La pensione supplementare spetta, ai titolari di pensione diretta (o anche di assegno di invalidità, al compimento dell’età pensionabile), quando i contributi ulteriormente versati non sono sufficienti per raggiungere il diritto ad un’altra autonoma prestazione pensionistica, oltre a poter esercitare la ricongiunzione o la totalizzazione, hanno anche la possibilità di esercitare la liquidazione della pensione supplementare.
Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso L’assicurazione Obbligatoria Generale (Ago), già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (gestione dipendenti pubblici, fondi pensioni esonerativi e sostitutivi, ecc.) I superstiti del lavoratore non titolari di pensione hanno diritto alla pensione supplementare.
È necessario:
La pensione decorre:
L’importo della pensione viene determinato:
La pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minimo, il versamento di ulteriori contributi nella medesima gestione in cui è liquidata la pensione supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione.
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