La totalizzazione estera consente ai lavoratori che hanno svolto periodi di lavoro di natura subordinata o autonoma, in uno dei paesi dell’Unione Europea o in uno stato estero convenzionato con l’Italia di ottenere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi se uomo, 41 anni e 10 mesi se donna sommando i versamenti italiani con quelli esteri. La totalizzazione opera a condizione che i periodi in questione non siano coincidenti da un punto di vista temporale e che nell’ambito dello Stato che concede la pensione, i contributi accreditati siano superiori ad un anno.
Per la liquidazione della pensione, valgono le stesse regole previste per la generalità degli assicurati, bisogna pertanto raggiungere i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata oltre a tutti gli altri requisiti per il diritto alla pensione.
È calcolato in base ai contributi versati in Italia e all’estero, sarà un importo virtuale calcolato in base ai contributi versati in ciascun paese applicando una percentuale di riduzione determinata dal rapporto tra i periodi contributivi complessivi e quelli riferiti al singolo Stato.
Se invece l’accredito è avvenuto in un paese Extra-Europeo bisogna distinguere in base alle convenzioni bilaterali che l’Italia ha con questo Paese.
Se non esiste alcuna convenzione bilaterale il lavoratore potrà maturare la pensione in base alle regole vigenti nello Stato estero e potrà chiedere eventualmente il riscatto oneroso per far valere quei periodi ai fini del diritto alla pensione.
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