Messaggio numero 913 del 14-03-2025

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Lavoratori extra. Precisazioni riguardanti i settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi esclusi dall’applicazione del contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012. Istruzioni operative

1. Quadro normativo

 

Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si forniscono ulteriori indicazioni in merito all’applicazione della lettera d-bis) del comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto che il contributo addizionale di cui al comma 28 del medesimo articolo 2 (e, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo) non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

Nello specifico, si tratta dei contratti stipulati con i c.d. lavoratori extra, per l’“esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente” (cfr. l’art. 29, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2015).

 

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si precisa che, a integrazione della circolare n. 91 del 4 agosto 2020, con la quale sono state fornite indicazioni in materia e alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, le attività dei settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi” riportate al paragrafo 1.4.1 della citata circolare, per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva”con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05e del“catering”con i codici ATECO 56.29.2056.21.00 e CSC 7.07.05.

 

Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi” e non risultano dagli stessi esclusi nell’applicazione del c.d. lavoro extra.

 

2. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per i periodi di paga precedenti

 

Per i periodi di paga da gennaio 2020 e fino alla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro che hanno versato sia il contributo addizionale NASpI che gli incrementi previsti per eventuali rinnovi possono recuperare detta contribuzione valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito> il previsto codice causale “L810”, avente il significato di “Recupero contributo addizionale art. 2, co. 30 L.92/2012”.

 

La valorizzazione del predetto codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza relativi ai tre mesi successivi alla pubblicazione del presente messaggio.

 

Ai fini dell’applicazione dei controlli di congruità, i datori di lavoro devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> con le seguenti modalità:   

      

  • nell’elemento <CodiceCausale>, devono indicare il codice causale definito per il recupero della contribuzione non dovuta;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, devono inserire il valore “N”;               
  • nell’elemento <AnnoMeseRif>, devono indicare l’AnnoMese di riferimento del recupero;          
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, devono indicare l’importo della contribuzione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

 

La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif>, relativo allo specifico <CodiceCausale>, deve essere uguale all’importo indicato nell’elemento <AltreACredito> <CausaleACredito>.

 

Nel caso in cui i lavoratori extra non risultino più in forza, i datori di lavoro interessati devono procedere con l’invio di un flusso di regolarizzazione sull’ultimo mese di attività del lavoratore con l’esposizione del codice “L810” sopra indicato.

 

 Il Direttore Generale 
 Valeria Vittimberga 

Fonte: Inps

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