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Ricostituzione reddituale per pensioni collegate al reddito

Con il messaggio n. 2756 del 28 luglio 2021 l’Inps ha dichiarato l’obbligo per alcuni soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali di comunicare la propria situazione reddituale. Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito. Le stesse vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.

Per la concessione di alcune prestazioni, la legge impone ai soggetti beneficiari di comunicare all’ Inps la propria situazione reddituale, ciò avviene nello specifico per le seguenti prestazioni:

  • Pensione di inabilità
  • Assegno mensile di assistenza
  • Pensione ai ciechi civili
  • Pensione ai sordi
  • Assegno sociale

Da una serie di accertamenti sono state individuate numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiamati, l’istituto ha quindi provveduto a inviare agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato richiesto di provvedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge.

Relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, L’Istituto provvederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche di godimento.

Prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2017 e seguenti

L’istituto procederà secondo le seguenti modalità:

  • Estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi) beneficiari delle prestazioni economiche
  • Invio della nota di preavviso di sospensione
  • Entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda di Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008.
  • Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione.
  • Allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021).

Prestazioni assistenziali (assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo)

Riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell’assegno sociale

L’istituto provvederà:

  • A inviare una nota a mezzo raccomandata con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale
  • A invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.

Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto provvederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno 2017, con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.

Modalità di comunicazione dei dati reddituali

L’interessato potrà recarsi presso gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto

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