Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali
Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Premessa
Con la circolare n. 14 del 27 gennaio 2022 sono state fornite indicazioni di carattere generale in merito alla sospensione dei termini, dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in base a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 3-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative relative alla misura contenuta nella previsione normativa in trattazione.
1. Istruzioni operative
1.1 Datori di lavoro con dipendenti
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2021, i datori di lavoro con dipendenti inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi)”.
Ai fini della sospensione, i datori di lavoro, mediante l’inserimento del codice sopra indicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti dalla legge.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Si precisa che l’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N978” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”) oppure a un credito in favore del datore di lavoro o un saldo pari a zero.
Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
1.1.1 Ripresa dei versamenti
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
Si rammenta che il codice “N978” è riferito alla mensilità di novembre 2021.
I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importo versato |
DSOS | PPNNNNNNCCN978 | 11/2021 | 11/2021 |
1.2 Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui all’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021, che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza di novembre 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. Art. 3-quater d.l. n. 146/2021. Validità dal 1 al 31 dicembre 2021 periodo di competenza 11/2021”.
I datori di lavoro committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens afferente al mese in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nel presente messaggio, provvederanno entro il 28 febbraio 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici. Si ricorda che, essendo un campo “non chiave”, è sufficiente l’invio di una nuova denuncia con l’elemento <CodCalamita> valorizzato come da indicazioni sopra riportate; pertanto, non deve essere trasmessa la preventiva eliminazione della denuncia precedentemente inviata senza l’indicazione del codice di calamità.
1.2.1 Ripresa dei versamenti
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
CXX/C10 | 11/2021 | 11/2021 |
2. Istruzioni contabili
I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con il codice elemento “N978”, secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 1.1 del presente messaggio, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00151.
Il programma di ripartizione della procedura “Gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.
Il recupero dei contributi sospesi deve essere imputato in AVERE del conto sopracitato.
Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto GPA52099 in quanto evidenziate con il codice “DSOS”, andranno stornate secondo le modalità di contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828 del 7 dicembre 2004 e n. 21901 del 3 agosto 2006.
Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 andrà imputato al conto PAR52010.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
Premessa
Con la circolare n. 14 del 27 gennaio 2022 sono state fornite indicazioni di carattere generale in merito alla sospensione dei termini, dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in base a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 3-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative relative alla misura contenuta nella previsione normativa in trattazione.
1. Istruzioni operative
1.1 Datori di lavoro con dipendenti
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2021, i datori di lavoro con dipendenti inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi)”.
Ai fini della sospensione, i datori di lavoro, mediante l’inserimento del codice sopra indicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti dalla legge.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Si precisa che l’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N978” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”) oppure a un credito in favore del datore di lavoro o un saldo pari a zero.
Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
1.1.1 Ripresa dei versamenti
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
Si rammenta che il codice “N978” è riferito alla mensilità di novembre 2021.
I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importo versato |
DSOS | PPNNNNNNCCN978 | 11/2021 | 11/2021 |
1.2 Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui all’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021, che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza di novembre 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. Art. 3-quater d.l. n. 146/2021. Validità dal 1 al 31 dicembre 2021 periodo di competenza 11/2021”.
I datori di lavoro committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens afferente al mese in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nel presente messaggio, provvederanno entro il 28 febbraio 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici. Si ricorda che, essendo un campo “non chiave”, è sufficiente l’invio di una nuova denuncia con l’elemento <CodCalamita> valorizzato come da indicazioni sopra riportate; pertanto, non deve essere trasmessa la preventiva eliminazione della denuncia precedentemente inviata senza l’indicazione del codice di calamità.
1.2.1 Ripresa dei versamenti
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
CXX/C10 | 11/2021 | 11/2021 |
2. Istruzioni contabili
I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con il codice elemento “N978”, secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 1.1 del presente messaggio, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00151.
Il programma di ripartizione della procedura “Gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.
Il recupero dei contributi sospesi deve essere imputato in AVERE del conto sopracitato.
Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto GPA52099 in quanto evidenziate con il codice “DSOS”, andranno stornate secondo le modalità di contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828 del 7 dicembre 2004 e n. 21901 del 3 agosto 2006.
Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 andrà imputato al conto PAR52010.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |