RICALCOLO PENSIONI PER IL PERSONALE MILITARE

Aumento del Coefficiente di Rendimento dal 2,33% al 2,44%

In data 14 Luglio l’Inps ha emanato la circolare n° 107 con la quale l’istituto di previdenza recepisce i contenuti della sentenza n.1/2021 della Corte dei Conti e chiarisce definitivamente l’applicazione della art.54 del Dpr 1092/73  in riferimento alle modalità di calcolo delle pensioni del personale militare (Esercito,Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

In breve il ricalcolo  delle pensioni dei militari verranno riconosciuti  a coloro che alla data del 31/12/1995 posseggono un anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni ed inferiore a 18 anni, semplicemente i pensionati  che hanno ricevuto un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto.

Entrando nel merito dello sviluppo del calcolo pensionistico,  l’Inps con la suddetta circolare ha riconosciuto l’applicazione di un coefficiente di rendita pari al 2,44% della base pensionabile per ogni anno antecedente al  31/12/1995 e con un anzianità pari o superiore a 15 anni ed inferiore a 18 anni.

Premesso che l’istituto di previdenza ha sempre riconosciuto un coefficiente di rendita pari al  2,33% per il suddetto periodo, la circolare n.107/2021 spiega che i trattamenti pensionistici verranno ricalcolati d’ufficio dalla data di decorrenza pensionistica riconoscendo le differenze pensionistiche con arretrati, interessi legali e/o  rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione quinquennale.

di Giuseppe Nardomarino

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