La Corte Costituzionale con la sentenza n. 224 del 2022 si è pronunciata in merito alla neutralizzazione dei c.d. prolungamenti contributivi del 1.4 a favore dei lavoratori marittimi ai sensi dell’ articolo 24 della legge 413/1984 (parliamo di lavoratori marittimi imbarcati).
La Corte ha riconosciuto la possibilità a tutti i pensionati marittimi, che abbiano usufruito dei prolungamenti contributivi del 1.4 negli ultimi cinque anni di attività lavorativa anteriori alla cessazione, di eliminare tale contribuzione, solo se il calcolo risulti più favorevole al pensionato.
Di conseguenza hanno diritto al ricalcolo su domanda tutti quei pensionati marittimi che abbiamo maturato 3 condizioni :
- l’età prevista per la vecchiaia ;
- che mantengano con la neutralizzazione dei prolungamenti marittimi il requisito minimo contributivo per la vecchiaia e cioè i 1040 contributi settimanali;
- che abbiano usufruito dei prolungamenti marittimi negli ultimi 5 anni anteriori alla data di cessazione dell’attività lavorativa ed in altri casi anche per prolungamenti maturati entro il 31/12/1992 rientranti nella quota di pensione A.