Il decreto legge 4/2019 consente ai lavoratori iscritti all’ Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, che raggiungono entro il 31 dicembre 2021, 38 anni di contributi e 62 anni di età di accedere alla pensione.
I requisiti, da maturare entro il 31 dicembre 2021, sono:
Viene ripristinato il divieto di cumulo tra reddito di lavoro e pensione sino al raggiungimento di età per la pensione di vecchiaia (67 anni), è ammesso il cumulo solo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo di 5mila euro lordi.
Sono esclusi il comparto Difesa e Sicurezza (Forze armate, Forze dell’ordine, etc.) .
È valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, figurativa, di riscatto, volontaria).
Quota 100 prevede delle finestre di decorrenza pensione e sono:
Il requisito contributivo richiesto per la pensione quota 100, può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps. Non è previsto il cumulo con casse professionali.
Il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Chi perfeziona i requisiti nel periodo compreso tra il 2020 ed il 2021 può conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra (tre mesi).
Inoltre si precisa l’obbligo del lavoratore dipendente e del lavoratore autonomo di cessare il proprio rapporto di lavoro.
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