cui è tenuto il datore di lavoro, anche con riferimento all’imposta sostitutiva che grava sulla rivalutazione, si rimanda alle indicazioni operative fornite con il messaggio n. 5859/2008.

2. Il passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un ente pubblico

Nel caso, invece, di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria alle dipendenze di un ente pubblico – qualora ricorrano i presupposti previsti da specifiche norme – tenuto conto che la procedura di mobilità comporta la cessione del precedente contratto che continua con il nuovo datore di lavoro, le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario.

Si ricorda, al riguardo, che la rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, secondo quanto disposto dall’articolo 2120 c.c., è a carico del Fondo medesimo. Per quanto attiene agli adempimenti cui è tenuto il datore di lavoro cessionario, anche con riferimento all’imposta sostitutiva che grava sulla rivalutazione, si rimanda alle indicazioni operative fornite con il già richiamato messaggio n. 5859/2008.

I datori di lavoro pubblici interessati, per gli adempimenti di cui sopra, provvederanno sulle posizioni contributive attive nella Gestione privata a indicare nel flusso Uniemens, all’interno della denuncia individuale del mese di febbraio di ogni anno, i lavoratori transitati in mobilità con il codice LavStat “NFOR” senza l’indicazione delle settimane e dell’imponibile e riportando, nell’elemento GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/Rivalutazione, l’importo relativo alla rivalutazione, ai sensi dell’articolo 2120 c.c., delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta sostitutiva.

Ai fini del recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione, i datori di lavoro utilizzeranno all’interno della denuncia aziendale, il codice causale in uso “PF30”, avente il significato di “Importo imposta sostitutiva versata all’Agenzia delle Entrate ma a carico del Fondo di Tesoreria” presente nell’elemento CausaleRecTFR di RecuperoTFR di AziendaTFR.

Si rammenta, inoltre, che il datore di lavoro pubblico, nel caso sia sprovvisto del codice autorizzazione (CA) “2R”, in quanto non tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria, dovrà richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del CA “2R”.

Inoltre, per gli stessi lavoratori sia il datore di lavoro cedente che il datore di lavoro pubblico dovranno utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T”.

A decorrere dalla data dell’effettivo trasferimento del personale in mobilità presso l’ente pubblico di destinazione, questo è tenuto al versamento della contribuzione ai Fondi ex INADEL/ENPAS per i trattamenti di previdenza secondo le consuete modalità.

Sono, in ogni caso, fatte salve le norme che disciplinano gli obblighi del datore di lavoro in merito al versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori che abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari.

Si precisa, infine, che per facilitare gli adempimenti cui sarebbe altrimenti tenuto l’ente pubblico alla cessazione del rapporto di lavoro e per velocizzare la corresponsione del TFR al lavoratore, la liquidazione delle quote maturate dal dipendente e di competenza del Fondo di Tesoreria potrà essere corrisposta al lavoratore mediante domanda presentata dal medesimo al proprio datore di lavoro, il quale provvederà ad inoltrare richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria (avvalendosi di canali telematici o cartacei), anche qualora non sussista l’incapienza di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2007.

In mancanza di richiesta online/file-XML, la Struttura territoriale competente per residenza dell’assicurato – alla quale la domanda dovrà essere trasmessa se recapitata ad altri Uffici dell’Istituto – potrà acquisirla nella procedura del Fondo di Tesoreria al fine di provvedere alla liquidazione delle quote di TFR spettanti.

Indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata per la richiesta di intervento diretto, oltre ai consueti controlli, in fase istruttoria si dovrà acquisire una dichiarazione del dipendente che attesti l’acquisizione di informazioni analoghe a quelle richieste con il modello MV34.

3. Compilazione della ListaPosPA per passaggio a un ente pubblico

Nel caso di passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un ente pubblico, quest’ultimo dovrà dichiarare mensilmente il lavoratore trasferito nella specifica sezione ListaPosPA del flusso UNIEMENS, valorizzando per lo stesso, oltre agli elementi che contraddistinguono la Gestione previdenziale, anche quelli relativi alla Gestione Credito che si rende obbligatoria in presenza della prima.

Rientrano tra i dati richiesti nel caso di iscrizione alle gestioni ex INADEL ed ex ENPAS non solo i valori imponibili, retributivi e contributivi, ma anche la corretta indicazione del “Regime Fine Servizio” da cui dipende la modalità di compilazione dei primi.

In caso di adesione a Fondi di previdenza complementare previsti per le pubbliche Amministrazioni, dovranno essere compilati anche gli elementi della ListaPosPA all’uopo previsti.

In ogni caso si dovrà fare riferimento alle istruzioni fornite al riguardo con la circolare n. 105/2012 e con il messaggio n. 2440/2019.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi



Fonte: Inps

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